Sentenza n. 4461/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento, previa concessione di misure cautelari - della graduatoria finale di merito, di cui al Decreto prot. n. 695, relativa al “Concorso per titoli ed esami per il personale docente della scuola secondaria di I e II grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’art. 3, comma 7, del D.M. 205/2023, classe di concorso A018 – Filosofia e Scienze Umane per la Regione Toscana”, pubblicata in data 22 maggio sul sito istituzionale dell’Amministrazione resistente, nella parte in cui l’odierna parte ricorrente non risulta inclusa, a causa dell’omessa valutazione del titolo di riserva dichiarato nella domanda di partecipazione; nonché - dei Decreti n. 835 e n. 918, con i quali l’Amministrazione ministeriale ha integrato la predetta graduatoria finale di merito per la classe di concorso A018; - dell’art. 2, comma 1, del Decreto-Legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla Legge 5 giugno 2025, n. 79, nella parte in cui prevede l’ampliamento del 30% degli idonei per la Regione Toscana nell’ambito del medesimo concorso;ove esistente, del verbale con cui è stata approvata la graduatoria degli idonei e dei vincitori per il profilo di interesse; - dell’elenco dei candidati idonei per il profilo di interesse, ove lesivo degli interessi dell’odierna parte ricorrente; - del bando di concorso, di cui al D.D.G. n. 2575 del 6 dicembre 2023, ove ritenuto lesivo degli interessi della ricorrente; - di ogni avviso e/o provvedimento, di estremi non noti né conoscibili, con cui la Pubblica Amministrazione ha disposto l’assunzione in servizio dei candidati vincitori del concorso, nella parte in cui, escludendo l’odierna ricorrente, risulti lesivo dei suoi interessi; - del/dei verbale/i con cui sono stati predisposti i criteri di valutazione dei titoli di riserva e di attribuzione del punteggio; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche solo potenzialmente lesivo degli interessi dell’odierna parte ricorrente; previa adozione di idonee misure cautelari, utili a consentire all’odierna parte ricorrente: l’inclusione nella graduatoria dei vincitori riservisti del “Concorso per titoli ed esami per il personale docente della scuola secondaria di I e II grado, ai sensi dell’art. 3, comma 7, del D.M. 205/2023”, per la classe di concorso A018 – Filosofia e Scienze Umane; e/o l’adozione di ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua. Con conseguente condanna delle Amministrazioni intimate: al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell’art. 30 c.p.a., mediante l’adozione di un provvedimento che disponga: la rettifica della posizione della parte ricorrente; e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua; ai fini della conseguente inclusione nella posizione spettante nell’elenco dei vincitori riservisti del concorso, per la classe di concorso A018.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria finale dei vincitori del concorso docenti per la classe A018 in Toscana, nella parte in cui non include il ricorrente per omessa valutazione della riserva connessa allo svolgimento del servizio civile nazionale, nonché gli atti conseguenti e integrativi della graduatoria
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la mancata attribuzione della riserva prevista dall’art. 3, comma 3, del bando, correlata all’art. 18, comma 4, del d.lgs. n. 40/2017, per avere svolto servizio civile nazionale dal 16 novembre 2009 al 15 novembre 2010 e per averne dichiarato il possesso nella domanda di partecipazione. Ha dedotto eccesso di potere per irragionevolezza, arbitrarietà, illogicità, disparità di trattamento e ingiustizia manifesta; violazione della lex specialis, del d.l. n. 80/2021, degli artt. 1, 2 e 6, comma 1, lett. b), l. n. 241/1990, degli artt. 3, 4, 95 e 97 Cost.; difetto dei presupposti di fatto e di diritto e violazione del legittimo affidamento. La censura centrale riguardava l’equiparazione tra servizio civile nazionale e servizio civile universale ai fini della riserva del 15% dei posti nelle selezioni pubbliche, nonché l’insufficiente esplicitazione delle ragioni del mancato riconoscimento del titolo dichiarato.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione. Ha ritenuto che il servizio civile nazionale, istituito dalla l. n. 64/2001 e svolto su base volontaria, sia sostanzialmente continuo ed equiparabile al servizio civile universale disciplinato dal d.lgs. n. 40/2017. La riserva prevista dall’art. 18, comma 4, del d.lgs. n. 40/2017, nella formulazione anteriore alla modifica del 2025, deve quindi essere interpretata, in senso costituzionalmente orientato e secondo una lettura logico-sistematica, come riferita ai volontari di entrambi i servizi. Il successivo inserimento nell’art. 18 dell’inciso relativo al servizio civile nazionale ha valore ricognitivo e non innovativo, poiché chiarisce una equiparazione già desumibile dalla disciplina previgente. Tale interpretazione non incide retroattivamente sulla par condicio, poiché la riserva riguarda uno status fondato su un fatto già compiuto e dichiarato dal candidato, non un requisito di ammissione o un titolo di merito. L’Amministrazione è stata quindi onerata di verificare l’effettiva sussistenza del titolo dichiarato e, in caso positivo, di adottare i provvedimenti necessari a ripristinare la posizione del ricorrente, mediante inserimento nella graduatoria dei vincitori nella posizione spettante o mediante soluzione equivalente, anche ai sensi dell’art. 30 c.p.a. Le spese sono state compensate per la peculiarità della questione e la non univocità degli orientamenti giurisprudenziali.
