Sentenza n. 1387/2026 - Palermo, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Palermo, Sezione Lavoro, che riconosceva il diritto alla Carta Docente e all’accredito dei relativi importi
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti beneficiarie)
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti hanno agito in ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 2790/2024 del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, passata in giudicato, con la quale era stato riconosciuto il loro diritto alla Carta Docente per specifici anni scolastici e disposta, a carico del Ministero, l’emissione della carta e l’assegnazione degli importi di € 2.000, € 1.000 ed € 1.500, oltre interessi e rivalutazione. L’Amministrazione non aveva provveduto nonostante la notifica del titolo e l’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Il TAR ha inoltre rilevato l’irritualità e la tardività di una nota depositata dalla parte ricorrente nelle immediatezze dell’udienza camerale, ritenendola priva di rilievo processuale.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione e ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare integrale esecuzione alla sentenza del giudice ordinario, provvedendo al pagamento delle spettanze riconosciute alle ricorrenti entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, se anteriore. Per l’eventuale inutile decorso del termine, il TAR ha nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore della DGOSV del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario dello stesso ufficio, da attivare su istanza di parte entro ulteriori sessanta giorni. Il commissario deve esercitare obbligatoriamente il munus, depositare gli atti esclusivamente tramite il PAT secondo la procedura indicata e operare senza compenso, ritenendosi l’attività compresa nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il TAR ha inoltre avvertito che i ritardi nell’esecuzione possono comportare responsabilità amministrativa e ha condannato il Ministero al pagamento di € 552,00, oltre accessori di legge, per spese di lite.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente l’azione di ottemperanza e impone al giudice di verificare, tra l’altro, l’esistenza di un titolo esecutivo e il suo mancato adempimento; nel caso concreto ha fondato l’ordine di integrale esecuzione della sentenza del giudice ordinario e la nomina del commissario ad acta.
art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107
È la disposizione posta a fondamento del diritto delle docenti alla Carta Docente per l’aggiornamento e la formazione professionale, di importo annuo pari a € 500,00.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Il decorso infruttuoso del termine previsto per l’adempimento delle pubbliche amministrazioni, decorrente dalla notifica del titolo, costituisce nel caso concreto uno dei presupposti per l’azione di ottemperanza.
art. 5-sexies, comma 8, l. 24 marzo 2001, n. 89
può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro
La regola sull’assenza di compenso del commissario ad acta, prevista per l’ottemperanza a decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001, è stata ritenuta applicabile per analogia anche alle condanne al pagamento di somme di denaro oggetto del presente giudizio.
art. 1, comma 777, lett. l), l. 28 dicembre 2015, n. 208
È richiamato quale disposizione collegata alla disciplina dell’assenza di compenso del commissario ad acta.
artt. 26 c.p.a. e 91 c.p.c.
Fondano la condanna del Ministero soccombente alla rifusione delle spese di lite.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale da eseguire è passato in giudicato, è stato notificato all’amministrazione e il termine legalmente previsto per l’adempimento è inutilmente decorso.
- In presenza di una sentenza esecutiva del giudice ordinario che impone a una pubblica amministrazione il pagamento di somme o l’attribuzione di una prestazione, il giudice amministrativo dell’ottemperanza può ordinare l’integrale esecuzione del titolo e fissare un termine per l’adempimento spontaneo.
- Il giudice dell’ottemperanza può nominare, per il caso di persistente inerzia dell’amministrazione, un commissario ad acta individuato anche all’interno della stessa amministrazione inadempiente, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario competente.
- Il munus di commissario ad acta costituisce un incarico obbligatorio e non può essere rifiutato né ostacolato da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
- La disciplina sull’assenza di compenso del commissario ad acta prevista per l’ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001 può essere applicata analogicamente anche all’esecuzione di altre condanne al pagamento di somme di denaro, quando il commissario appartenga all’amministrazione resistente e l’attività rientri nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
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