Sentenza n. 3119/2026 - Milano, Sezione 3
per l'ottemperanza al giudicato formatosi in relazione alle seguenti sentenze: - Tribunale di Monza, Sezione Lavoro 30 aprile 2024 n. 399; - Tribunale di Monza, Sezione Lavoro 18 gennaio 2024, n. 25; - Tribunale di Lodi Sezione Lavoro 27 marzo 2024, n. 167 nella parte in cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato condannato al pagamento delle spese legali con distrazione a favore dell’avv. Guido Marone per la somma complessiva di € 2945,00.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Inottemperanza al giudicato relativo alla condanna del Ministero al pagamento di complessivi € 2945,00 per spese legali, oltre accessori e rimborso forfettario, con distrazione in favore del procuratore costituito
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore antistatario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'esecuzione del giudicato formatosi su tre sentenze dei Tribunali ordinari, non appellate e notificate all'Amministrazione, nella parte relativa alla condanna del Ministero al pagamento delle spese di lite con distrazione in suo favore. L'Amministrazione non ha effettuato alcun pagamento, neppure parziale, nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per il pagamento dei debiti delle amministrazioni pubbliche. Il ricorrente ha inoltre chiesto la condanna dell'Amministrazione al pagamento di un'ulteriore somma di denaro a titolo di astreinte per il ritardo nell'esecuzione del giudicato.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la distrazione delle spese in favore del difensore antistatario determina in capo a quest'ultimo un credito autonomo e distinto, che lo legittima ad agire in proprio in sede di ottemperanza. Ha accertato l'inottemperanza del Ministero, poiché il termine dilatorio di 120 giorni era decorso e non risultava effettuato alcun pagamento; il credito non era stato contestato né nell'an né nel quantum. Ha assegnato al Ministero 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza per pagare le spese legali, gli accessori, il rimborso forfettario e gli interessi legali dal dovuto al saldo. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia, con facoltà di delega, da esercitare entro 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza. Ha escluso un compenso aggiuntivo per il commissario, trattandosi di dipendente pubblico le cui funzioni commissariali sono connesse ai compiti istituzionali. Ha invece rigettato la domanda di astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ritenendo manifestamente eccessiva e afflittiva la penalità in relazione all'esiguità del debito, alle difficoltà dell'adempimento connesse a vincoli normativi e di bilancio e allo stato della finanza pubblica. Le spese del giudizio sono state compensate, in ragione della necessità di regolarizzare tardivamente la documentazione prodotta dal ricorrente.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; il TAR ha ordinato l'esecuzione del giudicato, nominato il commissario ad acta e rigettato la domanda di astreinte proposta ai sensi del comma 4, lettera e).
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente di imporre una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, ma non quando ciò risulti manifestamente iniquo o sussistano altre ragioni ostative.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento da parte delle amministrazioni pubbliche; decorso tale termine, può essere promossa l'esecuzione del giudicato.
Massime di principio
- La distrazione delle spese processuali in favore del difensore antistatario fa sorgere in capo a quest'ultimo un credito autonomo e distinto da quello della parte assistita, legittimandolo ad agire in proprio per l'esecuzione del relativo capo di condanna.
- Nel giudizio di ottemperanza, decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per il pagamento dei debiti delle amministrazioni pubbliche e accertata l'assenza di pagamenti, il giudice può dichiarare l'inottemperanza e assegnare all'amministrazione un termine per adempiere, nominando contestualmente un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia.
- La mancata contestazione, da parte dell'amministrazione costituita, dell'esistenza e dell'ammontare del credito risultante dal titolo giudiziale consente di considerare non controversi l'an e il quantum della pretesa ai fini dell'ottemperanza.
- L'astreinte prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere negata quando, valutate concretamente le condizioni del debitore pubblico e le difficoltà derivanti da vincoli normativi e di bilancio, la misura risulti manifestamente iniqua o eccessivamente afflittiva rispetto all'entità del debito, anche per evitare locupletazioni eccessive.
- Quando le funzioni di commissario ad acta sono affidate a un dipendente pubblico e risultano connesse ai suoi compiti istituzionali, non spetta un compenso aggiuntivo a carico dell'amministrazione inadempiente.
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