Sentenza del 08/04/2022 n. 532 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Contenzioso - Costituzione tardiva del resistente - Inammissibilità - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento IMU 2012 per decadenza del potere accertativo per tardiva notifica; in sede di prime cure il Comune si era costituito tardivamente (oltre i termini di cui agli artt. 23 e 32 del d.lgs. 546/1992) e si discuteva anche della ammissibilità/valutazione dei documenti prodotti tardivamente. In appello il Comune deduceva la tempestiva spedizione dell'avviso (29/12/2017) mediante raccomandata A.R. inviata tramite la società incaricata, mentre il contribuente contestava la inesistenza giuridica della notifica per assenza di relata, la mancata conformità copia analogica/originale informatico e la carenza di motivazione dell'avviso; inoltre contestava la legittimità della società incaricata alla notifica e la correttezza delle aliquote IMU applicate.
La decisione
La CTR ha riformato la sentenza di primo grado accogliendo l'appello del Comune. Ha affermato che la costituzione tardiva del resistente non comporta inammissibilità ma solo decadenze funzionali e comunque non impedisce la produzione e la valutazione di documenti in appello ai sensi dell'art. 58 d.lgs. 546/1992. Dall'esame dell'avviso di ricevimento prodotto emerge la spedizione dell'atto il 29/12/2017, per cui il termine di decadenza quinquennale previsto dall'art. 1 co. 161 L. 296/2006 è rispettato e l'accertamento non è decaduto. Il Collegio ha ritenuto non applicabile retroattivamente l'obbligo digitale (CAD) agli atti emessi nel dicembre 2017, e ha respinto le censure sulla carenza di motivazione ritenendo l'atto adeguatamente motivato. Sentenza riformata, spese compensate.
Norme richiamate
D.Lgs. 546/1992
art. 23; art. 32; art. 58, n. 2
Art. 23/32 disciplinano termini di costituzione; la tardiva costituzione non causa inammissibilità del giudizio ma soltanto decadenze operative. Art. 58 n.2 consente la produzione di nuovi documenti in appello e tali produzioni possono essere valutate dal giudice d'appello.
L. 296/2006
Stabilisce il termine quinquennale di decadenza per l'attività accertatrice; la CTR ha calcolato il termine rispetto alla data di spedizione dell'atto (29/12/2017) ritenendolo tempestivo.
D.Lgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale) e D.Lgs. 217/2017
art. 2 co. 6; art. 2 co. 6-bis (introdotto dal D.Lgs. 217/2017)
Le disposizioni del CAD sono, in linea di principio, escluse per le attività ispettive e di controllo fiscale; la modifica normativa ha previsto l'applicazione alle attività tributarie solo con decreti attuativi, pertanto gli obblighi digitali non si applicano retroattivamente agli atti emessi nel dicembre 2017.
L. 890/1982
In caso di notificazione a mezzo posta eseguita dall'Ufficio finanziario si applicano le norme del servizio postale ordinario; non è richiesta la relata di notifica tipica della notificazione a mezzo ufficiale giudiziario, e la consegna all'ufficio postale è rilevante per il perfezionamento ai fini del notificante.
Massime di principio
- La costituzione tardiva del resistente nel processo tributario non determina l'inammissibilità del giudizio, ma solo la decadenza da talune facoltà processuali; tuttavia la produzione di documenti in appello resta ammessa e valutabile.
- I documenti prodotti in appello (anche se già prodotti in prime cure) possono essere esaminati e valutati dal giudice d'appello; la facoltà di produrre nuovi documenti è prevista espressamente nel processo tributario.
- Ai fini della verifica della decadenza dell'amministrazione finanziaria, rileva la data di spedizione dell'atto (consegna all'ufficio postale) e non la sola presa in carico o la data di ricezione dal destinatario.
- La mancata presenza della relata non invalida automaticamente una notifica effettuata tramite il servizio postale dall'amministrazione; occorre valutare la documentazione postale (es. avviso di ricevimento, rendicontazione) che attesti la spedizione.
- Le regole del Codice dell'Amministrazione Digitale non si applicano retroattivamente agli atti tributari emessi prima dell'entrata in vigore delle disposizioni applicative specifiche; per atti antecedenti all'entrata in vigore non può essere invocata l'irregolarità per mancata conformità digitale.
- La valutazione della motivazione dell'atto impositivo richiede che esso contenga dati e riferimenti sufficienti a far comprendere il contenuto e i presupposti della pretesa fiscale; quando ciò è presente, la contestazione di mera genericità può essere respinta.
- In situazioni simili è opportuno che l'Amministrazione conservi e produca documentazione di spedizione (distinte, avvisi di ricevimento, rendicontazioni) e che il contribuente contesti tempestivamente con prove specifiche l'inesistenza della notifica o la mancata conformità degli atti digitali.
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