Sentenza del 08/04/2022 n. 392 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
Processo tributario - tutela cautelare - udienza - trattazione della sospensiva unitamente almerito - possibilità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento per l'anno 2010 basato sull'applicazione degli studi di settore per gli studi legali; richiesta di sospensione dell'esecuzione dell'atto per danno grave e irreparabile; contestazione della congruità dei maggiori compensi calcolati dall'Ufficio (accertamento induttivo mediante studio di settore, con ricalcolo dei compensi e aumento del reddito dichiarato). Contestazione anche della credibilità del reddito dichiarato rispetto a spese sostenute (esborso policizza).
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello; ha ritenuto ammissibile la trattazione congiunta della domanda di sospensione e del merito poiché alle parti è stato garantito un effettivo contraddittorio (comunicazione dell'udienza con termine dilatorio superiore a quello minimo). Sul merito ha confermato la fondatezza dell'accertamento: lo scostamento risultava configurarsi come "grave incongruenza", l'Ufficio ha dimostrato l'applicabilità dello standard prescelto e ha svolto il contraddittorio; il contribuente non ha fornito prove idonee a scostare il modello. Ha condannato l'appellante al pagamento delle spese di grado (liquidate in €1.000,00 oltre accessori).
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 - art. 52
Regola i provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello; il Collegio interpreta che non vieti espressamente la trattazione congiunta di sospensiva e merito purché sia garantito l'effettivo contraddittorio e il diritto di difesa.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 - art. 47
Norma connessa all'esecuzione provvisoria; letta in combinato con l'art. 52, non impedisce per se stessa la trattazione congiunta se compatibile con il contraddittorio.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 - artt. 61 e 31
Fissano i termini minimi per la comunicazione dell'udienza e le formalità della costituzione; il Collegio ha ritenuto che un preavviso superiore a tali termini assicuri il diritto di difesa e renda lecita la trattazione congiunta.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 - art. 32
Consente il deposito di documenti e memorie; il giudice ha ritenuto che la possibilità di produzioni ai sensi di tale norma contribuisca a garantire l'effettività del contraddittorio.
D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito (art. 27) e successive proroghe
art. 27 d.l. 28.10.2020, n. 137 e proroghe
Regola il regime delle udienze di discussione pubblica in periodo emergenziale; qui lo svolgimento dell'udienza è avvenuto nei limiti del regime previgente e senza richiesta di discussione a distanza.
D.L. 331/1993 conv. L. 427/1993 - art. 62-bis e art. 62-sexies
art. 62-bis; art. 62-sexies
Norme che disciplinano l'uso degli studi di settore e le condizioni per l'accertamento induttivo; la giurisprudenza richiede che vi sia grave incongruenza per legittimare l'accertamento induttivo.
Sentenza SS.UU. n. 26635/2009
Principio che gli studi di settore costituiscono presunzioni semplici la cui efficacia probatoria nasce in esito al contraddittorio; l'accertamento non può limitarsi allo scostamento ma deve dimostrare l'applicabilità concreta dello standard e motivare il rifiuto delle contestazioni del contribuente.
Cass. n. 20414/2014
Conferma che l'amministrazione non può procedere all'accertamento induttivo per mero scostamento non significativo dagli studi di settore, ma solo in presenza di grave incongruenza come prevista dalla normativa.
Codice di procedura civile - art. 92 (disciplinato da Corte Cost. n. 77/2018)
art. 92 c.p.c.; Sent. Corte Cost. n. 77/2018
Principio generale sulle spese processuali: le spese seguono la soccombenza; la Commissione ha applicato la regola compatibilmente con le indicazioni della Corte Costituzionale e con i criteri di riduzione per le peculiari caratteristiche della controversia.
Regolamento per la liquidazione dei compensi per la professione forense - art. 4, comma 1
Fornisce criteri per la riduzione dei compensi forensi; usato per motivare la riduzione della liquidazione delle spese di giudizio.
Massime di principio
- L'art. 52 D.Lgs. 546/1992 non vieta, di per sé, la trattazione congiunta della sospensiva e del merito: è ammissibile quando sia garantito un effettivo contraddittorio e il diritto di difesa (notifica/avviso dell'udienza con congruo preavviso, possibilità di depositare documenti e memorie).
- Una udienza fissata con preavviso superiore ai termini minimi previsti dagli artt. 61 e 31 (D.Lgs. 546/1992) favorisce la legittimità della trattazione congiunta perché tutela il diritto di difesa; in caso contrario va valutata la possibile violazione del contraddittorio.
- Se nel corso della trattazione del merito il Collegio affronta compiutamente le questioni sostanziali, la richiesta di sospensione dell'esecuzione perde di rilievo e viene assorbita dal giudizio di merito.
- Gli studi di settore costituiscono presunzioni semplici: l'Amministrazione deve dimostrare l'applicabilità concreta dello standard e motivare il rifiuto delle deduzioni del contribuente; la mera divergenza di dati non è sufficiente, occorre evidenziare una grave incongruenza ai sensi delle norme vigenti.
- Il contribuente ha piena facoltà di provare, con ogni mezzo, circostanze di fatto che giustifichino una redditività diversa dallo standard; se non produce elementi probatori adeguati, l'accertamento basato su rielaborazione dello studio di settore e su un regolare contraddittorio può essere confermato.
- Le spese seguono la soccombenza ma possono essere ridotte in ragione della natura dell'affare e delle caratteristiche delle parti; occorre considerare le indicazioni della Corte Costituzionale e i criteri di liquidazione ordinamentali.
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