Sentenza del 13/01/2022 n. 53 - Comm. Trib. Prov. Latina
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'estratto di ruolo e delle relative cartelle di pagamento (elencate nel ricorso) per omessa notifica secondo le forme di legge; richiesta di nullità/invalidità delle cartelle, deposito in originale delle prove di notifica, sospensione dell'esecuzione per pericolo di grave ed irreparabile danno. Importo cartelle indicato: euro 1.248.256,08 (al netto di interessi, sanzioni e aggi). Il ricorrente ha dedotto vizi di notifica (artt. 25-26 DPR 602/73, art. 140 c.p.c.), violazioni costituzionali e del codice del processo tributario (art. 24 Cost., artt. 6,7,17 L. 212/2000), illegittimità dell'estratto di ruolo e interesse ad agire ex art.100 c.p.c.; la resistente ha eccepito corretta notifica, inammissibilità delle censure e decadenza a impugnare, depositando referti di notifica e documentazione.
La decisione
La Commissione ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 19 D.lgs. n. 546/1992 in combinato disposto con il nuovo comma introdotto nell'art. 12 del DPR n. 602/73 (come modificato dalla L. 215/2021). Motivazione: l'estratto di ruolo non è impugnabile in via ordinaria; ruolo e cartella di pagamento sono impugnabili direttamente solo se il debitore dimostra che dall'iscrizione a ruolo può derivargli un pregiudizio per (i) la partecipazione a una procedura di appalto (art. 80, comma 4, D.Lgs. 50/2016), (ii) la riscossione di somme da soggetti pubblici per particolari verifiche (art. 48-bis) o (iii) la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione. Nel caso di specie il ricorrente non ha provato alcuna di tali circostanze; pertanto il ricorso è inammissibile e assorbe le altre eccezioni; spese compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 19 D.lgs. n. 546/1992
Norma processuale invocata per dichiarare l'inammissibilità del ricorso in combinato disposto con la nuova disciplina dell'art.12 DPR 602/73.
art. 12 DPR n. 602/73 (comma introdotto dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215)
L'estratto di ruolo non e' impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione
La Commissione ha ritenuto che la norma escluda l'impugnabilità dell'estratto di ruolo salvo tre tassative ipotesi di pregiudizio, che il ricorrente deve provare; norma applicata immediatamente anche a fattispecie pregresse.
artt. 25-26 DPR n. 602/73
Richiamati dal ricorrente come base normativa per censurare la notifica delle cartelle (omessa o irregolare). La Commissione però ha ritenuto preclusa l'impugnazione dell'estratto in assenza di prova del pregiudizio richiesto dall'art.12.
art. 140 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente in ordine alle modalità di notifica (atto notificato da ufficiale giudiziario); alcune contestazioni del ricorrente vertevano sulla presunta applicazione errata di talune norme di notifica.
art. 60-bis DPR n. 600/73
Invocato dal ricorrente tra le norme che disciplinano la notifica degli atti tributari.
art. 24 Cost.; artt. 6, 7, 17 L. n. 212/2000 (Statuto del contribuente)
Richiamati per contestare violazioni di diritti di difesa e di motivazione; la Commissione ha ritenuto comunque assorbente la questione dell'inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto.
art. 100 c.p.c.
Richiamato in tema di interesse ad agire; la nuova disciplina opera una presunzione di mancato interesse all'impugnazione dell'estratto di ruolo salvo le eccezioni tassative.
art. 80 D.Lgs. 50/2016
Norma citata come parametro per dimostrare il pregiudizio connesso alla partecipazione a procedure di appalto; costituisce una delle ipotesi tassative per ammettere l'impugnazione del ruolo/ cartella.
art. 48-bis DPR n. 602/73
Richiamato nel contesto delle ipotesi in cui l'iscrizione a ruolo può incidere su rapporti con la pubblica amministrazione o su verifiche finalizzate a pagamenti da soggetti pubblici.
art. 3-bis D.L. 146/2021 (conv. L. 215/2021)
Citato dalle parti in relazione alla materia delle impugnazioni e alle novità introdotte dalla conversione del decreto; collocato nel quadro della recente modifica legislativa che ha inciso sul regime di impugnazione.
Cass. n. 22507/2019
Giurisprudenza di legittimità richiamata per l'affermazione che l'estratto di ruolo è una mera riproduzione informatica di elementi del ruolo e non un titolo esecutivo autonomo; la nuova norma legislativa ha dirimito il contrasto giurisprudenziale.
Massime di principio
- L'estratto di ruolo non è, di regola, impugnabile: se si propone impugnazione dell'estratto occorre provare una delle tre specifiche tipologie di pregiudizio previste dal nuovo art. 12 DPR 602/73 (partecipazione a gara, riscossione da soggetti pubblici nelle ipotesi indicate, perdita di benefici amministrativi).
- In mancanza di prova del nesso causale tra iscrizione a ruolo ed il pregiudizio (es. perdita della possibilità di partecipare a una gara), il giudice dichiara il ricorso inammissibile ex art. 19 D.lgs. 546/1992.
- Per contestare vizi di notifica o il contenuto della cartella è preferibile impugnare direttamente la cartella/ruolo (ove possibile e nei termini), fornendo tutte le prove documentali della notifica irregolare (originali, referti, visure, PEC, querela di falso se del caso).
- Se il contribuente intende dimostrare un pregiudizio legato a procedure pubbliche (gare, rapporti con PA), deve produrre documentazione probatoria specifica e tempestiva che renda evidente il nesso causale con l'iscrizione a ruolo.
- Valutare anche rimedi alternativi o preliminari (istanze di autotutela, opposizione nel termine, eccezioni processuali) prima di proporre ricorso avverso l'estratto; la decadenza e i termini sono determinanti.
- La recente modifica normativa è stata applicata dalla Commissione con efficacia immediata: in situazioni analoghe è probabile che i giudici dichiarino inammissibili i ricorsi sull'estratto salvo prove delle eccezioni tassative.
- In caso di incertezza normativa o di novità giurisprudenziali rilevanti, le spese possono essere compensate; tuttavia non è una regola automatica e dipende dal singolo caso.
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