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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17091/2022 del 02/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Basolo impugnava la conferma della condanna per il reato di lesioni personali gravi (pena: sei mesi di reclusione). Denunciava vizi di motivazione: la Corte territoriale avrebbe erroneamente attribuito al referto medico dell'imputato le lesioni della persona offesa, sovrastimando la coerenza delle testimonianze e ritenendo provata un'aggressione al collo della vittima. Chiedeva inoltre la riqualificazione del fatto in lesioni colpose e, in via alternativa, il riconoscimento della legittima difesa o dell'eccesso colposo. Contestava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62, n. 2 (provocazione) e n. 6 (risarcimento del danno/ remissione) e sosteneva che, alla fine, il reato fosse estinto per prescrizione.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso. Pur rilevando una «svista evidente» nella Corte d'appello nell'attribuire il certificato medico dell'imputato alla persona offesa, la Suprema Corte ha ritenuto che la decisione di merito si fondasse su una valutazione complessiva e critica delle dichiarazioni testimoniali (persona offesa e testi) che confermavano l'aggressione volontaria di Basolo, escludendo la legittima difesa. La Cassazione ha richiamato il divieto di riesame in toto del valore probatorio in sede di legittimità (art. 606 c.p.p., lett. e), e ha ritenuto infondate anche le doglianze sulle circostanze attenuanti: la provocazione era pacificamente disattesa dai giudici di merito; il presunto risarcimento non era dimostrato «ante iudicium» né idoneo, di per sé, a dimostrare il ravvedimento richiesto per l'applicazione dell'art. 62, n. 6. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali (art. 616 c.p.p.). Sentenza resa il 17/02/2022, estensore il Consigliere Giuseppe De Marzo.

Norme richiamate

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limita l'estensione del motivo di ricorso; il ricorso è stato formulato entro i limiti richiesti da questa norma

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    Impedisce alla Corte di cassazione di riesaminare la valutazione di merito sulle prove e il significato probatorio, salvo vizio di motivazione specificamente rilevabile; qui ha giustificato il rifiuto di rivedere la decisione basata sulla valutazione testimonial

  • art. 62, n. 2 cod. pen.

    Circostanza attenuante della provocazione; la Corte di merito ha valutato e rigettato la ricostruzione che la invocava, decisione ritenuta congrua dalla Cassazione

  • art. 62, n. 6 cod. pen.

    Circostanza attenuante relativa al risarcimento del danno/ remissione; la Corte di cassazione richiama che l'integrale risarcimento non è automaticamente vincolante e che il giudice di merito deve accertare il ravvedimento e la neutralizzazione della pericolosità sociale

  • art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 conv. con l. 18/12/2020, n. 176

    Norma procedurale richiamata per la trasmissione delle conclusioni scritte del Procuratore generale e del difensore nei procedimenti; atto formale correttamente eseguito

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Stabilisce la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso in Cassazione; applicata con condanna di Basolo al pagamento delle spese

Massime di principio

  • In Cassazione non è possibile ottenere l'annullamento di una sentenza limitandosi a chiedere una diversa valutazione delle prove: il sindacato è consentito soltanto se sussiste un vizio motivazionale concreto e non una mera richiesta di riconsiderazione del merito.
  • Una singola svista materiale nella motivazione (es. attribuzione errata di un referto) non è automaticamente causa di annullamento se dalla motivazione nel suo complesso emerge una ricostruzione dei fatti adeguatamente supportata dagli altri elementi e priva di vizio logico-giuridico.
  • Per ottenere il riconoscimento delle circostanze attenuanti (provocazione, risarcimento del danno) è necessario darne prova puntuale: la remissione della querela o un presunto risarcimento non vincolano automaticamente il giudice e devono essere valutati nel contesto per dimostrare il ravvedimento e la neutralizzazione della pericolosità sociale.
  • Le doglianze sulla qualificazione giuridica del fatto (reato doloso vs colposo) richiedono che i fatti probati si prestino a tale diversa qualificazione; se la valutazione dei fatti è questione di merito, la Cassazione non interviene salvo errori di diritto o vizi motivazionali rilevanti.
  • Se si contesta prescrizione o estinzione del reato, il ricorrente deve fornire elementi chiari e puntuali che consentano alla corte di accertare tali fatti in sede di legittimità.

Testo integrale

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