Circolare numero 260 del 12-11-1991
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce le istruzioni operative per applicare le agevolazioni contributive previste dalla legge n. 223/1991 per le assunzioni di lavoratori in mobilità, sia a tempo indeterminato sia a termine, chiarendo anche il trattamento dei casi di part-time e di trasformazione del contratto. Richiama inoltre le regole sui contratti di reinserimento ex art. 20, precisando i requisiti soggettivi e la non cumulabilità con altri benefici. Infine detta le modalità di conguaglio e compilazione DM10/2 per i contratti di formazione e lavoro ex art. 8, comma 2, della legge n. 407/1990 nelle circoscrizioni individuate dai decreti ministeriali e per gli eventuali recuperi di contribuzione già versata in eccedenza.
Istruzioni su agevolazioni contributive per lavoratori in mobilità, contratti di reinserimento e formazione/lavoro
Istruzioni su agevolazioni contributive per lavoratori in mobilità, reinserimento e formazione/lavoro
La circolare disciplina l’applicazione delle agevolazioni contributive previste dalla legge n. 223/1991 per l’assunzione di lavoratori in mobilità, nonché alcuni profili connessi ai contratti di reinserimento e ai contratti di formazione e lavoro. Vengono inoltre dettate istruzioni operative per la gestione transitoria delle comunicazioni e per la compilazione del mod. DM10/2.
Ambito applicativo e finalità della circolare
Il documento fornisce istruzioni per l’applicazione degli articoli 8 e 25 della legge 23 luglio 1991, n. 223, oltre a ulteriori chiarimenti sull’art. 20 della medesima legge, relativo ai contratti di reinserimento. Contemporaneamente, disciplina l’attuazione dei decreti ministeriali in materia di contratti di formazione e lavoro emanati ai sensi dell’art. 8, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407.
Lavoratori in mobilità assunti a tempo indeterminato o con contratto a termine
Per i lavoratori iscritti nella lista di mobilità assunti a tempo indeterminato, l’art. 25, comma 9, prevede che per i primi diciotto mesi la contribuzione a carico del datore di lavoro sia quella prevista per gli apprendisti dalla legge n. 25/1955 e successive modificazioni. Per i lavoratori in mobilità assunti con contratto a termine di durata non superiore a dodici mesi, l’art. 8, comma 2, riconosce la medesima misura contributiva agevolata.
Se il contratto a termine viene trasformato in contratto a tempo indeterminato nel corso del suo svolgimento, il beneficio contributivo spetta per ulteriori dodici mesi. È invece esclusa la possibilità di fruirne se il lavoratore viene assunto a tempo indeterminato solo alla scadenza del contratto a termine.
La riduzione riguarda esclusivamente la contribuzione a carico del datore di lavoro, compresa l’aliquota dello 0,50 di cui all’art. 3 della legge n. 297/1982. Rimane ferma la quota a carico del lavoratore, nelle misure ordinarie. L’agevolazione esclude, per i lavoratori interessati, sia gli sgravi degli oneri sociali per il Mezzogiorno sia la fiscalizzazione dei contributi, che potranno operare solo alla cessazione del periodo agevolato.
La circolare precisa inoltre che il contratto a termine deve essere legittimamente instaurato ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 230 e successive modificazioni. Il lavoratore in mobilità può essere assunto anche a part-time e mantenere l’iscrizione nella lista di mobilità.
I profili del lavoro a tempo parziale
La disciplina dell’art. 8, comma 4, prevede un beneficio diverso e più ampio, ma solo per le assunzioni a tempo pieno e indeterminato: il datore di lavoro può ottenere un contributo mensile pari al 50% dell’indennità di mobilità, per un massimo di dodici mesi, elevati a ventiquattro mesi per i lavoratori con più di cinquanta anni e a trentasei mesi nelle aree di cui all’art. 7, comma 6.
Poiché tale previsione richiede espressamente il tempo pieno e indeterminato, la circolare conclude che le agevolazioni di cui all’art. 25, comma 9, e all’art. 8, comma 2, sono invece riconoscibili anche nel caso di assunzione a tempo parziale, sempre che siano rispettate le altre condizioni previste dalla legge.
