Salta al contenuto
Circolare

Circolare numero 253 del 5-11-1991

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare segnala rallentamenti nella prima fase di applicazione dell’operazione "Pensione-subito" e introduce correttivi per accelerare la liquidazione delle pensioni, soprattutto di anzianità, per i lavoratori dei Fondi Speciali. L’iniziativa viene estesa ai nati tra il 1° gennaio 1932 e il 31 dicembre 1937, con nuova modulistica per gli assicurati dal 1933 in poi, mentre per le classi 1932 e donne 1937 resta la lettera precedente. Vengono inoltre chiariti gli adempimenti delle Sedi nella raccolta dei questionari e dei dati contributivi, i rapporti con le aziende per ottenere dichiarazioni di cessazione dal servizio anche in forma provvisoria ma definitiva nei loro effetti, e la gestione dei casi di ricongiunzione ex art. 2 della legge n. 29/1979 con attribuzione alle Sedi dei relativi controlli e pagamenti.

Estensione e potenziamento dell’operazione "Pensione-subito" per i lavoratori dei Fondi Speciali

Estensione e potenziamento dell’operazione "Pensione-subito" per i lavoratori dei Fondi Speciali

La circolare interviene sull’operazione "Pensione-subito" per i lavoratori dei Fondi Speciali, prendendo atto delle difficoltà emerse nella prima fase di applicazione e introducendo misure organizzative e procedurali volte ad accelerare la liquidazione delle pensioni. L’obiettivo è ridurre i tempi di definizione, con particolare attenzione alle pensioni di anzianità, che per questa categoria rappresentano la forma di cessazione più frequente.

Criticità riscontrate nella fase iniziale

Dai dati statistici trasmessi dalle Sedi emerge che l’avvio dell’operazione ha incontrato rallentamenti e incertezze. La principale criticità è stata individuata nel mancato completamento della spedizione dei questionari agli aventi diritto, circostanza che ha mantenuto molti lavoratori in rapporto diretto con le aziende per l’espletamento delle pratiche pensionistiche, anche in vista di trattamenti provvisori.

La circolare evidenzia inoltre che, per questi lavoratori, il pensionamento per vecchiaia al compimento dell’età pensionabile non è la fattispecie ordinaria. Più spesso la cessazione avviene al raggiungimento dei 35 anni di iscrizione al fondo, talvolta anche alcuni mesi prima dell’età pensionabile, oppure per effetto del prolungamento del rapporto di lavoro oltre l’età prevista dalla normativa più recente. Da ciò discende che l’iniziativa va orientata soprattutto al contenimento dei tempi di liquidazione delle pensioni di anzianità.

Estensione soggettiva dell’iniziativa

Per rafforzare l’efficacia dell’operazione, la Direzione generale dispone che, dal 1992, essa venga estesa non soltanto ai lavoratori che compiranno l’età pensionabile nel corso dell’anno, ma anche a una fascia di assicurati ritenuta particolarmente significativa per le pensioni di anzianità. Si tratta dei lavoratori e delle lavoratrici nati tra il 1° gennaio 1932 e il 31 dicembre 1937.

I dati anagrafici di tali soggetti saranno segnalati alle Sedi per l’inserimento negli archivi "Pensione-subito" e per l’esecuzione delle operazioni previste dalle norme vigenti, con specifico richiamo alla circolare n. 105 del 19 aprile 1991.

Nuova lettera agli assicurati

A seguito dell’ampliamento dell’ambito di applicazione, viene modificato anche il testo della lettera da inviare agli interessati. La nuova versione, contenuta nell’allegato 1, sarà fornita nel più breve tempo possibile alle Direzioni regionali, che provvederanno a distribuirla alle SAP.

La lettera aggiornata dovrà essere spedita agli assicurati appartenenti alle classi dal 1933 in poi. Per i soggetti della classe 1932 e per le donne della classe 1937 continuerà invece a essere utilizzata la lettera nella versione già in uso, già disponibile presso le Sedi.

Gestione dei soggetti non inizialmente compresi

La circolare precisa che l’ampliamento della platea non consente comunque di intercettare tutti i lavoratori interessati alla pensione di anzianità, poiché molti cessano il rapporto di lavoro a un’età inferiore rispetto a quella oggetto del censimento. Tuttavia, qualora, per effetto della diffusione dell’iniziativa, si presentino agli uffici "Pensione-subito" lavoratori di altre classi di età, i loro dati anagrafici dovranno essere immessi negli archivi locali e trattati secondo le medesime modalità previste per i soggetti già censiti.

