Circolare numero 257 del 11-11-1991
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che il rilascio dell'estratto conto contributivo ex art. 54 della legge n. 88/1989 ha natura certificativa e richiede un formale procedimento amministrativo. Viene quindi istituito, nell'ambito dell'Ufficio G.P.A., un "settore estratti conto" organizzato come "isola di produzione", con compiti di verifica, sistemazione delle posizioni assicurative e gestione delle richieste di rilascio e aggiornamento. Sono indicati modalità di presentazione della domanda, tempi di lavorazione, regole per le verifiche preliminari e criteri specifici per le principali gestioni contributive. La circolare disciplina anche il supporto ai patronati, l'informativa da allegare agli estratti, la gratuità del servizio e l'utilizzo di appositi moduli per la richiesta iniziale e per l'aggiornamento degli estratti.
Istituzione del settore estratti conto e disciplina del rilascio e aggiornamento degli estratti contributivi
Estratti conto contributivi: disciplina organizzativa e procedurale
La circolare ridefinisce in modo organico la gestione degli estratti conto contributivi, qualificandoli come atti aventi valore certificativo ai sensi dell'art. 54 della legge n. 88/1989. In tale prospettiva, il rilascio dell'estratto non è una mera attività di sportello, ma un procedimento amministrativo formale da svolgere secondo le garanzie della legge n. 241/1990 e del relativo regolamento attuativo. La circolare, inoltre, istituisce un'apposita struttura operativa dedicata, disciplina le modalità di presentazione delle domande e detta criteri di lavoro per la sistemazione delle posizioni assicurative e per le successive richieste di aggiornamento.
Quadro normativo e natura dell'estratto
L'art. 54 della legge 9 marzo 1989, n. 88 obbliga l'Istituto a fornire agli assicurati, o ai soggetti legittimati a richiederlo, i dati relativi alla situazione previdenziale e pensionistica. Poiché la comunicazione ha valore certificativo, l'INPS deve pervenire alla dichiarazione dell'effettiva consistenza del conto individuale attraverso un procedimento amministrativo regolare, fondato sulla verifica, integrazione, razionalizzazione e assestamento dei dati di archivio.
La circolare distingue tale estratto dalle semplici informative rilasciate allo sportello "a vista" e dagli estratti inviati d'iniziativa a categorie di assicurati. Questi ultimi, infatti, riproducono i dati così come risultano memorizzati negli archivi magnetici e hanno valore solo ricognitivo, mentre l'estratto certificativo presuppone una vera attività di controllo e sistemazione.
Istituzione del settore estratti conto e organizzazione interna
In considerazione dell'importanza strategica del servizio, viene istituito nell'ambito dell'Ufficio G.P.A. un specifico "settore estratti conto". La struttura deve operare come una "isola di produzione", con gestione per ciclo completo di prodotto, e deve essere dotata di personale e strumenti dedicati.
Le sue attribuzioni comprendono:
- la gestione dei fatti che incidono sulla dinamica delle posizioni assicurative;
- l'aggiornamento e la normalizzazione dei dati anagrafici e contributivi;
- i riscontri con le aziende;
- il collegamento con l'utenza, che interviene attivamente nel processo fornendo chiarimenti e segnalando carenze.
La circolare richiama anche il progressivo riassetto dell'Ufficio G.P.A., reso necessario dalle innovazioni tecniche già in corso, come l'integrazione degli archivi automatizzati, l'accesso nazionale agli archivi magnetici, l'automazione degli schedari cartacei e l'acquisizione automatizzata di eventi contributivi.
Presentazione della domanda e avvio del procedimento
Il procedimento si avvia su domanda scritta dell'interessato, indirizzata all'Ufficio G.P.A. - Settore estratti conto della sede competente. Il modulo di richiesta, da riprodurre localmente secondo il fac-simile allegato, è essenziale e contiene solo i dati di identificazione dell'assicurato e l'eventuale delega al patronato.
