Circolare numero 261 del 14-11-1991
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce a chi spetta l’indennità prevista dall’art. 2, comma 14, del D.L. n. 108/1991 convertito nella L. n. 169/1991, in attesa dei provvedimenti ministeriali. Vengono indicati i requisiti soggettivi e oggettivi, le regole applicabili richiamando il trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia ex L. n. 427/1975, nonché le modalità di domanda e la documentazione necessaria. Si precisa inoltre che trovano applicazione le norme su massimali, prestazioni accessorie, contribuzione figurativa e incompatibilità, oltre alle regole per il recupero di eventuali prestazioni già corrisposte in coincidenza con quelle spettanti.
Estensione del trattamento speciale di disoccupazione ai civili italiani licenziati da organismi militari NATO
Trattamento speciale di disoccupazione per civili italiani impiegati presso organismi militari NATO
La circolare chiarisce l’applicazione dell’art. 2, comma 14, del D.L. 29 marzo 1991, n. 108, convertito nella L. 1 giugno 1991, n. 169, che estende una specifica tutela di disoccupazione ai cittadini italiani civili già impiegati presso organismi militari operanti in Italia nell’ambito della Comunità atlantica e successivamente licenziati per ristrutturazione o soppressione. In attesa dei provvedimenti ministeriali di concessione, vengono definiti i requisiti, la disciplina applicabile e le modalità operative per la presentazione della domanda.
Quadro normativo di riferimento
La norma richiama la legge 9 marzo 1971, n. 98, estendendone le previsioni ai soggetti indicati, e stabilisce che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale adotti i provvedimenti di concessione dell’indennità per periodi semestrali consecutivi, comunque non oltre il 31 dicembre 1992.
La circolare precisa che la prestazione va letta in coordinamento con il trattamento speciale di disoccupazione previsto per i lavoratori licenziati da imprese edili dalla legge 6 agosto 1975, n. 427. Ne deriva l’applicazione dell’intera disciplina di settore, con riguardo a massimale, prestazioni accessorie, contribuzione figurativa e regole di incompatibilità o incumulabilità con altre prestazioni previdenziali, in particolare pensionistiche.
Soggetti aventi diritto
I beneficiari sono individuati in tre condizioni cumulative:
- cittadinanza italiana;
- svolgimento, come civili, di servizio presso organismi militari facenti parte della Comunità atlantica e operanti nel territorio nazionale alla data del 30 giugno 1990;
- servizio continuativo da almeno un anno alla medesima data;
- licenziamento successivo al 30 giugno 1990 per effetto di provvedimenti di ristrutturazione o soppressione degli organismi interessati.
La circolare sottolinea quindi che il diritto non discende dal solo licenziamento, ma richiede la contemporanea presenza di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi sopra indicati.
Domanda e documentazione
Per ottenere la liquidazione della prestazione, i lavoratori interessati devono presentare domanda all’Istituto tramite le Sezioni circoscrizionali, secondo le modalità e nei termini previsti per il trattamento di disoccupazione in edilizia, utilizzando i modelli ordinari già in uso.
A supporto della domanda è richiesta una documentazione integrativa specifica, e in particolare:
- dichiarazione del datore di lavoro, resa sotto la propria responsabilità, dalla quale risultino anzianità di servizio, continuità dell’attività lavorativa e motivo del licenziamento;
- certificazione anagrafica attestante la cittadinanza italiana, sostituibile anche da autocertificazione nei casi consentiti dalla normativa vigente.
Per i termini di presentazione della domanda e per la decorrenza della prestazione, la circolare rinvia alle istruzioni già impartite con la circolare n. 448 Prs. del 30 ottobre 1975, salvo le specifiche disposizioni necessarie per l’accertamento dei requisiti richiesti dalla nuova normativa.
Durata della prestazione e rapporti con altre somme già percepite
La durata della prestazione non è fissata direttamente dalla circolare, ma dovrà essere determinata in base ai periodi previsti dai decreti che saranno emanati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
È inoltre previsto un meccanismo di coordinamento con altre prestazioni eventualmente già corrisposte al momento della liquidazione. In particolare, qualora siano già state erogate l’indennità ordinaria di disoccupazione e/o il trattamento speciale ex lege n. 1115/1968, gli importi relativi dovranno essere recuperati per il numero di giornate coincidenti con la prestazione spettante in base alla disciplina esaminata.
Punti principali
Ambito normativo e finalità
L’art. 2, comma 14, del D.L. 29 marzo 1991, n. 108, convertito nella L. 1 giugno 1991, n. 169, estende le disposizioni della L. 9 marzo 1971, n. 98 ai cittadini italiani civili che abbiano prestato servizio continuativo da almeno un anno al 30 giugno 1990 presso organismi militari operanti in Italia nell’ambito della Comunità atlantica e che siano licenziati per ristrutturazione o soppressione degli organismi stessi. Il Ministero del lavoro deve adottare i provvedimenti di concessione per periodi semestrali consecutivi, comunque non oltre il 31 dicembre 1992.
Soggetti beneficiari
L’indennità spetta ai disoccupati che: siano cittadini italiani; abbiano prestato servizio come civili presso organismi militari della Comunità atlantica operanti nel territorio nazionale alla data del 30 giugno 1990; abbiano maturato almeno un anno di servizio continuativo a tale data; siano stati licenziati dopo il 30 giugno 1990 in conseguenza di provvedimenti di ristrutturazione o soppressione degli organismi di appartenenza.
Regime applicabile e prestazione
La concessione della prestazione è disciplinata dalle regole del trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili, previsto dalla L. 6 agosto 1975, n. 427. Si applicano quindi le norme vigenti su massimale, prestazioni accessorie, contribuzione figurativa e incompatibilità o incumulabilità con altre prestazioni previdenziali, in particolare con quelle pensionistiche.
Domanda, documentazione e termini
La domanda deve essere presentata all’Istituto tramite le Sezioni circoscrizionali, con le modalità e nei termini previsti per il trattamento di disoccupazione in edilizia, utilizzando i modelli ordinari. Ai fini della prova dei requisiti specifici, il lavoratore deve allegare una dichiarazione del datore di lavoro, sotto la propria responsabilità, che attesti anzianità di servizio, continuità del rapporto e motivo del licenziamento. Deve inoltre produrre la certificazione anagrafica comprovante la cittadinanza italiana, che può essere sostituita da autocertificazione secondo la normativa vigente.
Durata della prestazione e coordinamento con altre indennità
La durata della prestazione sarà determinata in relazione ai periodi stabiliti dai decreti ministeriali che verranno emanati in materia. Se, al momento della liquidazione, risultano già corrisposte l’indennità ordinaria di disoccupazione e/o il trattamento speciale ex lege n. 1115/1968, gli importi relativi dovranno essere recuperati per le giornate coincidenti con la prestazione spettante ai sensi della disciplina in oggetto.
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