Sentenza del 13/01/2022 n. 260 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Rettifiche - valutazioni fatte dal contribuente
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
disputa sull'effetto delle rettifiche operate dal contribuente: il contribuente sosteneva che le rettifiche da lui effettuate in un esercizio dovessero essere considerate anche per gli esercizi successivi e che l'Ufficio dovesse adeguare le valutazioni degli anni successivi di conseguenza; l'Ufficio invece non aveva recepito tale automatismo o aveva tratto conseguenze difformi, spostando la deducibilità dei costi in anni diversi da quelli di competenza
La decisione
la decisione ha dato prevalenza al principio previsto dall'art. 110, comma 8, del TUIR: l'Ufficio deve tenere conto direttamente delle rettifiche operate dal contribuente e procedere a rettificare le valutazioni anche per gli esercizi successivi. Non è consentito sovvertire il principio della competenza fiscale spostando la deducibilità dei costi in esercizi non di competenza; pertanto l'ufficio è stato ritenuto obbligato a rettificare gli anni successivi in conformità alle rettifiche iniziali
Norme richiamate
art. 110, comma 8, TUIR
la rettifica delle valutazioni effettuata dal contribuente in un esercizio ha effetto anche per gli esercizi successivi; l'Ufficio è tenuto a recepire direttamente tali rettifiche e a rettificare le valutazioni relative agli esercizi successivi, evitando di modificare il criterio di competenza
Massime di principio
- Quando il contribuente rettifica valutazioni o componenti di reddito in un esercizio, tali rettifiche devono essere considerate anche per gli esercizi successivi e l'amministrazione finanziaria è tenuta ad adeguare le proprie valutazioni in modo coerente
- L'Ufficio non può utilizzare la rettifica per spostare la deducibilità di costi o ricavi in esercizi diversi da quelli di competenza: va rispettato il principio della competenza temporale
- Se l'Ufficio non applica automaticamente le rettifiche ai periodi successivi, il contribuente può impugnare tali atti chiedendo il ricalcolo coerente degli esercizi interessati
- Per evitare contestazioni è opportuno che il contribuente documenti in modo chiaro le rettifiche effettuate e il loro impatto sui periodi successivi, fornendo elementi che rendano agevole all'Ufficio l'estensione delle rettifiche
- In casi analoghi l'istruttoria dell'Ufficio deve mirare a verificare la corretta applicazione del principio di competenza e non a creare distorsioni temporalmente incoerenti nella deducibilità
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