Alla domanda devono essere allegati i documenti necessari per l'accredito di periodi assicurativi non noti all'INPS, in particolare quelli riferiti a contribuzione figurativa. La domanda può essere presentata allo sportello o spedita con raccomandata con avviso di ricevimento. In ogni caso deve essere rilasciata ricevuta con il tagliando allegato al modulo, recante la stessa data di presentazione.
Se la domanda è presentata tramite patronato, il rilascio della ricevuta al patronato stesso è possibile solo se espressamente autorizzato dal delegante.
Termini di rilascio e gratuità
L'estratto deve essere emesso nel più breve tempo possibile, compatibilmente con le attività tecniche necessarie alla sistemazione del conto assicurativo. La circolare precisa che il termine di 90 giorni previsto dal regolamento attuativo della legge n. 241/1990 deve essere inteso come termine massimo, applicabile solo alle situazioni anomale che richiedono istruttorie non brevi.
Viene inoltre chiarito che il rilascio dell'estratto conto è gratuito per l'assicurato.
Attività preliminari di verifica e assestamento dei dati
Prima del rilascio, l'isola deve svolgere una serie di controlli e interventi di sistemazione. In particolare, deve:
- normalizzare eventuali discordanze anagrafiche e unificare posizioni plurime intestate allo stesso soggetto;
- accreditare la contribuzione figurativa risultante dalla documentazione prodotta;
- verificare, presso il settore che eroga prestazioni in forma diretta, l'esistenza di partite CIG, disoccupazione e simili che comportano accrediti figurativi da registrare nell'archivio ARPA;
- definire le richieste di sistemazione contributiva presentate con mod. ECO 2/M, secondo la disciplina applicabile al periodo di presentazione;
- sollecitare via fax le sedi con posizioni ARPA non ancora automatizzate affinché inseriscano i dati contributivi;
- annullare i periodi assicurativi palesemente duplicati nella stessa gestione;
- verificare se vi siano domande di riscatto, rendita vitalizia o costituzione di posizione assicurativa in corso;
- controllare eventuali cause ostative all'utilizzo di contribuzione già accreditata per trasferimenti ad altro ente.
La circolare precisa che non rientra invece nelle attribuzioni dell'isola l'attivazione di procedure di alimentazione ordinaria degli archivi magnetici o la presa in carico di pratiche che seguono iter specifici di altri settori, come riscatti, ricongiunzioni o regolarizzazioni contributive. Se non è possibile intervenire direttamente, la sede titolare del conto individuale deve eseguire tempestivamente l'aggiornamento richiesto.
Contenuto della comunicazione di accompagnamento
L'estratto deve essere consegnato o spedito insieme a una lettera che contenga un'avvertenza fondamentale: i dati riportati riflettono lo stato degli archivi INPS e possono mutare in relazione a eventi sopravvenuti o a situazioni non note o ancora definite.
L'assicurato viene quindi invitato a consultare la sede prima di assumere decisioni previdenziali sulla base dei periodi indicati nell'estratto e a segnalare eventuali omissioni o inesattezze, anche tramite patronato. La lettera deve inoltre indicare:
- eventuali domande di riscatto in corso di trattazione o pagamento;
- i periodi soggetti a contestazioni, accertamenti o trasferimenti ad altri enti.
Gestione delle richieste di aggiornamento
Se, dopo il rilascio dell'estratto, l'assicurato chiede il riconoscimento di ulteriori periodi non riportati, si apre un nuovo procedimento amministrativo. Anche in questa ipotesi è necessaria un'istanza scritta, da presentare con il modulo allegato specifico, e va rilasciata la relativa ricevuta.
Per questo nuovo procedimento valgono gli stessi principi di rapidità e il medesimo termine massimo di 90 giorni, con sospensione del decorso per il tempo necessario ad acquisire documenti o notizie da datori di lavoro o soggetti esterni.
Criteri istruttori per i periodi non registrati nell'archivio O.1/M
La circolare distingue due grandi aree: i periodi 1974/1977 e quelli successivi al 1977.
