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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 00079/2026 del 02/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione in cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari che aveva dichiarato non doversi procedere per difetto di querela in relazione al reato di furto aggravato dall'uso della violenza sulle cose. In primo grado il Tribunale di Trani aveva riconosciuto l'imputato colpevole (artt. 624 e 625 n.2 c.p.) e lo aveva condannato; in appello il difensore aveva chiesto l'assoluzione per insufficienza di prove ai sensi dell'art. 530 c.p.p. ovvero, in subordine, la declaratoria di non doversi procedere per difetto della condizione di procedibilità. La Corte territoriale aveva ritenuto che l'atto prodotto dal danneggiato fosse una mera "denuncia" e non una querela, perché dal contenuto non sarebbe emersa una chiara volontà punitiva; il Procuratore Generale ha impugnato per violazione di legge (artt. 336 e 337 c.p.p.), sostenendo che dal contenuto dell'atto emergeva invece la volontà di perseguire l'autore del reato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha ribadito il principio secondo cui la manifestazione della volontà di perseguire il colpevole (querela) non richiede formalità particolari e, in caso di dubbio, gli atti vanno interpretati in senso favorevole (favor querelae). Accedendo agli atti, la Corte ha rilevato che il verbale depositato il 30/11/2017 davanti al Commissariato di P.S., pur intestato "denuncia-querela", contiene un chiaro inciso in cui il denunciante esprime la volontà di chiedere la punizione per i reati non procedibili d'ufficio ("chiedendo per i reati la cui procedibilità non fosse d'ufficio, la punizione ..."). La sottoscrizione del documento ha escluso ogni dubbio sulla presentazione di una valida querela. Di conseguenza la Corte d'appello ha errato nel dichiarare il difetto di condizione di procedibilità: la sentenza è stata annullata e la causa rinviata ad altra Sezione della Corte d'appello di Bari per il giudizio.

Norme richiamate

  • artt. 336 e 337 c.p.p.

    Richiamati come norme procedurali relative ai motivi di ricorso per cassazione per violazione di legge; il ricorrente ha dedotto un errore di diritto nella valutazione della condizione di procedibilità (querela).

  • art. 624 e 625 n.2 c.p.

    Norme del codice penale che definiscono il reato contestato (furto e sua aggravante per aver usato violenza sulle cose).

  • art. 530 co.2 c.p.p.

    Norma richiamata dalla difesa in appello per chiedere l'assoluzione per insufficienza di prova (valutazione probatoria ai fini dell'assoluzione).

  • principio del "favor querelae" (giurisprudenza della Cassazione)

    Principio interpretativo consolidato secondo cui, in caso di incertezza, gli atti devono essere interpretati nel senso della sussistenza della querela; la volontà punitiva va rilevata dalla sostanza e dal contenuto dell'atto, non solo dalla sua intestazione formale.

Massime di principio

  • La querela richiesta per la procedibilità non richiede formule sacramentali né particolari formalità: conta il contenuto e la volontà sostanziale del danneggiato.
  • In presenza di dubbi sul carattere querelabile di un atto, il giudice deve interpretare gli atti alla luce del principio del favor querelae e, se il contenuto esprime la volontà di punire, considerare valida la querela.
  • Non è decisiva la sola intestazione del verbale (es. "denuncia" vs "denuncia-querela"); va valutato il contenuto testuale e la sottoscrizione che attestano la volontà punitiva.
  • La Pubblica Procura può impugnare la decisione che dichiara il difetto di querela: la Corte di Cassazione può accedere agli atti e, se ritiene valida la querela, annullare e rinviare per nuovo giudizio.
  • Per chi redige denunce/querela è opportuno inserire espressioni chiare circa la richiesta di perseguimento (es. "chiedo la punizione ai sensi delle vigenti leggi") e sottoscrivere il documento per evitare contestazioni sulla procedibilità.
  • Quando la condizione di procedibilità è stata erroneamente esclusa dal giudice di merito, la conseguenza più probabile è l'annullamento con rinvio per un nuovo esame della causa.

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