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Circolare

Circolare numero 256 del 7-11-1991

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare fornisce le istruzioni applicative sulle innovazioni introdotte dalla legge in materia di integrazioni salariali ordinarie. In particolare disciplina l’applicazione del massimale mensile, le esclusioni temporanee, l’estensione del trattamento agli impiegati e ai quadri, le modalità specifiche per i lavoratori agricoli, la decorrenza delle nuove regole, il coordinamento con la cassa integrazione straordinaria e gli aggiornamenti contabili conseguenti.

Integrazioni salariali ordinarie: limite massimo mensile, estensione a impiegati e quadri, lavoratori agricoli, decorrenza e istruzioni contabili

Integrazioni salariali ordinarie: massimale, estensione soggettiva e istruzioni applicative

La circolare illustra le modalità di applicazione delle innovazioni introdotte dalla legge in materia di integrazioni salariali ordinarie. Le indicazioni riguardano il limite massimo mensile, l’estensione del trattamento a impiegati e quadri, le particolarità per il settore agricolo, la decorrenza delle nuove regole, il coordinamento con il trattamento straordinario e le conseguenti registrazioni contabili.

Limite massimo mensile delle integrazioni salariali

L’art. 14, comma 1, stabilisce che tutti i trattamenti di integrazione salariale, salvo quello previsto per i contratti di solidarietà, sono soggetti al limite massimo mensile già previsto dalla legge 13 agosto 1980, n. 427 e successive modificazioni. La disciplina già operante per le integrazioni salariali straordinarie viene quindi estesa anche agli interventi ordinari, nei limiti e con le modalità richiamate dalla circolare n. 50 G.S. del 21 gennaio 1982.

La circolare precisa però alcune esclusioni dal massimale:

  • i primi sei mesi di fruizione delle integrazioni salariali ordinarie;
  • i trattamenti concessi per intemperie stagionali nei settori dell’edilizia e dell’agricoltura.

Il periodo di sei mesi va calcolato con riferimento all’azienda e, in particolare, all’unità produttiva presso cui prestano attività i lavoratori interessati. L’esonero opera per i primi sei mesi, pari a 26 settimane, di effettiva fruizione a decorrere dal 12 agosto 1991. Per le imprese dell’edilizia e affini, in caso di autorizzazioni conseguenti a eventi meteorologici, l’integrazione può continuare a essere corrisposta in misura intera anche oltre tale periodo. Per le imprese non edili, comprese quelle di escavazione di materiali lapidei, il trattamento deve invece essere corrisposto nei limiti del massimale anche quando l’autorizzazione sia rilasciata per eventi meteorologici.

Estensione del trattamento a impiegati e quadri

L’art. 14, comma 2, estende agli impiegati e ai quadri le disposizioni vigenti in materia di integrazioni salariali ordinarie, che fino ad allora riguardavano gli operai dipendenti da aziende industriali e agricole, da aziende industriali e artigiane dell’edilizia e affini, nonché da imprese che esercitano attività di escavazione di materiali lapidei.

La circolare evidenzia che l’evento che determina la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa può essere comune agli operai oppure specifico degli impiegati e dei quadri. Per acquisire elementi istruttori adeguati, le domande relative a tali lavoratori devono essere presentate in modo specifico, utilizzando un modulo apposito. In attesa dell’aggiornamento del modulario, occorre utilizzare i moduli previsti per gli operai indicando sul frontespizio la dicitura: "Legge n. 223/91, art. 14, comma 2 (impiegati e quadri)".

Vengono inoltre segnalati aggiornamenti della procedura automatizzata:

  • nel pannello iniziale va indicato "IMPIEGATI (S/N)", da valorizzare con "S" se la domanda riguarda impiegati;
  • i pannelli successivi riportano la dicitura "impiegati" al posto di "operai";
  • i documenti prodotti dalla procedura sono stati adattati per evidenziare la corretta qualifica;
  • è stata aggiunta una statistica dedicata alle domande e autorizzazioni relative agli impiegati, inizialmente disponibile solo in fase di stampa.

