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Sentenza

Sentenza del 13/01/2022 n. 863 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di un avviso di accertamento per omessa regolarizzazione IVA delle fatture emesse da P. nei confronti della C. P. S.p.A. relative a prestazioni di supervisione, coordinamento e assistenza rese rispetto agli agenti/promotori finanziari; questione sulla qualificazione delle prestazioni (accessorie o autonome) e sulla conseguente disciplina IVA.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile per carenza della prova della notifica al resistente: non è stato depositato l'avviso di ricevimento della raccomandata notificante il ricorso all'Agenzia delle Entrate, né è stata fornita prova di aver richiesto un duplicato dell'avviso, né è stata chiesta la rimessione in termini. Per tale motivo la Corte non è entrata nel merito delle questioni tributarie; nulla è stato disposto sulle spese (l'Agenzia non si è costituita).

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10, comma 1, n. 9

    La CTR aveva esaminato la norma nel contesto dell'esenzione/qualificazione delle prestazioni rese dal promotore-supervisore; la Corte di legittimità non è invece entrata nel merito per inammissibilità procedurale.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 12

    Rilevata dalla ricorrente nella questione di diritto IVA relativa all'accessorietà/autonomia delle prestazioni; interpretazione sostanziale affidata alla CTR, non confermata o censurata dalla Cassazione per motivi procedurali.

  • Sesta direttiva CEE

    Richiamata dalla ricorrente a supporto dell'interpretazione IVA; la CTR aveva valutato la compatibilità con diritto comunitario nel senso di non ritenere le prestazioni accessorie.

  • Codice di procedura civile, art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5

    Richiamato come base dei motivi di cassazione (violazione di norme di diritto e insufficiente/contraddittoria motivazione). La Corte ne ha comunque escluso l'esame per inammissibilità del ricorso.

  • Codice di procedura civile, art. 149 c.p.c.

    Norma che consente la notificazione a mezzo servizio postale; la giurisprudenza richiede il deposito dell'avviso di ricevimento quale prova del perfezionamento della notifica.

  • Codice di procedura civile, art. 140 c.p.c.

    Rilevante in tema di comunicazione da parte dell'ufficiale giudiziario; l'avviso della notificazione deve essere prodotto per provare l'instaurazione del contraddittorio.

  • Codice di procedura civile, art. 379 c.p.c.

    Termine entro il quale l'avviso di ricevimento può essere prodotto (fino all'udienza di discussione) secondo la giurisprudenza richiamata; qui però non è stato prodotto.

  • Codice di procedura civile, art. 380-bis c.p.c.

    Rilevante per i termini processuali e i momenti fino ai quali produrre documentazione; la Corte ha richiamato la regola sui termini di produzione.

  • Codice di procedura civile, art. 372 c.p.c., comma 2

    Richiamato in tema di modalità di deposito e notifica degli atti; la regola è stata evocata nel contesto della produzione dell'avviso di ricevimento.

  • Codice di procedura civile, art. 291 c.p.c.

    Norma sulla rinnovazione della notificazione; la Corte ha osservato che, in caso di mancata produzione dell'avviso e assenza di difesa dell'intimato, non opera la rinnovazione ex art. 291.

  • L. n. 890 del 1982, art. 6, comma 1

    Prevede la possibilità di richiedere un duplicato dell'avviso di ricevimento all'amministrazione postale; la Corte ha richiamato la giurisprudenza che consente la rimessione in termini se il difensore dimostra tempestiva attivazione per ottenere il duplicato.

  • Giurisprudenza: Cass., Sez. U, 14.1.2008, n. 627

    Principio secondo cui l'avviso di ricevimento serve a provare il perfezionamento della notifica e può essere prodotto fino all'udienza, ma in sua mancanza, e senza difesa dell'intimato, il ricorso è inammissibile salvo prova di tempestiva richiesta di duplicato.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (come modificato dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17)

    Norma sul contributo unificato; la Corte ha precisato che non si doveva disporre un ulteriore versamento poiché il giudizio era pendente anteriormente al 30 gennaio 2013.

  • D.L. n. 119 del 2018, art. 6 conv. con modifiche dalla L. n. 136 del 2018 ("pace fiscale")

    Richiamato in relazione all'istanza del ricorrente di adesione alla definizione agevolata; la Corte ha osservato che non risultava agli atti la definizione e quindi ha proceduto all'esame dell'inammissibilità, non dichiarando l'estinzione del giudizio.

  • D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis

    Richiamato in relazione alla modalità non partecipata dell'udienza; non incide sul vizio procedurale che ha portato all'inammissibilità.

Massime di principio

  • In Cassazione la prova della notifica a mezzo posta (avviso di ricevimento) è essenziale: l'assenza dell'avviso comporta normalmente l'inammissibilità del ricorso se l'intimato non ha difeso; l'avviso può però essere prodotto fino all'udienza di discussione o all'adunanza in camera di consiglio se tempestivamente depositato.
  • Se la notifica è diretta a una pubblica amministrazione è particolarmente importante conservare e produrre la cartolina di ritorno o dimostrare immediata attivazione per ottenerne duplicato (richiesta all'amministrazione postale, ex L. 890/1982 art. 6), altrimenti non è consentita la rimessione in termini.
  • Quando l'intimato non si costituisce e non compie attività difensive, la Corte è meno incline a tollerare omissioni probatorie sulla regolarità della notifica: la mancanza di prova della notifica tipicamente determina l'inammissibilità.
  • Sull'aspetto sostanziale (IVA): affermazioni giurisprudenziali di merito (come quelle della CTR) indicano che le prestazioni di supervisione/coordination rese da un promotore/manager sono spesso autonome e non 'accessorie' alle vendite dei singoli promotori, comportando quindi una diversa qualificazione IVA; tuttavia, tale questione va comunque valutata sul concreto contenuto delle prestazioni.
  • Prima di proporre ricorso in Cassazione è necessario verificare e produrre tutta la documentazione probatoria delle notifiche, e prevedere, per sicurezza, modalità alternative (notifica a mezzo ufficiale giudiziario) o richiedere duplicati tempestivi in caso di smarrimento dell'avviso.
  • In caso di adesione a istituti di definizione agevolata (es. "pace fiscale") occorre documentarne l'effettiva definizione nei termini utili per far dichiarare l'estinzione del giudizio; l'istanza di mera adesione senza prova non impedisce la decisione sul merito o sulla ricevibilità del ricorso.

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