Istruzioni operative, documentazione e codice di autorizzazione
Nelle more della piena attuazione della lista di mobilità di cui all’art. 6, comma 1, i datori di lavoro che abbiano titolo alle agevolazioni devono inviare alla sede INPS competente una comunicazione attestante la sussistenza delle condizioni per l’applicazione degli articoli 25, comma 9, e 8, comma 2, corredata del nulla-osta all’avviamento al lavoro rilasciato dalla sezione circoscrizionale per l’impiego. La documentazione deve essere conservata per i controlli e per ogni eventuale esigenza istruttoria.
Alle aziende aventi diritto viene assegnato il codice di autorizzazione di nuova istituzione "5Q", con il significato di azienda beneficiaria delle agevolazioni di cui all’art. 25, comma 9, e all’art. 8, comma 2, della legge n. 223/1991.
Compilazione del mod. DM10/2 per assunzioni a tempo indeterminato ex art. 25, comma 9
Per le assunzioni a tempo indeterminato dei lavoratori in mobilità, i datori di lavoro devono calcolare i contributi complessivamente dovuti secondo l’intera aliquota contributiva, senza alcuna riduzione, e indicare i dati nel mod. DM10/2 con il codice tipo contribuzione "75".
In particolare, nei quadri B e C devono essere utilizzati i codici:
- 175, con dicitura "OP. L.223/91", per gli operai;
- 275, con dicitura "IMP. L.223/91", per gli impiegati;
- 075, con dicitura "OP. P.T. L.223/91", per gli operai part-time;
- Y75, con dicitura "IMP. P.T. L.223/91", per gli impiegati part-time.
Devono essere compilate le caselle relative a numero dipendenti, retribuzioni, giornate retribuite o ore per il part-time e somme a debito del datore di lavoro. Inoltre, l’importo dei contributi previdenziali e assistenziali limitatamente alla quota datoriale va esposto nel quadro D con il codice "L180". La misura fissa prevista per gli apprendisti va indicata nei quadri B-C con le diciture "CTR. APPR/20" e "CTR. APPR/21" e con i codici di nuova istituzione "S164" o "S165", a seconda che il contributo sia comprensivo o meno della quota INAIL.
Compilazione del mod. DM10/2 per assunzioni a termine ex art. 8, comma 2
Per i lavoratori in mobilità assunti con contratto a termine, i datori di lavoro devono seguire le medesime regole di calcolo della contribuzione complessiva sull’intera aliquota contributiva, senza riduzioni, utilizzando il codice tipo contribuzione "76".
Nei quadri B e C vanno impiegati i seguenti codici:
- 176, con dicitura "OP. L.223/91", per gli operai;
- 276, con dicitura "IMP. L.223/91", per gli impiegati;
- 076, con dicitura "OP. P.T. L.223/91", per gli operai part-time;
- Y76, con dicitura "IMP. P.T. L.223/91", per gli impiegati part-time.
Anche in questo caso devono essere esposti numero dei dipendenti, retribuzioni, giornate o ore e somme a debito. La quota datoriale dei contributi previdenziali e assistenziali agevolati va indicata nel quadro D con la dicitura "Rid. art. 8, c. 2 L. 223/91" e il codice "L180". La misura fissa per gli apprendisti deve essere riportata con le diciture "CTR. APPR/20" o "CTR. APPR/21" e con i codici "S164" o "S165", secondo la presenza o meno della quota INAIL.
Trasformazione del contratto a termine in tempo indeterminato
Quando il rapporto a termine viene trasformato in rapporto a tempo indeterminato, il datore di lavoro deve integrare la documentazione già trasmessa con copia degli atti attestanti la trasformazione e, comunque, con copia della comunicazione inviata alla sezione circoscrizionale per l’impiego.
Per i periodi successivi alla trasformazione, i dati retributivi e contributivi devono essere esposti con il codice tipo contribuzione di nuova istituzione "77", relativo ai lavoratori in mobilità assunti a termine ex art. 8, comma 2, poi trasformati in rapporto a tempo indeterminato. Anche qui si utilizzano i codici 177, 277, 077 e Y77, rispettivamente per operai, impiegati, operai part-time e impiegati part-time, con le medesime modalità di compilazione già indicate per i quadri B, C e D.
