Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 35392/2021 del 18/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso nei confronti della contribuente per Irpef 2002, con recupero a tassazione di redditi non dichiarati pari a euro 2.884.102, qualificati come utili extracontabili distribuiti dalla società di cui era socia unica. La società era stata a sua volta destinataria di un autonomo accertamento per maggiori ricavi non contabilizzati, poi divenuto definitivo. In primo grado e in appello la pretesa erariale è stata confermata, ritenendosi operante la presunzione di distribuzione degli utili occulti nelle società a ristretta base sociale e gravante sulla contribuente l’onere di fornire prova contraria. Con il ricorso per cassazione la contribuente ha dedotto: 1) nullità/omessa motivazione e violazione di varie norme processuali, sostenendo che la C.T.R. non aveva considerato un giudicato penale che avrebbe accertato la sua totale estraneità alla gestione dell’attività commerciale, gestita dal coniuge; 2) falsa applicazione dell’art. 42 d.P.R. 600/1973, assumendo che l’accertamento emesso verso la società, notificato al curatore fallimentare e non alla socia, non potesse esplicare effetti verso di lei; 3) violazione delle regole sull’onere della prova, sostenendo che l’Ufficio non avesse dimostrato la distribuzione degli utili e che, viceversa, fosse stata provata la sua estraneità alla gestione societaria, sicché non si poteva pretendere da lei la prova negativa di non avere percepito dividendi occulti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili il primo e il terzo motivo perché formulati in modo promiscuo tra vizi motivazionali e violazioni di legge, comunque preclusi dal regime della "doppia conforme"; ha inoltre rilevato che la questione del giudicato penale era nuova, non essendo stata dedotta nei gradi di merito. Ha dichiarato infondato il secondo motivo, affermando che l’accertamento emesso nei confronti della società è un atto distinto e autonomo rispetto a quello emesso verso il socio e che, per operare la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili nelle società a ristretta base sociale, non è necessario che l’atto presupposto sia notificato anche al socio. La Corte ha quindi confermato la condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    I motivi non possono essere formulati in modo cumulativo e promiscuo; il vizio di motivazione è inammissibile in presenza di "doppia conforme" se non si indicano le diverse ragioni di fatto delle due decisioni di merito.

  • art. 348-ter c.p.c.

    In caso di doppia conforme il ricorso per cassazione sul vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se non si dimostra la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado.

  • art. 54 d.l. n. 83 del 2012

    Il regime della doppia conforme e la nuova formulazione del vizio motivazionale si applicano ai giudizi e alle sentenze nei limiti temporali indicati dalla norma.

  • L. n. 134 del 2012

    È richiamata come legge di conversione del d.l. n. 83 del 2012.

  • art. 42 d.P.R. n. 600/1973

    L’atto impositivo diretto alla società non deve essere notificato anche al socio per rendere operante la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili.

  • art. 2697 c.c.

    Nelle società a ristretta base sociale, una volta operante la presunzione di attribuzione degli utili extracontabili ai soci, spetta al contribuente offrire la prova contraria.

  • art. 116 c.p.c.

    La censura non può tradursi nella richiesta di una nuova valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito.

  • art. 2909 c.c.

    Il ricorso invocava un giudicato penale, ma la Corte ha rilevato che la relativa questione era nuova e non esaminabile in cassazione.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato nel primo motivo quale parametro della motivazione della sentenza tributaria.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo come norma relativa alla motivazione del provvedimento.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo in relazione al dedotto difetto di pronuncia o motivazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nei giudizi tributari relativi a società di capitali a ristretta base sociale opera una presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati in capo alla società; spetta quindi al socio fornire una prova contraria idonea a vincere la presunzione.
  • L’accertamento emesso nei confronti della società è un atto distinto e autonomo rispetto a quello emesso verso il socio: la sua efficacia presuntiva non dipende dalla notificazione dell’atto presupposto anche al socio.
  • In cassazione non sono ammissibili motivi formulati in modo promiscuo e cumulativo tra vizi di motivazione e violazioni di legge, né censure che, sotto la veste del vizio di legge o motivazionale, mirino solo a ottenere una nuova valutazione del merito e delle prove.
  • Nel regime della "doppia conforme" il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
  • Questioni nuove, non dedotte nei gradi di merito e non rilevabili d’ufficio, non possono essere prospettate per la prima volta in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.