Per gli impiegati e quadri delle cooperative che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici propri, la circolare rinvia a successive istruzioni.

Lavoratori agricoli: criteri di calcolo, esclusioni e requisiti

Le disposizioni sui limiti massimi e sull’estensione agli impiegati e quadri si applicano anche ai lavoratori agricoli, con alcune precisazioni specifiche.

Poiché nel settore agricolo le integrazioni salariali sono concesse per giornate intere di sospensione e non per ore, il massimale mensile va determinato dividendo l’importo massimo mensile per il numero delle giornate lavorative e delle festività infrasettimanali del mese considerato, e moltiplicando il risultato per il numero di giornate di lavoro perse per le quali l’integrazione è stata concessa.

Nel settore agricolo il massimale non si applica:

  • alle richieste di intervento conseguenti a eventi meteorologici;
  • ai primi sei mesi, pari a 156 giorni, di fruizione del trattamento ordinario.

La circolare osserva che, di regola, il massimale troverà applicazione solo in casi eccezionali. Resta invece sempre applicabile nei casi in cui la prestazione non sia qualificabile come trattamento "ordinario" perché prevista da cause particolari e da specifiche norme di legge. Sono richiamati, in particolare:

  • gli interventi conseguenti ad afta epizootica e altre malattie epizootiche ai sensi dell’art. 9 della legge 2 giugno 1988, n. 218;
  • gli interventi previsti dall’art. 21, commi 1 e 4, della legge in oggetto, relativi rispettivamente alla sospensione dell’attività per riconversione e ristrutturazione aziendale e alla sospensione per "eccezionali calamità o avversità atmosferiche".

Per gli impiegati e quadri agricoli la circolare richiama inoltre i requisiti dell’art. 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457: contratto di lavoro a tempo indeterminato e svolgimento di oltre 180 giornate lavorative annue presso la stessa azienda.

La domanda di integrazione salariale agricola per impiegati e quadri va presentata con il mod. I.S. Agr. 1, recante la dicitura "Legge n. 223/91, art. 14, comma 2 (impiegati e quadri)", corredato del mod. I.S. Agr. 1 bis e di una dichiarazione del datore di lavoro o del legale rappresentante contenente:

  • la qualifica di impiegato o quadro con contratto a tempo indeterminato;
  • l’impegno contrattuale a far svolgere almeno 181 giornate annue di effettivo lavoro;
  • l’eventuale titolarità di pensione e l’importo delle trattenute giornaliere;
  • le detrazioni d’imposta da operare.

Ai fini dell’erogazione degli assegni per il nucleo familiare, i datori di lavoro devono inoltre comunicare, sulla base della documentazione in loro possesso:

  • l’importo spettante a titolo di assegno per il nucleo familiare;
  • il numero dei componenti del nucleo familiare;
  • il reddito familiare;
  • gli eventuali aumenti dei limiti di reddito dovuti a particolari condizioni dei componenti del nucleo.

Decorrenza della disciplina

L’art. 22, comma 4, prevede che l’art. 14 si applichi alle prestazioni successive alla data di entrata in vigore della legge, se concesse in base a domanda presentata dopo tale data. Di conseguenza, la nuova disciplina opera solo per domande presentate dopo l’11 agosto 1991.

La decorrenza concreta dipende anche dal periodo richiesto:

  • per le imprese agricole, si applica alle giornate successive all’11 agosto 1991;
  • per le imprese non agricole, si applica a decorrere dalla settimana iniziata il 12 agosto 1991.

Coordinamento con il trattamento straordinario

Ai sensi dell’art. 1, commi 9 e 11, il trattamento ordinario concesso per situazioni temporanee di mercato concorre alla determinazione della durata massima del trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese non agricole, che non può superare 36 mesi nel corso del quinquennio. Inoltre, per i periodi già autorizzati per integrazioni salariali ordinarie dovute a situazioni temporanee di mercato non può essere richiesto il trattamento straordinario.

