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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4769/2025 del 05/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Due motivi principali: 1) censura di nullità della sentenza per vizio di motivazione e violazione di legge per presunta tardività del deposito della lista testi della parte civile (deposito 03/03/2016) con prima udienza fissata al 09/03/2016; 2) censura di nullità per difetto di motivazione in relazione al deposito, fuori udienza, della lista testi da parte della persona offesa in fase di udienza preliminare, sostenendo che prima della costituzione di parte civile quest'ultima poteva solo depositare memorie ai sensi dell'art. 90 c.p.p. e non la lista testi.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. La Corte ha ritenuto che: l'ammissione di prove non tempestivamente indicate non costituisce causa di nullità e rientra nei poteri del giudice (anche come acquisizione d'ufficio); il termine per la presentazione della lista testi va riferito alla prima udienza di trattazione e non ai successivi rinvii, pertanto nel caso di specie il deposito del 03/03/2016 non poteva considerarsi tardivo (la costituzione della parte civile avvenne il 09/06/2016 e il dibattimento si aprì il 18/09/2017); la persona offesa che si costituisce fuori udienza può depositare la lista testimoniale nei termini dell'art. 468 c.p.p. prima della notificazione della dichiarazione di costituzione e, una volta costituita, ha diritto all'ammissione delle prove ivi indicate. Conseguenze pratiche: dichiarazione di inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; nulla da riconoscere alle spese della parte civile.

Norme richiamate

  • art. 468 cod. proc. pen.

    Disciplina il deposito della lista testi per il dibattimento; la Corte interpreta il termine di presentazione come riferito alla prima udienza di trattazione e riconosce che la parte può riacquistare il diritto di presentare la lista solo in casi specifici di nuovo ruolo o udienza fissa prima dell'apertura del dibattimento.

  • art. 90 cod. proc. pen.

    Norma sulle memorie della parte offesa: il principio richiamato è che la persona offesa può comunque depositare la lista testimoniale prima della notificazione della dichiarazione di costituzione e, una volta costituita, le prove indicate devono essere ammesse.

  • art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020

    Richiamato come disciplina del procedimento trattato con contraddittorio scritto; qui la Corte osserva che la parte civile non ha contribuito tempestivamente al contraddittorio scritto, quindi nulla è stato riconosciuto per le sue spese.

  • art. 8 D.L. 198/2022

    Norma successiva richiamata insieme all'art. 23 co.8 D.L. 137/2020 in relazione al contraddittorio scritto; usata per motivare l'assenza di contributo tempestivo della parte civile e le relative conseguenze.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali e alle somme in favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso manifestamente infondato; applicata per condannare il ricorrente a pagare le spese e 3.000 euro.

  • art. 56 e art. 629 cod. pen.

    Articoli penali richiamati in relazione all'estinzione dell'imputazione per prescrizione: la Corte territoriale aveva dichiarato estinto quel capo per prescrizione, decisione non oggetto del ricorso di cassazione qui trattato.

Massime di principio

  • Il deposito tardivo della lista testi non determina automaticamente la nullità: il giudice ha poteri di ammettere prove anche se indicate intempestivamente e può assumerle d'ufficio.
  • Il termine per la presentazione della lista testi va valutato rispetto alla prima udienza di trattazione; i rinvii successivi non fanno decorrere un nuovo termine salvo che il dibattimento sia rinviato a nuovo ruolo o a udienza fissata prima dell'apertura del dibattimento.
  • La persona offesa che si costituisce fuori udienza può depositare la lista testimoniale prima della notificazione della dichiarazione di costituzione e, una volta costituita, ha diritto all'ammissione delle prove ivi indicate, poiché l'imputato è messo in condizione di conoscere l'ambito di indagine.
  • Nei procedimenti trattati con contraddittorio scritto, la mancata o tardiva partecipazione alle scritture può comportare l'impossibilità di ottenere compensi per spese di parte civile nella decisione di legittimità.
  • Ricorsi per vizio di motivazione relativi a questioni processuali che rientrano nella discrezionalità del giudice di merito (es. ammissione di prove) sono difficilmente accolti in cassazione se non è dimostrato un vizio di diritto evidente.

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