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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 02944/2026 del 26/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente deduceva: (i) motivazione assente/erronea applicazione dell'art. 133 cod. pen., sostenendo che la Corte di appello, pur riconoscendo la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, non avrebbe motivato l'intero trattamento sanzionatorio (pena base, criteri di determinazione, riduzione per il rito) e non avrebbe risposto alle doglianze difensive sulla gradazione della pena; (ii) inosservanza dell'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., perché, a suo avviso, la Corte di appello avrebbe operato un'unica riduzione derivante dal bilanciamento delle circostanze senza applicare la dovuta decurtazione per il giudizio abbreviato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivi principali: (a) la Corte di cassazione, con sentenza n. 40697/2024, aveva annullato con rinvio la pronuncia di appello limitatamente al trattamento sanzionatorio; pertanto il giudizio del rinvio doveva riguardare esclusivamente il bilanciamento delle circostanze ex art. 69 c.p., e la Corte di appello si è correttamente limitata a pronunciarsi su tale tema; (b) quanto alla quantificazione della pena, il Tribunale aveva fissato la pena base in 1 anno e 6 mesi previa equivalenza tra attenuanti generiche e aggravante (art. 589, comma 2 c.p.); su quella pena era stata già applicata una riduzione di 1/3 per il rito abbreviato (portando a 1 anno) e, in sede di rinvio, la Corte di appello ha ulteriormente ridotto la pena di 1/3 per il riconoscimento della prevalenza delle attenuanti (portando a 8 mesi). Il calcolo è stato ritenuto corretto e conforme alla normativa; nessuna violazione dell'art. 442, comma 2, c.p.p. è emersa. Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., considerata l'assenza di colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 69 cod. pen.

    Regola il bilanciamento tra circostanze attenuanti e aggravanti; la Corte ha limitato il rinvio e la pronuncia al solo tema del bilanciamento ex art. 69 c.p.

  • art. 133 cod. pen.

    Richiesto dal ricorrente in relazione alla motivazione del trattamento sanzionatorio; la Corte ha ritenuto non censurabile la motivazione perché la decisione di merito si è attenuta all'ambito delimitato dalla sentenza di annullamento con rinvio.

  • art. 442, comma 2, cod. proc. pen.

    Stabilisce la riduzione della pena per il giudizio abbreviato; la Corte ha accertato che tale riduzione era stata applicata (già dal Tribunale) e quindi non vi è stata omissione nel calcolo sanzionatorio

  • art. 589, comma 2, cod. pen.

    Riferimento all'aggravante prevista per l'omicidio colposo aggravato; il Tribunale aveva posto tale aggravante in equivalenza con le attenuanti nella determinazione della pena base

  • art. 62-bis cod. pen.

    Norma riferita alle circostanze attenuanti generiche; la Corte di appello ha applicato la riduzione massima di 1/3 prevista per tali circostanze nella determinazione della pena

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede l'onere delle spese e l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha applicato tale sanzione quantificandola in euro 3.000,00

  • Corte costituzionale, sent. 13 giugno 2000, n. 186

    Citata in relazione alla valutazione della colpa nella proposizione del ricorso; la Corte ha ritenuto che non sussistessero elementi per ritenere colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, pur applicando le conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p.

Massime di principio

  • Se la Cassazione annulla con rinvio 'limitatamente' a un profilo (es. trattamento sanzionatorio), il giudice di rinvio deve limitare la nuova decisione all'ambito indicato; motivazioni su altri punti non richiesti possono non essere obbligatorie.
  • Le riduzioni di pena (per circostanze attenuanti e per il rito abbreviato) possono essere applicate in sequenza; è necessario che il calcolo sia aritmeticamente chiaro e coerente con la pena base fissata in primo grado.
  • Il giudice di merito deve comunque applicare la riduzione prevista per il rito abbreviato (art. 442 c.p.p.) salvo che risulti espressamente diverso e motivato; l'omissione di tale applicazione può costituire motivo di censura.
  • La censura sulla 'motivazione' va formulata con precisione: se il rinvio è limitato, la Cassazione verifica l'ottemperanza al mandato di rinvio più che una nuova disamina sull'intero trattamento sanzionatorio.
  • In caso di inammissibilità del ricorso la parte può essere condannata alle spese e a versare una somma alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.); la Corte può valutare l'eventuale assenza di colpa grave nella proposizione del ricorso ma ciò non esclude l'applicazione delle sanzioni previste.

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