Le situazioni considerate sono quelle rientranti nell’art. 1, n. 1, lettera b), della legge n. 164/1975, normalmente indicate come:

  • mancanza di lavoro, ordini o commesse;
  • esaurimento della disponibilità del magazzino;
  • saturazione delle scorte.

La circolare sottolinea l’esigenza di una corretta indicazione dei "codici causa" in fase di acquisizione delle domande, in modo da consentire agli Uffici regionali del lavoro di disporre delle informazioni istruttorie necessarie. È previsto anche un apposito programma per la ricerca nell’archivio domande/autorizzazioni, utile a individuare le autorizzazioni rilasciate per tali causali.

Le nuove disposizioni non modificano invece il regime delle domande di integrazione salariale ordinaria, che continuano a essere esaminate secondo la normativa vigente.

Istruzioni contabili e piano dei conti

Dal punto di vista contabile, i trattamenti di integrazione salariale previsti dalla legge a favore di impiegati e quadri devono essere rilevati sugli stessi conti già utilizzati per gli operai, trattandosi di un’estensione del campo di applicazione della disciplina.

Per gli assegni per il nucleo familiare connessi alle integrazioni salariali degli impiegati e quadri delle imprese agricole, sono stati istituiti i conti:

  • PTD 30/11, per gli assegni relativi a trattamenti sostitutivi della retribuzione di competenza degli anni precedenti;
  • PTD 30/71, per quelli di competenza dell’anno in corso.

Le integrazioni salariali continuano a essere imputate ai conti PTI 30/13 e PTI 30/73. Inoltre, i conti PTR 10/30 e PTR 10/50, la cui denominazione è stata aggiornata, rilevano anche i debiti verso impiegati e quadri per trattamenti sostitutivi della retribuzione e per somme non riscosse, compresi gli eventuali assegni per il nucleo familiare connessi alle prestazioni in oggetto.

Punti principali

Limite massimo mensile e casi esclusi

Tutti i trattamenti di integrazione salariale sono assoggettati al limite massimo mensile previsto dalla legge 13 agosto 1980, n. 427, con esclusione del trattamento per i contratti di solidarietà. La disciplina già operante per le integrazioni salariali straordinarie viene estesa anche a quelle ordinarie. Non sono soggetti al massimale i primi sei mesi di fruizione delle integrazioni salariali ordinarie e i trattamenti concessi per intemperie stagionali nei settori dell’edilizia e dell’agricoltura. Il periodo di sei mesi va riferito all’azienda e, più precisamente, all’unità produttiva; l’esonero opera per i primi sei mesi, pari a 26 settimane, di effettiva fruizione a partire dal 12 agosto 1991. Per l’edilizia e le attività affini, in caso di eventi meteorologici, l’integrazione può continuare a essere corrisposta per intero anche oltre i primi sei mesi; per le imprese non edili, comprese quelle di escavazione di materiali lapidei, il massimale si applica anche se l’autorizzazione riguarda eventi meteorologici.

Estensione agli impiegati e ai quadri

Le disposizioni sulle integrazioni salariali ordinarie previste per gli operai delle aziende industriali e agricole, delle aziende industriali e artigiane dell’edilizia e affini, nonché delle imprese di escavazione di materiali lapidei, sono estese anche agli impiegati e ai quadri. Per gli impiegati e i quadri delle cooperative che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici propri resta riservata un’ulteriore istruzione. La sospensione o riduzione dell’attività può derivare da eventi comuni agli operai oppure da eventi propri degli impiegati e dei quadri. Le domande relative a questi lavoratori devono essere formulate in modo specifico, utilizzando un apposito modulo; in via transitoria, occorre usare i moduli degli operai con la dicitura "Legge n. 223/91, art. 14, comma 2 (impiegati e quadri)". Sono inoltre indicate modifiche alla procedura automatizzata per distinguere le domande riferite agli impiegati, evidenziarne la dicitura nei documenti prodotti e prevedere statistiche dedicate.