Per i periodi 1974/1977 non registrati si applicano i criteri che sostituiscono la precedente procedura ECO, tenendo conto che è venuto meno l'art. 8 della legge n. 48/1988. Il lavoratore deve dimostrare l'esistenza e le modalità del rapporto di lavoro mediante mod. DM 10/L o altra documentazione coeva e redatta dal datore di lavoro, come libri paga e matricola o buste paga. La prova deve essere accompagnata da una sequenza regolare di versamenti registrati o dalla documentazione contabile dell'epoca.
Per i periodi successivi al 1977, invece, la richiesta deve essere corredata dalla copia della denuncia retributiva rilasciata al dipendente o comunque in possesso del datore di lavoro. La mancanza di tale copia può rivelare una possibile omissione contributiva, che richiede accertamenti presso l'azienda. L'isola deve quindi verificare la presenza del mod. O.3/M, il corretto abbinamento delle denunce e l'eventuale presenza di errori di acquisizione o di anagrafica.
In base all'esito delle verifiche, l'isola può:
- sollecitare il completamento del ciclo di lavorazione;
- rettificare errori di acquisizione;
- reperire denunce con dati anagrafici errati;
- chiedere chiarimenti all'azienda;
- richiedere una verifica sulla correttezza contributiva.
Gestioni Art./Comm., V.V., L.D. e lavoratori agricoli
Per le gestioni Artigiani/Commercianti, V.V. e L.D., l'isola tratta le istanze di integrazione degli estratti che mirano all'accredito di versamenti non registrati, purché la domanda sia accompagnata dalla copia della ricevuta di versamento. La circolare chiarisce che non può intervenire sui bollettini ancora in attesa di acquisizione per la generalità degli assicurati; in tal caso il lavoratore viene informato che la pratica è in trattazione.
Per i bollettini Art./Comm. ritenuti anomali perché assenti dall'archivio, si rinvia alle istruzioni già impartite con la circolare n. 77 del 27 marzo 1990. Per le gestioni V.V. e L.D. vengono richiamati criteri analoghi ancora in corso di studio.
Quanto ai lavoratori agricoli dipendenti e ai CD/CM, le istanze per l'accredito di contributi non registrati possono essere definite direttamente dalle sedi solo se dagli elenchi nominativi emerge un'omissione in sede di acquisizione. In caso diverso, l'assicurato deve rivolgersi agli organismi competenti per l'eventuale iscrizione retroattiva negli elenchi.
Rapporti con i patronati
La circolare ribadisce il ruolo dei patronati nel quadro della collaborazione con l'utenza. L'assicurato può delegarli a rappresentarlo e assisterlo gratuitamente, con facoltà di ricevere la ricevuta della domanda solo se ciò sia stato espressamente autorizzato.
Viene inoltre richiesto alle sedi di prestare assistenza ai patronati per la formazione di operatori capaci di leggere e interpretare correttamente gli estratti conto, in coerenza con il protocollo d'intesa del 16 marzo 1990.
Modulistica allegata
La circolare allega due moduli operativi.
Il primo è la richiesta di estratto conto: contiene i dati identificativi dell'assicurato, l'eventuale indicazione di domande di riscatto o ricongiunzione già presentate e la possibilità di chiedere l'accredito di contributi figurativi per malattia, maternità e servizio militare, con allegazione della documentazione relativa.
Il secondo è la richiesta di aggiornamento dell'estratto conto individuale: consente di indicare i periodi mancanti distinti per categorie di assicurato o di contribuzione, compresi lavoro dipendente non agricolo, agricolo, domestico, artigiano/commerciante, coltivatore diretto/colono/mezzadro, contributi figurativi e versamenti volontari. Il modulo richiede l'allegazione delle copie delle denunce retributive e delle ricevute di versamento e prevede anche la delega al patronato.
