Sentenza del 13/01/2022 n. 4 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
TARES - TARI- Cause esenzione - Obbligo denuncia e variazione a carico del contribuente - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di due avvisi di accertamento TARI per gli anni 2013 e 2014 per presunta infedele dichiarazione e omesso versamento: la contribuente deduceva che nei locali e nelle aree interessate si producevano solo rifiuti speciali, smaltiti autonomamente, e che parte delle aree erano occupate da cantieri; chiedeva inoltre disapplicazione della delibera comunale di assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani per mancanza di criterio quantitativo.
La decisione
La CTR ha respinto l'appello e confermato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto legittima la motivazione degli avvisi di accertamento, ha affermato l'onere in capo al contribuente di indicare nella denuncia originaria o in una variazione le condizioni di esenzione (art. 62 e 70 D.Lgs. 507/1993) e ha ritenuto insufficiente la documentazione prodotta dalla contribuente per dimostrare che le aree non producessero rifiuti urbani. La produzione e lo smaltimento autonomo di rifiuti speciali non escludono di per sé la produzione di rifiuti urbani. Respinte anche le ulteriori censure (duplicazione di tassazione, richiesta CTU, rilievi sulla deliberazione comunale) come assorbite o infondate. Condanna dell'appellante alle spese.
Norme richiamate
art. 62 D.Lgs. 507/1993
"Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione"
La norma impone l'onere dichiarativo al contribuente: l'esenzione sussiste solo se la circostanza è indicata nella denuncia originaria o di variazione e dimostrata con elementi oggettivi. Non è sufficiente la sola produzione di rifiuti speciali per escludere la produzione di rifiuti urbani.
art. 70 D.Lgs. 507/1993
"l'utente è tenuto a denunciare ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia"
Ribadisce l'obbligo del contribuente di denunciare variazioni rilevanti ai fini del tributo; la mancata denuncia legittima l'azione accertativa dell'ente.
art. 65 D.Lgs. 507/1993
Richiamata a supporto delle disposizioni normative sul procedimento di accertamento e sulla disciplina del tributo; applicazione coerente con l'onere probatorio a carico del contribuente.
artt. 3, comma 3, e 6 del regolamento TARSU
Norme regolamentari richiamate dalla contribuente in materia di assimilazione e criteri applicativi; la CTR non ha ritenuto utile esaminare la disapplicazione del regolamento poiché mancava la prova dell'esenzione.
art. 7 e art. 21, comma 2, D.Lgs. 22/1997
Richiamati dalla contribuente in relazione alla gestione e alla classificazione dei rifiuti; la Corte ha ritenuto che la disciplina dei rifiuti speciali non esonera automaticamente dall'imposta sui rifiuti urbani senza la prova della non produzione di questi ultimi.
Massime di principio
- L'onere di dichiarare l'esistenza di condizioni di esenzione o di variazioni rilevanti ai fini della TARI incombe sul contribuente: deve essere indicato nella denuncia originaria o in una successiva variazione.
- La mera produzione e lo smaltimento autonomo di rifiuti speciali non dimostrano automaticamente che non vengano prodotti rifiuti solidi urbani nei locali o nelle aree: la produzione di rifiuti urbani è presunta per la mera detenzione/occupazione.
- Per ottenere l'esenzione il contribuente deve fornire documentazione completa, pertinente e riferita agli anni oggetto di accertamento che dimostri oggettivamente l'incapacità delle aree/ locali a produrre rifiuti urbani.
- La presenza o l'esistenza di un cantiere non costituisce di per sé prova di esclusiva produzione di rifiuti speciali e non esime dall'onere probatorio.
- La disapplicazione di atti comunali di assimilazione o questioni regolamentari diventano irrilevanti se il contribuente non adempie al proprio onere di prova sull'esenzione; il contenzioso deve pertanto concentrarsi prima sulla prova fattuale.
- Non è ammissibile demandare tramite CTU la prova di circostanze che sono onere probatorio della parte; il giudice può richiedere elementi probatori ma non supplire all'inadempimento del contribuente.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 13 gen 2022Sentenza del 13/01/2022 n. 53 - Comm. Trib. Prov. Latina
- Sentenza · 13 gen 2022Sentenza del 13/01/2022 n. 70 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
- Sentenza · 13 gen 2022Sentenza del 13/01/2022 n. 260 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
- Sentenza · 13 gen 2022Sentenza del 13/01/2022 n. 862 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 13 gen 2022Sentenza del 13/01/2022 n. 863 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 13 gen 2022Sentenza del 13/01/2022 n. 864 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →