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Sentenza

Sentenza del 14/02/2018 n. 114 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata

Credito imposta - Beneficio - Investimento - Esecuzione dopo sei mesi dalla presentazione dell'istanza - Mera stipula contratto appalto - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società aveva impugnato l'atto di recupero con cui l'Agenzia delle Entrate aveva disconosciuto crediti d'imposta utilizzati in compensazione, ritenendo che l'investimento non fosse stato avviato entro il termine previsto dall'art. 8, comma 1-bis, della legge n. 388/2000. La società sosteneva che l'inizio dell'investimento potesse essere individuato nella stipula, o nel presunto impegno alla stipula, del contratto di appalto per la costruzione di un ipermercato e lamentava inoltre un doppio recupero della somma di euro 196.589,33, già oggetto di iscrizione a ruolo e cartella esattoriale.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello solo parzialmente. Ha confermato il disconoscimento del credito d'imposta per la parte relativa all'investimento, ritenendo decisivo che la prima fattura riconducibile ai lavori fosse del 12 ottobre 2007, quindi oltre sei mesi dalla presentazione dell'istanza, e che alla data di utilizzo del credito l'investimento non fosse stato avviato. Il mero impegno a fornire materiali, privo delle specifiche di un contratto di appalto e non accompagnato dall'effettivo inizio dei lavori, non è stato considerato sufficiente. È stato invece annullato l'atto di recupero limitatamente a euro 196.589,33, oltre sanzioni e accessori riferiti a tale importo, perché la stessa somma era già stata recuperata mediante cartella esattoriale, determinando una duplicazione di titoli esecutivi. È stata inoltre ritenuta tempestiva l'azione dell'Amministrazione, in applicazione del termine di otto anni decorrente dall'utilizzo del credito. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 8, comma 1-bis

    Il beneficio è subordinato all'avvio della realizzazione degli investimenti entro il termine previsto dalla norma.

    Per conservare il credito d'imposta, l'investimento deve essere effettivamente avviato entro il termine di sei mesi dalla presentazione dell'istanza. La mera stipula o il generico impegno a stipulare un contratto non dimostrano, di per sé, l'inizio effettivo dell'investimento.

  • Legge 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 421

    Il termine per il recupero del credito d'imposta è di otto anni dalla data di utilizzo del credito.

    L'Amministrazione può emettere l'atto di recupero entro otto anni dall'utilizzo del credito; nel caso esaminato tale termine non era decorso.

Massime di principio

  • Ai fini delle agevolazioni fiscali legate a investimenti, occorre dimostrare un avvio concreto e documentato dell'investimento entro il termine previsto dalla legge; non sono normalmente sufficienti dichiarazioni di intenti, preventivi o impegni generici.
  • La stipula di un contratto può rilevare come momento iniziale solo se il contratto è effettivo, specifico e collegato ad attività esecutive concretamente avviate; un accordo preliminare o generico non è sufficiente.
  • L'utilizzo del credito d'imposta prima che siano maturati i presupposti agevolativi espone al recupero del credito, delle sanzioni e degli interessi.
  • L'Amministrazione non può recuperare due volte la stessa somma mediante distinti titoli esecutivi; se l'importo è già stato definitivamente iscritto a ruolo e richiesto con cartella, un ulteriore recupero per il medesimo importo deve essere escluso.
  • La presenza di ritardi amministrativi o controversie con enti pubblici non elimina automaticamente i termini previsti per l'avvio dell'investimento, salvo che una specifica disposizione consenta una proroga o una diversa modalità di computo.
  • Per valutare la tempestività di un atto di recupero occorre verificare il termine speciale applicabile e calcolarlo dalla data di effettivo utilizzo del credito, non necessariamente dalla data di presentazione dell'istanza o di realizzazione finale dell'investimento.

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