La tempestiva informazione agli assicurati è considerata essenziale per consentire a chi abbia programmato il pensionamento in tempi brevi di contattare subito l’Istituto, attenuando così i ritardi nella definizione delle pratiche.

Adempimenti delle Sedi e completamento dei dati contributivi

Poiché il completamento degli archivi magnetici delle posizioni assicurative non è ancora stato realizzato, le Sedi, in questa fase, dovranno limitarsi a raccogliere in sede di intervista, mediante apposito questionario, il riepilogo delle informazioni utili alla definizione del conto individuale.

Il questionario dovrà quindi essere trasmesso alla Direzione generale, la quale curerà con priorità l’immissione dei dati nell’archivio magnetico delle posizioni assicurative e trasmetterà alla SAP interessata un estratto contributivo via telefax, per il successivo inoltro all’assicurato intervistato.

Condizione per la liquidazione della pensione

La circolare ribadisce che la disponibilità aggiornata del conto individuale non è, da sola, sufficiente a determinare l’immediata liquidazione della prestazione. L’accertamento del diritto e la determinazione della misura della pensione restano infatti subordinati alla presentazione della dichiarazione aziendale di cessazione dal servizio.

Rapporti con le aziende e dichiarazioni retributive provvisorie

La Direzione generale, pur prendendo atto dei carichi di lavoro delle aziende, ritiene che i tempi amministrativi degli enti esterni non possano gravare sui lavoratori interessati. Per questo ha già trasmesso alle aziende del settore apposite circolari, distinte per le aziende autoferrotranviarie e per gli altri Fondi Speciali, invitandole, ove non siano in grado di rilasciare immediatamente la dichiarazione definitiva, a predisporre una dichiarazione che riporti la situazione retributiva del dipendente al momento della cessazione del rapporto.

Tale documento potrà essere successivamente aggiornato per includere emolumenti non ancora quantificabili o contabilizzati al momento della risoluzione. La circolare chiarisce tuttavia che, grazie a questa semplificazione, il lavoratore potrà ottenere subito un trattamento pensionistico prossimo a quello effettivamente spettante, con carattere di definitività e non di acconto. Le eventuali successive variazioni non dovranno essere percepite come aspettative di aumenti consistenti di una pensione provvisoria, poiché il trattamento deve considerarsi definitivo sin dall’origine.

Gestione delle ricongiunzioni ex art. 2 della legge n. 29/1979

Un ulteriore profilo riguarda le pensioni in corso di liquidazione nell’ambito dell’operazione, per le quali è emersa la presenza di posizioni con ricongiunzione già concessa ai sensi dell’art. 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, ma con pagamenti non ancora completati o con continuità dei versamenti non dimostrata.

Per evitare ulteriori ritardi, la Direzione generale demanda alle Sedi, in applicazione dei compiti previsti al punto 3.1 della circolare n. 41 del 15 febbraio 1991, anche la gestione dei pagamenti relativi a ricongiunzioni precedentemente disposte e gestite centralmente. Le pensioni interessate saranno localizzate al codice di ufficio pagatore 9FS, così da consentire alle Sedi di svolgere i controlli necessari.

Il pensionato riceverà una lettera con invito a contattare l’Ufficio Gestione Pensioni, esibendo la lettera di notifica dell’onere di ricongiunzione e i tronconi dei bollettini di versamento. Se dalla verifica emergerà che tutti i pagamenti sono stati regolarmente eseguiti, la pensione sarà pagata con localizzazione all’ufficio pagatore richiesto. Se invece risultassero rate ancora da versare, il debito residuo sarà recuperato mediante trattenuta sui ratei di pensione maturandi, secondo le istruzioni della circolare del 15 febbraio 1991.

Nei casi in cui risulti omesso il pagamento di una o più rate, non deve essere disposto il pagamento della pensione; la situazione deve essere segnalata tempestivamente alla Direzione generale per i controlli ulteriori e per i provvedimenti conseguenti.

