Circolare numero 259 del 12-11-1991
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica l'applicazione del D.M. 9 ottobre 1991, che ha disposto l'aggregazione delle aziende di spedizione e trasporto al settore terziario di cui all'art. 49, lettera d), della legge n. 88/1989. In conseguenza di tale inquadramento, le aziende interessate devono essere assegnate al settore con c.s.c. 7.04.01. Il decreto motiva la scelta richiamando l'orientamento delle parti sociali, gli accertamenti ispettivi e la necessità di una disciplina previdenziale uniforme per gli spedizionieri-vettori.
Aggancio delle aziende di spedizione e trasporto al settore terziario ai fini previdenziali e assistenziali
Aggancio delle aziende di spedizione e trasporto al settore terziario ai fini previdenziali e assistenziali
La circolare dà applicazione al D.M. 9 ottobre 1991, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 250 del 24 ottobre 1991, che definisce l'inquadramento previdenziale e assistenziale delle aziende di spedizione e trasporto. Il provvedimento stabilisce l'aggregazione di tali aziende al settore terziario di cui all'art. 49, lettera d), della legge 9 marzo 1989, n. 88.
Inquadramento del settore di appartenenza
In base al decreto, le aziende di spedizione e trasporto devono essere assegnate al settore terziario con c.s.c. 7.04.01. La circolare si limita a comunicare l'effetto operativo del decreto, ossia l'adeguamento dell'inquadramento delle imprese interessate al settore indicato.
Presupposti del provvedimento ministeriale
Nel testo del decreto vengono richiamati diversi elementi a sostegno della scelta normativa:
- l'orientamento espresso dalle organizzazioni datoriali e dei lavoratori in merito all'emanazione del decreto di aggregazione;
- gli accertamenti svolti dagli ispettorati provinciali del lavoro, dai quali emerge che l'attività di spedizione è l'attività principale, mentre il trasporto ha natura connessa e accessoria;
- l'esigenza di assicurare una disciplina previdenziale uniforme per le aziende di cui trattasi.
Finalità dell'aggregazione
Il decreto afferma l'opportunità di definire per gli spedizionieri-vettori un settore unico di riferimento ai fini previdenziali e assistenziali, in relazione all'art. 49 della legge n. 88/1989. La ratio del provvedimento è dunque quella di ricondurre le imprese del comparto a un inquadramento omogeneo nel settore terziario, coerentemente con la qualificazione dell'attività prevalente.
Punti principali
Inquadramento previdenziale delle aziende di spedizione e trasporto
Il D.M. 9 ottobre 1991 stabilisce che le aziende di spedizione e trasporto sono aggregate, ai fini previdenziali e assistenziali, al settore terziario previsto dall'art. 49, lettera d), della legge 9 marzo 1989, n. 88. La circolare recepisce tale disposizione e indica che le aziende in oggetto devono essere assegnate al settore con c.s.c. 7.04.01.
Ragioni e presupposti del decreto
Nel preambolo del decreto si richiamano l'orientamento delle organizzazioni datoriali e dei lavoratori, gli accertamenti degli ispettorati provinciali del lavoro e la considerazione che l'attività di spedizione costituisce l'attività principale, mentre il trasporto risulta connesso e accessorio. Sulla base di tali elementi viene ritenuta opportuna una disciplina previdenziale uniforme per le aziende interessate.
Definizione del settore unico di riferimento
Il decreto precisa la volontà di definire per gli spedizionieri-vettori un settore unico di riferimento ai fini previdenziali e assistenziali, in coerenza con l'elencazione contenuta nell'art. 49 della legge n. 88/1989. La finalità è quella di superare trattamenti differenziati e ricondurre le imprese a un unico inquadramento settoriale.
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