Sentenza del 28/02/2017 n. 820 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Registro - Base imponibile - Cessione d'azienda - Avviamento - Determinazione del valore - Criteri.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la determinazione del valore venale in comune commercio dell’azienda e, in particolare, del relativo avviamento. L’Amministrazione aveva fondato la propria valutazione essenzialmente sui listini FIIMA, riferiti a imprese similari considerate in condizioni di pieno regime produttivo. Il contribuente sosteneva invece che tali parametri non fossero attendibili nel caso concreto, poiché l’azienda presentava dati reddituali negativi, ricavi scoraggianti e una situazione economica tale da averlo costretto a ipotecare la propria abitazione e a contrarre un prestito. Era inoltre ragionevole confrontare il valore dichiarato al momento dell’acquisto con quello della successiva cessione, avvenuta in un breve arco temporale e a un valore inferiore.
La decisione
La valutazione dell’avviamento basata esclusivamente o prevalentemente sui listini FIIMA è stata ritenuta non idonea a costituire piena prova quando risulti smentita da dati reddituali negativi concretamente dimostrati. La perdita di valore dell’azienda in un breve periodo non è, di per sé, incongrua o antieconomica, poiché l’attività d’impresa è caratterizzata da aleatorietà e rischio. Il contribuente può aver effettuato una scelta inizialmente ottimistica, poi rivelatasi errata a causa dell’andamento del mercato. La situazione economica effettiva dell’azienda e il rapido deterioramento dei risultati reddituali dovevano quindi essere adeguatamente considerati nella determinazione del valore imponibile. L’esito è favorevole al contribuente, poiché la pretesa fondata sui soli listini comparativi non è stata ritenuta sufficientemente provata.
Norme richiamate
Imposta di registro – determinazione della base imponibile nella cessione d’azienda
Il valore imponibile deve riflettere il valore venale in comune commercio dell’azienda ceduta, compreso l’eventuale avviamento, sulla base di elementi concreti e attendibili.
Principio di valutazione dell’avviamento aziendale
I criteri standardizzati o fondati su listini di settore possono avere valore indiziario, ma non sono sufficienti quando contrastano con dati reddituali negativi, perdite effettive e circostanze economiche specifiche dell’impresa.
Massime di principio
- Nella valutazione fiscale di un’azienda, i parametri standardizzati e i listini di settore non possono prevalere automaticamente sui dati economici reali dell’impresa.
- La determinazione dell’avviamento deve considerare redditività, ricavi, perdite, andamento del mercato, indebitamento e ogni altra circostanza concreta che incida sulla capacità dell’azienda di produrre reddito.
- Una cessione a prezzo inferiore a quello di acquisto, anche in un breve periodo, non è necessariamente antieconomica o simulata: può essere giustificata da un effettivo e documentato deterioramento della situazione aziendale.
- Il rischio imprenditoriale e l’eventuale errore nelle valutazioni iniziali non consentono, da soli, di presumere che il valore dichiarato nella cessione sia inattendibile.
- In caso di accertamento, il contribuente dovrebbe documentare tempestivamente i risultati reddituali negativi, i bilanci, i flussi finanziari, l’indebitamento, le garanzie prestate e le ragioni economiche della vendita.
- L’Amministrazione finanziaria deve motivare la rettifica sulla base di una valutazione complessiva e concreta, non limitandosi ad applicare automaticamente valori medi riferiti ad aziende teoricamente similari.
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