Gestione separata della contribuzione previdenziale, assistenziale e di malattia
Se, per esigenze particolari, la contribuzione previdenziale deve essere esposta separatamente da quella assistenziale nei quadri B-C del mod. DM10/2, la circolare precisa che i dati relativi alla contribuzione assistenziale dei lavoratori agevolati vanno uniti a quelli degli altri dipendenti per i quali si adotta la stessa modalità di esposizione. I contributi previdenziali dei lavoratori interessati restano invece indicati con i codici dedicati 175/275/075/Y75, 176/276/076/Y76 o 177/277/077/Y77.
In caso di esposizione separata della contribuzione di malattia, e in presenza di dipendenti part-time, il numero delle giornate retribuite dei dipendenti comuni non deve essere sommato al numero delle ore dei part-time, ma al numero delle giornate nelle quali tali ore sono collocate.
Contratti di reinserimento ex art. 20 della legge n. 223/1991
La circolare richiama le agevolazioni già illustrate con la circ. n. 215 del 14 agosto 1991 per i contratti di reinserimento. L’agevolazione consiste in una riduzione del 75% dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dal datore di lavoro per:
- i primi dodici mesi, se il lavoratore è stato effettivamente disoccupato per meno di due anni;
- i primi ventiquattro mesi, se la disoccupazione effettiva è superiore a due anni ma inferiore a tre;
- i primi trentasei mesi, se la disoccupazione effettiva è superiore a tre anni.
In alternativa, il datore di lavoro può optare per una riduzione del 37,5% dei contributi a proprio carico per un periodo pari al doppio della durata della disoccupazione effettiva, comunque non oltre settantadue mesi.
La circolare sottolinea che i lavoratori assunti con contratto di reinserimento devono essere in stato di disoccupazione assistita da almeno dodici mesi, provenire dal trattamento straordinario di disoccupazione o dal trattamento straordinario di cassa integrazione, ed essere assunti nominativamente mediante chiamata dalla lista di cui all’art. 8, comma 9, della legge n. 407/1990. Anche per questa fattispecie non è consentito cumulare il beneficio con la fiscalizzazione dei contributi e con gli sgravi per il Mezzogiorno.
Contratti di formazione e lavoro ex art. 8, comma 2, legge n. 407/1990
Con i DD.MM. 5 settembre 1991 e 18 settembre 1991 sono state individuate le circoscrizioni di Codigoro, Lugo, Riccione e Terni, non ricomprese nei territori del Mezzogiorno delle Regioni Emilia-Romagna e Umbria, ma caratterizzate da un rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione residente in età da lavoro superiore alla media nazionale.
Per le imprese operanti in tali circoscrizioni, la quota dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro per i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, con decorrenza successiva al 31 dicembre 1990, deve essere corrisposta in misura fissa pari a quella prevista per gli apprendisti. L’agevolazione vale per il periodo dal 1 gennaio 1991 al 31 dicembre 1991.
Le imprese che, nelle more dei decreti ministeriali, abbiano applicato le riduzioni ordinarie previste dall’art. 8, commi 1 o 3, della legge n. 407/1990, possono recuperare l’eccedenza con il mod. DM10 relativo a ottobre 1991, da presentare entro il 20 novembre 1991, oppure con quello di novembre 1991, da presentare entro il 20 dicembre 1991. Il recupero va esposto nel quadro D con il codice "L176" e la dicitura "REC ART. 8, C. 2 L. 407/90".
Per i lavoratori iscritti al Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di telefonia o al Fondo di previdenza per i dipendenti delle aziende elettriche private, il recupero deve essere effettuato con le specifiche distinte modalità:
- "L168" per il personale iscritto al Fondo elettrici;
- "L169" per il personale iscritto al Fondo telefonici.
La contribuzione a carico del lavoratore rimane invariata e non deve essere oggetto di conguaglio. Per i periodi correnti, le imprese interessate devono attenersi alle modalità di compilazione già previste nel manuale DM 10/89, con i codici richiamati dalla circolare.