Impostazione generale e prospettive organizzative
La circolare chiude evidenziando che si tratta di una prima sistemazione generale di una materia complessa, destinata a essere ulteriormente disciplinata da future norme sull'applicazione generale della legge n. 241/1990 e sul riassetto complessivo dell'area G.P.A. La costituzione del settore estratti conto è presentata come passaggio fondamentale di tale evoluzione.
Alcune disposizioni hanno, nell'immediato, valore programmatico perché la loro attuazione dipende dalla soluzione di problemi logistici, di risorse umane e strumentali e dal perfezionamento delle procedure automatizzate. Le sedi regionali sono invitate a seguire l'evoluzione dell'iniziativa, a riferire alla Direzione centrale per la Politica organizzativa e a fornire indicazioni utili al completamento del quadro normativo.
Punti principali
Natura dell'estratto conto e base normativa
L'estratto conto è qualificato come comunicazione avente valore certificativo ai sensi dell'art. 54 della legge 9 marzo 1989, n. 88. Ne deriva l'obbligo per l'Istituto di attivare un procedimento amministrativo formale, svolto secondo le garanzie della legge n. 241/1990 e del relativo regolamento attuativo. Restano escluse le semplici informative rilasciate "a vista" agli sportelli e gli estratti inviati d'iniziativa a categorie di assicurati, che hanno solo valore ricognitivo.
Costituzione del settore estratti conto
Per gestire la funzione certificativa viene istituita, nell'ambito dell'Ufficio G.P.A., una specifica unità organizzativa denominata settore estratti conto, configurata come "isola di produzione". Il settore opera con logiche di ciclo completo di prodotto, con personale e mezzi dedicati, e deve curare tutte le attività funzionali al rilascio dell'estratto, compresi i collegamenti con l'utenza e i riscontri presso le aziende.
Domanda di rilascio e avvio del procedimento
Il rilascio dell'estratto avviene su istanza scritta dell'interessato, da presentare all'Ufficio G.P.A. - Settore estratti conto della sede competente. Il modulo ha contenuto essenziale e può essere riprodotto localmente secondo il fac-simile allegato. Alla domanda vanno allegati i documenti necessari per ottenere l'accredito di periodi assicurativi non noti all'INPS, soprattutto i periodi figurativi. La domanda può essere consegnata allo sportello o inviata con raccomandata A/R; va rilasciata ricevuta, anche al patronato solo se espressamente autorizzato dal delegante.
Termini di rilascio e gratuità
L'estratto deve essere rilasciato con la massima sollecitudine compatibile con i tempi tecnici necessari a sistemare il conto assicurativo. Il termine di 90 giorni previsto dal regolamento attuativo della legge n. 241/1990 è considerato un termine massimo, applicabile alle sole situazioni anomale che richiedono istruttorie complesse, e sostituisce la scadenza prevista dal precedente protocollo con i patronati. Il rilascio è gratuito per l'assicurato.
Verifiche preliminari e attività di sistemazione
Prima del rilascio, l'isola deve verificare e correggere le anomalie anagrafiche e contributive risultanti dagli archivi, unificare posizioni plurime intestate allo stesso soggetto, accreditare contribuzione figurativa documentata, verificare partite CIG, disoccupazione e simili, definire richieste ECO 2/M, attivare aggiornamenti tramite fax verso sedi non automatizzate, annullare duplicazioni palesi e controllare eventuali pratiche di riscatto, rendita vitalizia, costituzione di posizione assicurativa o trasferimenti in corso verso altri enti. Non deve invece gestire procedure estranee alla propria competenza o alimentare direttamente gli archivi con denunce ancora in lavorazione presso altri settori.
Comunicazione all'interessato e contenuto dell'estratto
L'estratto va consegnato o spedito con una lettera di accompagnamento che avverta il richiedente che i dati rispecchiano lo stato degli archivi INPS e possono subire variazioni per eventi successivi o pratiche pendenti. L'assicurato è invitato a segnalare eventuali carenze, anche tramite patronato, e a fissare un colloquio personalizzato con gli operatori. La lettera deve inoltre indicare eventuali domande di riscatto in trattazione o pagamenti in corso e i periodi sospesi per contestazioni, accertamenti o trasferimenti ad altri enti.
