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Sentenza

Sentenza del 08/04/2022 n. 402 - Comm. Trib. Reg. per le Marche

Imposte dirette. Avviso di accertamento. Società estinta.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Avviso di accertamento per imposte dirette (IRPEF, addizionali) relativo al 2005 basato sulla rideterminazione dei corrispettivi di vendite immobiliari mediante valori minimi OMI a seguito di indizi di evasione fiscale. In primo grado la CTP aveva accolto il ricorso di F. F. ritenendo infondata la pretesa fiscale e dichiarando inammissibile l'intervento volontario degli altri soci per giudicati precedenti; l'Agenzia ha impugnato sostenendo che la CTP non poteva riesaminare il merito dell'accertamento già deciso in sede di giudizi precedenti e che l'avviso era stato comunque correttamente notificato ai soci nonostante la cancellazione della società.

La decisione

La Commissione tributaria regionale ha ritenuto fondate le doglianze dell'Agenzia, accogliendo l'appello e annullando la decisione di primo grado nella parte d'accoglimento del ricorso di F. F. La CTR ha ritenuto valida la notifica anche se l'atto era intestato alla società cessata (per il fenomeno successorio) e ha affermato che la CTP non poteva riesaminare il merito dell'accertamento societario coperto da giudicato; inoltre ha ricordato che le parti intervenute non possono impugnare autonomamente atti per i quali è decorso il termine di decadenza. Spese processuali compensate.

Norme richiamate

  • art. 2495, comma 2 c.c.

    Si considera la cancellazione della società dal registro delle imprese e il fenomeno successorio: la posizione tributaria può trasferirsi ai soci dopo la cancellazione, giustificando la notificazione agli stessi.

  • art. 65, comma 4, d.P.R. n. 600/1973

    Prevede l'applicazione delle norme sugli eredi del contribuente; combinato con art.2495 c.c. giustifica la validità della notifica dell'avviso ai soci della società cancellata.

  • art. 5 TUIR

    Stabilisce l'imputazione ai soci dei redditi delle società di persone; limita l'esame giudiziale quando il reddito societario sia già stato definitivamente accertato, consentendo al giudice tributario di valutare solo questioni diverse da quelle già decise e nullità dell'atto.

  • art. 14, comma 6, d.lgs. n. 546/1992

    Le parti chiamate o intervenute non possono impugnare autonomamente l'atto se al momento della costituzione è già decorso il termine di decadenza; ciò rende inoppugnabili atti per i quali è decorso il termine perentorio.

  • art. 310 c.p.c.

    Principio per cui l'estinzione del processo non estingue l'azione è applicabile al giudizio tributario solo se compatibile con la regola della perentorietà dei termini di impugnazione; non opera in senso da eludere la decadenza.

  • art. 157 c.p.c.

    Riferimento all'effetto dell'omessa riassunzione e all'estinzione del processo, utilizzato dall'Ufficio per giustificare l'impossibilità di contestare la legittimazione; la CTR richiama che comunque la decadenza dei termini per impugnare rende inoppugnabili gli atti.

Massime di principio

  • La notifica di un atto tributario intestato a una società cancellata può essere valida se l'atto è stato notificato anche ai soci, alla luce del fenomeno successorio e della disciplina sugli eredi (art.2495 c.c. e art.65 DPR 600/1973).
  • Se in giudizi precedenti che hanno coinvolto la società e i soci si è formato giudicato sul reddito societario e i termini di impugnazione sono decorso, il giudice tributario non può riesaminare il merito dell'accertamento societario; può solo valutare profili non già decisi o nullità specifiche dell'atto.
  • Le parti intervenute volontariamente non possono impugnare autonomamente atti per i quali, al momento della loro costituzione, è già decorso il termine di decadenza (art.14 d.lgs.546/1992), per cui l'intervento può risultare inammissibile se basato su atti divenuti inoppugnabili.
  • L'eccezione di nullità dell'avviso per carenza della motivazione deve essere fatta valere con gli strumenti processuali appropriati: se non dedotta in primo grado o in modo adeguato, può essere necessario proporre l'appello incidentale per conservarne l'esame.
  • L'applicazione del principio dell'estinzione del processo senza estinzione dell'azione (art.310 c.p.c.) nel processo tributario è subordinata al rispetto della perentorietà dei termini di impugnazione; la decadenza impedisce di riproporre questioni già divenute inoppugnabili.

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