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Sentenza

Sentenza del 13/01/2022 n. 70 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione di avviso di liquidazione per maggiori imposte ipotecarie e catastali calcolate in misura proporzionale sull'atto istitutivo del trust e sul conferimento di immobili, partecipazioni e denaro nel trust. Il contribuente deduceva: (i) violazione degli artt. 1 e 10 del D.Lgs. 347/1990 circa la tassazione; (ii) inapplicabilità delle imposte ipocatastali in ragione dello status dei beneficiari (fondazioni/associazioni di beneficenza e ONLUS) che, secondo il contribuente, esclude la tassazione proporzionale.

La decisione

La CTP di Milano accoglieva il ricorso ritenendo corretta l'applicazione dell'imposta in misura fissa anziché proporzionale e compensava le spese. L'Agenzia impugnava; la CTR Lombardia, sezione di Milano, in sede collegiale, respingeva l'appello dell'Amministrazione finanziaria e confermava integralmente la sentenza di primo grado. La motivazione principale è che l'atto istitutivo e l'atto di dotazione del trust costituiscono una segregazione patrimoniale e atti meramente strumentali/gestionali, non un trasferimento effettivo di ricchezza idoneo a far scattare l'imposizione proporzionale; inoltre, in ogni caso, i trasferimenti in favore di fondazioni/associazioni riconosciute e ONLUS rientrano nell'esenzione prevista dalla normativa richiamata.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 347/1990 art. 1 comma 2

    Non sono soggette all'imposta le formalità eseguite nell'interesse dello Stato né quelle relative ai trasferimenti di cui all'art. 3 del testo unico sull'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, salvo quanto disposto nel comma 3 dello stesso articolo

    La norma è stata interpretata nel senso che non rileva l'automatica applicazione dell'imposta proporzionale per ogni formalità trascrittiva: occorre verificare la sussistenza di un effettivo trasferimento soggettivo o oggettivo che costituisca presupposto per l'imposizione proporzionale; per i trasferimenti verso soggetti esenti si applicano le esenzioni richiamate.

  • D.Lgs. 347/1990 art. 10 comma 3

    non sono soggette ad imposta le volture eseguite nell'interesse dello Stato né quelle relative a trasferimenti di cui all'art. 3 del testo unico sull'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, salvo quanto disposto nel comma 3 dello stesso articolo

    Analoga lettura per l'imposta catastale: la semplice voltura/trascrizione non giustifica automaticamente l'imposta proporzionale se manca l'effettivo trasferimento di ricchezza; rileva anche lo status del beneficiario ai fini di eventuale esenzione.

  • D.Lgs. 346/1990 art. 3

    Richiamata per individuare le esenzioni rispetto ai trasferimenti effettuati in favore di fondazioni, associazioni riconosciute e ONLUS: tali trasferimenti possono essere esclusi dall'imposizione ipotecaria e catastale se ricorrono i presupposti soggettivi e oggettivi previsti.

  • D.L. n. 262/2006, art. 2 comma 47 (conv. L. n. 286/2006)

    Norma richiamata per affermare che, quando non vi sia effetto traslativo immediato, l'imposta sulle successioni e donazioni (e per analogia le imposte indirette sui trasferimenti) deve essere richiesta solo al momento dell'eventuale trasferimento finale: la costituzione del vincolo di destinazione non costituisce autonomo presupposto impositivo.

  • Cass. civ. (giurisprudenza richiamata: es. Cass. n. 25478/2015; Cass. n. 975/2018; Cass. n. 1131/2019; Cass. n. 11099/2021)

    La giurisprudenza di legittimità è stata ricondotta al principio secondo cui l'atto istitutivo e l'atto di dotazione del trust non producono necessariamente un trasferimento effettivo di ricchezza imponibile: l'imposizione proporzionale (donazione/registro/ipocatastale) richiede un'attribuzione patrimoniale stabile al beneficiario, non mera segregazione o amministrazione fiduciaria.

Massime di principio

  • La costituzione di un trust e la dotazione patrimoniale al trustee, se hanno natura meramente segregativa/strumentale e non determinano un trasferimento definitivo della ricchezza ai beneficiari, non costituiscono di per sé presupposto per l'applicazione delle imposte indirette in misura proporzionale.
  • Le imposte ipotecarie e catastali possono essere liquidate in misura fissa quando l'atto produce solo formalità (trascrizioni/volture) senza concreto effetto traslativo; la misura proporzionale è giustificata solo se è dimostrabile un effettivo trasferimento di patrimonio che realizzi la capacità contributiva.
  • Se i beneficiari sono fondazioni/associazioni riconosciute o ONLUS, va verificata l'applicabilità dell'esenzione prevista dal combinato degli artt. 3 del D.Lgs. 346/1990 e artt. 1 e 10 del D.Lgs. 347/1990: tale status può escludere l'imposta anche quando si prospetti un trasferimento.
  • La qualificazione giuridica dell'atto (traslativo vs. costituzione di vincolo/segregazione) è determinante: occorre valutare contenuto sostanziale e effetti patrimoniali concreti più che la sola forma o la mera trascrizione/voltura.
  • In presenza di incertezza interpretativa e di giurisprudenza non univoca, è prudente per il contribuente far emergere e documentare l'assenza di trasferimento effettivo e lo status dei beneficiari; per l'Amministrazione finanziaria, la prova dell'effettivo arricchimento del beneficiario è essenziale per sostenere la tassazione proporzionale.

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