Punti principali

Criticità della prima fase di "Pensione-subito"

I dati trasmessi dalle Sedi evidenziano ritardi e incertezze nell’avvio dell’operazione, con rischio di risultati inferiori alle attese. Le cause principali sono il mancato completamento della spedizione dei questionari agli aventi diritto e la conseguente prosecuzione dei rapporti tra lavoratori e aziende per l’avvio delle pratiche pensionistiche. Si segnala inoltre che, per questa platea, il pensionamento tipico è spesso quello di anzianità, non quello di vecchiaia al compimento dell’età pensionabile.

Estensione soggettiva dell’iniziativa

L’operazione viene ampliata, a decorrere dal 1992, non solo ai lavoratori che raggiungeranno l’età pensionabile nel corso dell’anno, ma anche ai lavoratori e alle lavoratrici nati tra il 1° gennaio 1932 e il 31 dicembre 1937, fascia ritenuta più significativa per le pensioni di anzianità. I dati anagrafici di tali assicurati saranno segnalati alle Sedi per l’inserimento negli archivi "Pensione-subito" e per lo svolgimento delle operazioni previste dalle norme vigenti, in particolare dalla circolare n. 105 del 19 aprile 1991.

Nuova modulistica e modalità di invio

La lettera da inviare agli interessati viene modificata secondo il testo allegato. La nuova versione sarà trasmessa alle Direzioni regionali per la distribuzione alle SAP e dovrà essere utilizzata per gli assicurati appartenenti alle classi dal 1933 in poi. Per la classe 1932 e per le donne della classe 1937 resta invece in uso la lettera già disponibile presso le Sedi.

Gestione dei casi non inizialmente censiti

La circolare precisa che l’estensione dell’iniziativa non consente di individuare tutti i lavoratori che andranno in pensione di anzianità, poiché molti cessano il rapporto anche in età più giovane. Se, per effetto della diffusione dell’iniziativa, si presentano lavoratori appartenenti ad altre classi di età, i loro dati anagrafici devono comunque essere inseriti negli archivi locali e trattati con le stesse modalità previste per i lavoratori già censiti.

Adempimenti delle Sedi e raccolta dei questionari

Poiché il completamento degli archivi magnetici delle posizioni assicurative non è ancora realizzato, le Sedi devono, in sede di intervista, limitarsi a raccogliere tramite questionario il riepilogo delle informazioni utili alla definizione del conto individuale. Il questionario va poi trasmesso alla Direzione generale, che provvederà ad accelerare l’immissione dei dati nell’archivio magnetico e a inviare alla SAP interessata un estratto contributivo via telefax per il successivo inoltro all’assicurato.

Rapporti con le aziende e dichiarazione di cessazione dal servizio

La liquidazione della pensione resta comunque subordinata alla dichiarazione aziendale di cessazione dal servizio. Per evitare che i tempi amministrativi delle aziende ricadano sui lavoratori, la Direzione generale ha inviato alle aziende del settore specifiche circolari, invitandole, se impossibilitate a rilasciare subito la dichiarazione definitiva, a redigere una attestazione della situazione retributiva del dipendente al momento della risoluzione del rapporto. Tali dichiarazioni potranno essere successivamente aggiornate per includere emolumenti non ancora quantificabili, ma il trattamento pensionistico ottenuto con questa procedura deve considerarsi fin dall’origine definitivo e non un semplice acconto.

Gestione delle ricongiunzioni ex art. 2 legge n. 29/1979

Per le prime pensioni in liquidazione nell’ambito dell’operazione è emersa la presenza di posizioni con ricongiunzione già ottenuta ma non integralmente pagata, oppure con continuità dei versamenti non dimostrata. Per non allungare i tempi, ai sensi dei compiti previsti dalla circolare n. 41 del 15 febbraio 1991, la gestione dei pagamenti viene demandata alle Sedi anche per i casi in precedenza trattati dalla Direzione generale. Le pensioni interessate saranno localizzate al codice ufficio pagatore 9FS; il pensionato verrà invitato a contattare l’Ufficio Gestione Pensioni con la lettera di notifica dell’onere e i bollettini di versamento, mentre l’esito della verifica determinerà il pagamento della pensione oppure il recupero del debito residuo tramite trattenuta sui ratei maturandi. Nei casi di omesso pagamento di una o più rate non deve essere disposto il pagamento della pensione e la situazione va segnalata tempestivamente alla Direzione generale.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.