Cassazione Penale, Sentenza n. 32879/2022 del 07/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Sulmona che aveva applicato la pena su richiesta delle parti per la fattispecie di guida in stato di alterazione (art. 186, comma 2, lett. c) e comma 2-sexies, cod. strada), senza però applicare le sanzioni amministrative accessorie obbligatorie previste dalla norma: la sospensione della patente di guida e la confisca del veicolo. Il Procuratore generale ha altresì rilevato che la sentenza non chiarisce se il veicolo fosse di proprietà di terzi (circostanza che renderebbe il veicolo inconfiscabile e, in tal caso, comporterebbe il raddoppio della sanzione amministrativa della sospensione della patente).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso ammissibile e fondato. Ha richiamato i precedenti delle Sezioni Unite secondo cui le sentenze di patteggiamento non possono omettere l'applicazione delle misure e sanzioni amministrative obbligatorie previste per legge. Pertanto la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente alla mancata statuizione circa l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie e la causa è stata rimessa al Tribunale di Sulmona affinché provveda anche a determinare l'eventuale inconfiscabilità del veicolo e, conseguentemente, l'eventuale raddoppio della sospensione della patente se il veicolo risultasse di proprietà di persona estranea al reato.
Norme richiamate
art. 186 Codice della Strada
Norma che prevede, per la fattispecie contestata (guida in stato di alterazione), l'applicazione di sanzioni penali e delle connesse sanzioni amministrative accessorie obbligatorie (sospensione della patente e confisca del veicolo). In caso di veicolo in proprietà di terzo si verifica l'inconfiscabilità e la legge prevede il raddoppio della sanzione amministrativa della sospensione.
art. 444 Codice di Procedura Penale
Regola il procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti (cd. patteggiamento). Anche nelle sentenze emesse ai sensi di questa norma devono essere state applicate le sanzioni amministrative obbligatorie previste dalla legge per il reato considerato.
art. 606, comma 1, lett. b) Codice di Procedura Penale
Compatibilità dell'impugnazione per cassazione contro sentenze di patteggiamento quando vi sia violazione di norme sostanziali, recepita per l'ammissibilità del ricorso proposto dalla Procura generale.
art. 111 Cost.
Richiamato in motivazione per il principio di garanzia del giusto processo e per la necessità che statuizioni non negoziabili dalle parti siano sottoposte a controllo di legittimità, giustificando la revisione giudiziaria delle omissioni non concordate.
Sezioni Unite, n. 21368/2019 (Savin) e n. 21369/2019 (Melzani) e precedenti (es. Sez. U. n. 8488/1998 Bosio)
Giurisprudenza consolidata secondo cui le sentenze di patteggiamento non possono omettere l'applicazione di misure di sicurezza o sanzioni amministrative obbligatorie previste per legge; tali omissioni sono sindacabili in Cassazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p.
Massime di principio
- Le sanzioni amministrative accessorie previste dalla legge per un reato (es. sospensione della patente, confisca del veicolo) sono obbligatorie e devono essere sempre applicate anche nelle sentenze di patteggiamento (art. 444 c.p.p.).
- L'omissione nell'applicare misure o sanzioni obbligatorie in una sentenza di patteggiamento è sindacabile in Cassazione su ricorso della Procura (art. 606 c.p.p.), e può comportare annullamento e rinvio.
- Il giudice, in sede di omologa dell'accordo, deve verificare e motivare anche questioni non negoziabili dalle parti (come l'applicabilità di sanzioni amministrative), inclusa l'accertamento della titolarità del veicolo per decidere sulla confisca o sulla sua inconfiscabilità.
- Se il veicolo è di proprietà di terzi e quindi inconfiscabile, la legge può prevedere misure sostitutive (es. raddoppio della sospensione della patente): il Tribunale è tenuto a valutare e disporre conseguentemente.
- In pratica, chi stipula un patteggiamento non può considerare certe sanzioni come eliminabili per via dell'accordo: le previsioni inderogabili di legge devono essere applicate d'ufficio dal giudice.
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