Norme richiamate
art. 18, comma 4, d.lgs. 6 marzo 2017, n. 40
A favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito è riservata una quota pari al quindici per cento dei posti
La riserva del 15% dei posti deve essere interpretata, anche nella formulazione previgente, come applicabile ai volontari che abbiano svolto sia il servizio civile universale sia il servizio civile nazionale disciplinato dalla l. n. 64/2001.
art. 3, comma 3, del bando di concorso
La clausola del bando che rinvia alla riserva prevista dall’art. 18, comma 4, d.lgs. n. 40/2017 deve essere applicata includendo il servizio civile nazionale, in ragione della sua equiparazione sostanziale al servizio civile universale.
art. 4, comma 4, d.l. 14 marzo 2025, n. 25, convertito dalla l. 9 maggio 2025, n. 69
ovvero il servizio civile nazionale di cui alla legge 6 marzo 2001, n. 64
L’inserimento dell’inciso è ricognitivo: chiarisce un rapporto di continuità e sostanziale equiparazione già desumibile dalla disciplina previgente, senza costituire una nuova disciplina retroattiva.
art. 26, comma 1, d.lgs. 6 marzo 2017, n. 40
fino all'emanazione del primo Piano triennale, il servizio civile universale si attua, in via transitoria, con le modalità previste dalla previgente normativa in materia di servizio civile nazionale
La disciplina transitoria conferma la continuità tra servizio civile nazionale e universale e consente di valorizzare l’unitarietà sostanziale dei due istituti.
art. 30 c.p.a.
In caso di accertamento del titolo, l’Amministrazione deve adottare le misure necessarie a ripristinare la posizione giuridica del candidato, anche mediante reintegrazione in forma specifica o soluzione equivalente.
art. 3 Cost.
Il principio di uguaglianza impone di evitare una differenziazione irragionevole tra volontari del servizio civile nazionale e volontari del servizio civile universale quando i servizi presentano analoga natura, volontarietà e finalità.
art. 60 c.p.a.
La controversia è stata definita con sentenza semplificata nella camera di consiglio, previo avviso alle parti e senza opposizione.
Massime di principio
- La riserva del 15% dei posti nelle selezioni pubbliche prevista dall’art. 18, comma 4, d.lgs. n. 40/2017 deve essere interpretata, anche per i concorsi banditi prima della modifica normativa del 2025, come applicabile sia a chi abbia svolto il servizio civile universale sia a chi abbia svolto il servizio civile nazionale disciplinato dalla l. n. 64/2001, quando quest’ultimo sia stato prestato su base volontaria e senza demerito.
- Il servizio civile nazionale e il servizio civile universale costituiscono, ai fini della riserva concorsuale, istituti in rapporto di continuità e sostanziale equiparazione, poiché condividono volontarietà, durata massima, finalità solidaristiche e funzione di difesa civile della Patria.
- L’inserimento, nel 2025, del riferimento espresso al servizio civile nazionale nell’art. 18, comma 4, d.lgs. n. 40/2017 ha natura ricognitiva e non innovativa: esso chiarisce un significato già ricavabile dalla disciplina previgente mediante interpretazione logico-sistematica e costituzionalmente orientata.
- Il riconoscimento della riserva per il servizio civile nazionale non altera retroattivamente la par condicio dei concorrenti, poiché la riserva attiene a uno status fondato su un fatto già compiuto e dichiarato dal candidato, non a un requisito di ammissione o a un titolo di merito acquisito durante la procedura.
- Quando il candidato abbia dichiarato nella domanda il possesso del titolo di riserva, l’amministrazione deve verificarne l’effettiva sussistenza e, qualora il titolo risulti fondato, rideterminare la posizione in graduatoria e adottare le conseguenti misure ripristinatorie.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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