Punti principali
Lavoratori in mobilità assunti a tempo indeterminato o con contratto a termine
Per le assunzioni di lavoratori iscritti nella lista di mobilità, la circolare chiarisce che, per i rapporti a tempo indeterminato, per i primi 18 mesi la contribuzione datoriale è quella prevista per gli apprendisti. Per i rapporti a termine di durata non superiore a 12 mesi, la contribuzione datoriale è parimenti pari a quella degli apprendisti; se il contratto a termine viene trasformato in indeterminato durante lo svolgimento del rapporto, il beneficio spetta per ulteriori 12 mesi. La riduzione riguarda solo la quota a carico del datore di lavoro, inclusa l’aliquota dello 0,50 ex art. 3 della legge n. 297/1982, mentre resta ferma la quota a carico del lavoratore. Le agevolazioni escludono, per il periodo di fruizione, gli sgravi per il Mezzogiorno e la fiscalizzazione dei contributi. È inoltre precisato che il contratto a termine deve essere legittimamente instaurato ai sensi della legge n. 230/1962 e che il part-time è ammesso, mantenendo l’iscrizione nella lista di mobilità.
Lavoratori assunti a part-time
La circolare distingue il beneficio contributivo ridotto applicabile anche ai lavoratori in mobilità assunti a tempo parziale dalle altre agevolazioni. Poiché l’art. 8, comma 4, richiede espressamente l’assunzione a tempo pieno e indeterminato per il contributo pari al 50% dell’indennità di mobilità, le riduzioni contributive dell’art. 25, comma 9, e dell’art. 8, comma 2, sono riconosciute anche in caso di part-time, purché sussistano gli altri requisiti previsti.
Istruzioni operative e compilazione del mod. DM10/2
Nella fase transitoria, prima della piena attuazione delle liste di mobilità di cui all’art. 6, comma 1, i datori di lavoro devono inviare alla sede INPS competente una comunicazione attestante i requisiti per l’agevolazione, corredata del nulla-osta rilasciato dalla sezione circoscrizionale per l’impiego. Alle aziende aventi diritto va attribuito il codice di autorizzazione "5Q". Per il mod. DM10/2 sono indicati codici specifici per le varie fattispecie: "75" per assunzioni a tempo indeterminato ex art. 25, comma 9; "76" per assunzioni a termine ex art. 8, comma 2; "77" per i contratti a termine trasformati in indeterminato. Sono disciplinate le modalità di esposizione dei dati nei quadri B, C e D, con i relativi codici operaio/impiegato e part-time, l’indicazione del numero dipendenti, retribuzioni, giornate/ore, somme a debito, nonché i codici "L180" per la riduzione contributiva e "S164"/"S165" per il contributo fisso apprendisti con o senza quota INAIL.
Contratti di reinserimento ex art. 20 della legge n. 223/1991
La circolare ribadisce le istruzioni già impartite con la circ. n. 215/1991 sulle agevolazioni per i contratti di reinserimento: riduzione del 75% dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro per i primi 12, 24 o 36 mesi, a seconda della durata della disoccupazione assistita del lavoratore, oppure opzione per la riduzione del 37,5% per un periodo doppio rispetto alla durata della disoccupazione, fino a un massimo di 72 mesi. Vengono precisati i requisiti: il lavoratore deve essere disoccupato assistito da almeno 12 mesi, provenendo dal trattamento straordinario di disoccupazione o di cassa integrazione, ed essere assunto nominativamente mediante chiamata dalla lista di cui all’art. 8, comma 9, della legge n. 407/1990. Anche per questa fattispecie non è consentito cumulare l’agevolazione con la fiscalizzazione dei contributi o gli sgravi per il Mezzogiorno.
Contratti di formazione e lavoro e recupero di contributi versati in eccedenza
Per le imprese operanti nelle circoscrizioni di Codigoro, Lugo, Riccione e Terni, individuate dai DD.MM. 5 e 18 settembre 1991, la quota datoriale dei contributi per i contratti di formazione e lavoro stipulati dopo il 31 dicembre 1990 è dovuta in misura fissa pari a quella degli apprendisti, per il periodo dal 1 gennaio 1991 al 31 dicembre 1991. Le imprese che avevano versato contributi con le riduzioni ordinarie del 25% o del 40% possono conguagliare l’eccedenza con il mod. DM10 relativo a ottobre o novembre 1991, indicando il recupero nel quadro D con il codice "L176" e la dicitura "REC ART. 8, C. 2 L. 407/90". Per i lavoratori iscritti ai fondi di previdenza per telefonici o elettrici sono previsti codici distinti, rispettivamente "L169" e "L168", per il recupero della contribuzione di fondo, con separata esposizione della restante quota. In ogni caso non va operato alcun conguaglio sulla quota a carico del lavoratore.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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