Cassazione Penale, Sentenza n. 139/2025 del 03/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza della Corte d'Appello di Roma che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto da Barboni avverso la sentenza del GUP per reati fallimentari. L'inammissibilità è stata motivata dalla mancata allegazione, all'atto di appello, di una dichiarazione o elezione di domicilio dell'imputato ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, come previsto dall'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. (introdotto dal d.lgs. 150/2022). Il ricorrente ha dedotto che l'indicazione dell'indirizzo di residenza nel mandato a un secondo difensore avrebbe dovuto agevolare le notifiche e superare la carenza formale.
La decisione
La Corte di legittimità ha respinto il ricorso. Ha richiamato l'informazione provvisoria della decisione delle Sezioni Unite del 24/10/2024 secondo cui, per le impugnazioni presentate prima dell'entrata in vigore della legge abrogativa (25/08/2024), continua ad applicarsi il regime previsto dall'art. 581, comma 1-ter. Le Sezioni Unite hanno precisato che è necessario che l'atto di impugnazione contenga un richiamo espresso e specifico a una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e l'indicazione della sua collocazione nel fascicolo in modo da individuare immediatamente il luogo per la notificazione. Applicando questo principio al caso concreto, la Corte ha ritenuto che: l'appello era stato proposto prima del 25/08/2024 quindi al vecchio regime; all'atto di appello non era allegata né una dichiarazione/electione di domicilio né un richiamo espresso alla sua presenza e collocazione nel fascicolo; la procura speciale allegata indicava solo l'indirizzo di residenza, non una formale elezione di domicilio ai sensi dell'art. 162 cod. proc. pen.; perciò l'appello era inammissibile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 581, comma 1-ter cod. proc. pen.
La disposizione impone, a pena di inammissibilità, il deposito dell'indicazione di una dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio. Le Sezioni Unite hanno chiarito che, per le impugnazioni presentate prima dell'abrogazione, è necessario che l'atto di impugnazione contenga il richiamo espresso e specifico a una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e l'indicazione della sua collocazione nel fascicolo, in modo da permettere l'immediata individuazione del luogo della notificazione.
d.lgs. 150 del 2022
Ha introdotto nel codice di procedura penale il comma 1-ter dell'art. 581, obbligando all'indicazione della dichiarazione o elezione di domicilio per alcune notificazioni con efficacia sull'ammissibilità dell'impugnazione.
legge 9 agosto 2024, n. 114
Ha abrogato il comma 1-ter dell'art. 581 cod. proc. pen. con efficacia dal 25/08/2024. Le Sezioni Unite hanno però stabilito che l'abrogazione non è applicabile alle impugnazioni presentate prima del 25/08/2024, le quali vanno valutate secondo il testo previgente.
art. 162 cod. proc. pen.
Norma che regola la formale elezione di domicilio e le sue modalità. La Corte ha ritenuto che l'indicazione dell'indirizzo di residenza nella procura non sostituisce una formale dichiarazione o elezione di domicilio ai sensi di questa norma.
art. 591 cod. proc. pen.
Richiamato nel motivo di ricorso dalla difesa per denunciare inosservanza di norme processuali; però la decisione ha dato rilievo prevalente all'art. 581, comma 1-ter e all'interpretazione fornita dalle Sezioni Unite, non ritenendo risolutiva l'obiezione fondata su art. 591.
Decisione Sezioni Unite, 24 ottobre 2024
Ha chiarito due punti principali: 1) il regime antediluviano dell'art. 581, comma 1-ter, si applica alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024 (cioè quelle presentate prima dell'entrata in vigore dell'abrogazione); 2) per adempiere al requisito formale richiesto ai fini di ammissibilità è sufficiente che l'impugnazione contenga il richiamo espresso e specifico a una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e la sua collocazione nel fascicolo, così da consentire l'immediata e inequivoca individuazione del luogo per la notificazione.
Massime di principio
- Se l'impugnazione è stata proposta prima dell'entrata in vigore della legge che ha abrogato il comma 1-ter dell'art. 581, il vecchio regime continua ad applicarsi e l'inosservanza delle sue formalità può comportare l'inammissibilità dell'impugnazione.
- Per rispettare il requisito introdotto dal comma 1-ter dell'art. 581 (nel periodo in cui era vigore) non è sufficiente la mera presenza, in qualche atto, dell'indirizzo di residenza del difensore o dell'imputato: l'atto di impugnazione deve contenere un richiamo espresso e specifico alla precedente dichiarazione o elezione di domicilio e indicare chiaramente la sua collocazione nel fascicolo processuale.
- Una procura o una nomina di difensore che riporti solo l'indirizzo di residenza non sostituisce la formale elezione di domicilio ai sensi dell'art. 162 cod. proc. pen.; pertanto non elimina il vizio formale se manca il richiamo o la dichiarazione richiesta.
- In presenza di intervenute modifiche normative, verificare sempre la data di proposizione dell'impugnazione per capire quale regime sia applicabile; il termine di entrata in vigore della norma abrogativa è determinante.
- Best practice per il difensore: allegare sempre all'atto di impugnazione la dichiarazione o elezione di domicilio firmata dall'imputato o, in alternativa, inserire nell'atto un richiamo espresso e specifico alla precedente dichiarazione/electione indicando esattamente la sua collocazione nel fascicolo per evitare rischi di inammissibilità.
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