Regole per i lavoratori agricoli

Le disposizioni sul massimale e sull’estensione agli impiegati e quadri valgono anche per i lavoratori agricoli, con precisazioni specifiche. Poiché l’integrazione è concessa per giornate intere di sospensione, il massimale mensile deve essere diviso per il numero delle giornate lavorative e delle festività infrasettimanali del mese e il risultato moltiplicato per le giornate di lavoro perse per le quali il trattamento è concesso. Nel settore agricolo il massimale non si applica per gli interventi conseguenti a eventi meteorologici e per i primi sei mesi, pari a 156 giorni, di fruizione del trattamento ordinario, sicché la sua applicazione sarà eccezionale. Restano invece sempre soggetti al massimale i trattamenti che non rientrano nell’ordinario, come quelli per afta epizootica e altre malattie epizootiche ex art. 9 della legge 2 giugno 1988, n. 218, nonché quelli previsti dall’art. 21, commi 1 e 4, della legge in oggetto, per i quali saranno emanate apposite istruzioni. Per gli impiegati e i quadri agricoli restano fermi i requisiti dell’art. 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457: contratto a tempo indeterminato e oltre 180 giornate lavorative annue presso la stessa azienda. La domanda va presentata con mod. I.S. Agr. 1, con dicitura specifica, allegando il mod. I.S. Agr. 1 bis e una dichiarazione del datore di lavoro sui requisiti del personale, sull’eventuale titolarità di pensione e sulle trattenute giornaliere, nonché sulle detrazioni di imposta. Ai fini degli assegni per il nucleo familiare devono essere comunicati importo spettante, numero dei componenti del nucleo, reddito familiare ed eventuali aumenti dei limiti di reddito.

Decorrenza delle nuove disposizioni

L’art. 14 si applica alle prestazioni successive alla data di entrata in vigore della legge, purché concesse in base a domanda presentata dopo tale data. La domanda deve quindi essere successiva all’11 agosto 1991. Quanto al periodo richiesto, la nuova disciplina opera, per le imprese agricole, sulle giornate successive all’11 agosto 1991 e, per le imprese non agricole, a decorrere dalla settimana iniziata il 12 agosto 1991.

Rapporto tra integrazione salariale ordinaria e straordinaria

Il trattamento ordinario concesso per situazioni temporanee di mercato concorre alla determinazione della durata massima del trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese non agricole, che non può superare 36 mesi nel quinquennio. Inoltre, per i periodi già autorizzati per integrazioni salariali ordinarie dovute a situazioni temporanee di mercato non può essere chiesta la concessione del trattamento straordinario. Le situazioni rilevanti sono quelle riconducibili all’art. 1, n. 1, lettera b), della legge n. 164/1975, normalmente indicate come mancanza di lavoro, ordini o commesse, esaurimento del magazzino o saturazione delle scorte. È prevista l’evidenza dei relativi codici causali per agevolare le istruttorie degli Uffici regionali del lavoro e un futuro programma di ricerca nell’archivio domande/autorizzazioni. Si raccomanda la corretta digitazione dei "codici causa". Le indicazioni non innovano invece la disciplina delle richieste di integrazione salariale ordinaria, che continuano a essere definite secondo la normativa vigente.

Istruzioni contabili

Per gli impiegati e quadri le integrazioni salariali sono imputate ai conti già esistenti utilizzati per gli operai, trattandosi di un’estensione dell’ambito soggettivo della disciplina. Per gli assegni per il nucleo familiare connessi con le integrazioni salariali degli impiegati e quadri delle imprese agricole sono istituiti i conti PTD 30/11 e PTD 30/71; le integrazioni salariali restano imputate ai conti PTI 30/13 e PTI 30/73. I conti PTR 10/30 e PTR 10/50, con denominazione aggiornata, rilevano anche i debiti verso impiegati e quadri per trattamenti sostitutivi della retribuzione e per somme non riscosse, compresi gli eventuali assegni per il nucleo familiare connessi.

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