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Ordinanza

Ordinanza n. 121/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600249

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio CalabriaOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego dell'assegnazione temporanea ex art. 42-bis d.lgs. 151/2001 presso un Ufficio della Polizia di Stato nella provincia di Cosenza, unitamente al preavviso di diniego

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Ministero dell'Interno che ha respinto l'istanza di assegnazione temporanea, presentata ai sensi dell'art. 42-bis d.lgs. 151/2001, dal Gabinetto Regionale della Polizia Scientifica di Reggio Calabria a un Ufficio della Polizia di Stato nella provincia di Cosenza. Ha impugnato anche il preavviso di diniego recante la comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis l. 241/1990 e gli atti connessi, chiedendo l'annullamento previa sospensione cautelare. In sede cautelare sono state rimesse alla fase di merito le questioni relative all'applicabilità dell'assegnazione temporanea durante il periodo di prova del rapporto di lavoro pubblico, con particolare riferimento alla Polizia di Stato, nonché alla possibilità per il ricorrente, Vice Ispettore Tecnico con profilo chimico-biologico, di svolgere le mansioni proprie del profilo presso un ufficio diverso dal Gabinetto Regionale di Reggio Calabria. Ai fini cautelari, il ricorrente aveva rappresentato che la compagna usufruiva di una borsa di ricerca universitaria.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistente la propria giurisdizione e competenza, ma ha riservato alla sede di merito l'approfondimento delle questioni interpretative riguardanti l'applicabilità dell'art. 42-bis d.lgs. 151/2001 nel periodo di prova e l'espletamento delle mansioni del profilo chimico-biologico in altra sede. La domanda cautelare è stata tuttavia respinta perché, prima facie, la compagna del ricorrente non svolgeva attività lavorativa: la borsa di ricerca universitaria, secondo quanto dichiarato nell'istanza e previsto dal relativo contratto, non integra un rapporto di lavoro. Il giudice ha inoltre rilevato, quanto al periculum in mora, che la figlia del ricorrente aveva già compiuto tre anni. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 42-bis d.lgs. 151/2001

    La disposizione costituisce la base normativa dell'istanza di assegnazione temporanea; l'ordinanza rimette alla fase di merito la questione della sua applicabilità durante il periodo di prova e nei confronti del personale della Polizia di Stato.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il preavviso di diniego impugnato recava la comunicazione dei motivi ostativi alla domanda.

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata ai sensi della disciplina delle misure cautelari collegiali.

  • art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato nel provvedimento quale presupposto per l'oscuramento dei dati personali in caso di diffusione.

  • art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato in relazione alla tutela dei dati relativi alla salute e all'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell'oscuramento dei dati personali nella diffusione del provvedimento.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato per la protezione dei dati relativi alla salute mediante oscuramento.

Massime di principio

  • Ai fini della valutazione cautelare di un'istanza di assegnazione temporanea ex art. 42-bis d.lgs. 151/2001, una borsa di ricerca universitaria, ove non costituisca rapporto di lavoro secondo la disciplina che la regola, non equivale allo svolgimento di attività lavorativa da parte del genitore o del convivente.
  • Quando la domanda cautelare riguarda l'assegnazione temporanea per esigenze familiari connesse a un figlio, il compimento dei tre anni di età del minore può incidere negativamente sulla configurabilità del periculum in mora.
  • Le questioni interpretative sull'applicabilità dell'art. 42-bis d.lgs. 151/2001 durante il periodo di prova e sulle peculiarità organizzative e professionali della Polizia di Stato possono essere riservate alla decisione di merito, senza che il giudice cautelare debba definirle quando la domanda non risulta comunque prima facie accoglibile per altri motivi.

Come è indicizzato

MaterieMobilità, trasferimenti e comandiPartecipazione al procedimentoTutela cautelare
RamiPubblico impiego e concorsiProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPartecipazione procedimentale

Testo integrale

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