Richieste di aggiornamento dell'estratto
Se l'assicurato chiede l'integrazione di un estratto già rilasciato, si apre un nuovo procedimento amministrativo con presentazione di una nuova istanza scritta e rilascio di ricevuta. In questo caso si applicano le stesse regole procedurali e gli stessi termini massimi previsti per il rilascio originario, con sospensione dei termini per il tempo necessario ad acquisire documenti o notizie da datori di lavoro o enti esterni.
Criteri per i periodi 1974/1977 nell'archivio O.1/M
Per le richieste successive al 30 giugno 1990 non opera più la disciplina ECO; per i periodi 1974/1977 non registrati si deve verificare se sia applicabile il principio generale di riconoscibilità dei periodi non registrati, purché non vi sia omissione contributiva soggetta a prescrizione. Il lavoratore deve provare l'esistenza e le modalità del rapporto di lavoro con il mod. DM 10/L o, in alternativa, con documentazione coeva del datore di lavoro (libri paga e matricola, buste paga), e deve risultare una regolare sequenza di versamenti o la documentazione contabile dell'epoca.
Criteri per i periodi successivi al 1977 nell'archivio O.1/M
Per i periodi successivi al 1977, la richiesta di accredito di periodi non registrati deve essere supportata dalla copia della denuncia retributiva consegnata al dipendente o almeno da quella in possesso del datore di lavoro. L'assenza della copia può far presumere una possibile omissione contributiva e richiede accertamenti presso l'azienda. L'isola verifica prima la presenza del mod. O.3/M e, in base all'esito, può sollecitare il completamento del ciclo di lavorazione, eliminare errori di acquisizione, reperire denunce con dati anagrafici errati o segnalare all'azienda l'assenza dell'originale per ottenere chiarimenti o promuovere verifica contributiva.
Gestioni Art./Comm., V.V., L.D. e lavoratori agricoli
Le istanze di integrazione per le gestioni Artigiani/Commercianti, V.V. e L.D. sono trattate dall'isola se accompagnate dalla copia della ricevuta di versamento, fermo restando che i bollettini in attesa di acquisizione non possono ancora essere gestiti in via generale. Per i lavoratori agricoli dipendenti e i CD/CM, l'accredito di contributi non registrati può essere definito direttamente solo se dagli elenchi nominativi risulta un'omissione in sede di acquisizione; altrimenti l'interessato deve rivolgersi agli organismi competenti per l'eventuale iscrizione retroattiva.
Rapporti con patronati e supporto informativo
La circolare richiama il protocollo d'intesa INPS-patronati del 16 marzo 1990 e prevede che agli enti di patronato sia prestata ogni utile forma di assistenza per formare operatori esperti nella lettura e interpretazione degli estratti. Il patronato può rappresentare l'assicurato solo se munito di delega e con espressa autorizzazione al rilascio della ricevuta.
Modulistica allegata
Sono allegati due modelli: il primo per la richiesta di estratto conto, con indicazione dei dati identificativi dell'assicurato, di eventuali domande di riscatto o ricongiunzione e di contributi figurativi da accreditare; il secondo per la richiesta di aggiornamento dell'estratto, nel quale l'assicurato indica i periodi mancanti e allega la documentazione probatoria, comprese le copie delle denunce retributive e delle ricevute dei versamenti.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 11 nov 1991Circolare numero 258 del 11-11-1991
- Circolare · 12 nov 1991Circolare numero 260 del 12-11-1991
- Circolare · 12 nov 1991Circolare numero 259 del 12-11-1991
- Circolare · 14 nov 1991Circolare numero 261 del 14-11-1991
- Circolare · 7 nov 1991Circolare numero 256 del 7-11-1991
- Circolare · 5 nov 1991Circolare numero 253 del 5-11-1991
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →