Cassazione Civile, Ordinanza n. 32585/2024 del 14/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cessionario)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Oristano per il pagamento di una somma in favore di una società che assumeva di essere cessionaria di un credito originariamente sorto da finanziamenti infruttiferi effettuati da un socio a favore di una società di capitali. La società ingiunta propose opposizione eccependo preliminarmente l’incompetenza del Tribunale adito e chiedendo la revoca del decreto; la creditrice si oppose sostenendo la competenza e la debenza della somma. Il Tribunale accolse l’eccezione di incompetenza, ritenendo competente la Sezione specializzata in materia di impresa presso il Tribunale di Cagliari, revocò il decreto e condannò l’opposta alle spese. Con il ricorso per regolamento di competenza la società cessionaria dedusse violazione dell’art. 5 c.p.c. e dell’art. 3, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 168/2003, sostenendo che la competenza del tribunale delle imprese non può operare quando il debitore ceduto sia una società di persone, essendo la norma tassativa e riferita solo alle società espressamente indicate; inoltre, al momento della domanda monitoria la debitrice era già stata trasformata in società di persone, sicché doveva escludersi la competenza speciale. La resistente sostenne invece la competenza della sezione specializzata, anche in ragione della natura societaria dell’originario credito e della sua postergazione ex art. 2467 c.c.
La decisione
La Corte ha accolto il regolamento di competenza, ha cassato l’ordinanza del Tribunale di Oristano e ha dichiarato la competenza del Tribunale di Oristano, escludendo la competenza della Sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Cagliari. Ha ritenuto decisivo che, al momento della proposizione della domanda monitoria, la società debitrice fosse già una società di persone, essendo intervenuta prima la trasformazione da società di capitali, con conseguente venir meno del presupposto soggettivo richiesto per radicare la competenza speciale. Le spese del regolamento sono state compensate per la novità della questione.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La censura è stata formulata come violazione di legge in relazione alla disciplina della competenza speciale e della competenza per materia.
art. 5 c.p.c.
Competenza e giurisdizione si determinano con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda; i successivi mutamenti non rilevano.
art. 3, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 168 del 2003
La competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa è limitata alle controversie concernenti le società indicate dalla norma; il presupposto soggettivo è decisivo per radicare la competenza speciale.
art. 2467 c.c.
Richiamato per qualificare la natura del credito come rimborso di finanziamenti soci e la relativa postergazione rispetto agli altri creditori.
Massime di principio
- La competenza speciale delle sezioni specializzate in materia di impresa presuppone che, al momento della proposizione della domanda, sussista il requisito soggettivo richiesto dalla legge; se tale requisito viene meno prima dell’instaurazione del giudizio, la competenza speciale non si radica.
- Ai fini dell’art. 5 c.p.c., la determinazione della competenza va compiuta con riferimento alla situazione di fatto esistente quando la domanda è proposta, senza rilievo per gli eventi successivi; nella specie, conta la natura attuale della parte debitrice al momento dell’introduzione del giudizio.
- La competenza del tribunale delle imprese è circoscritta alle controversie tassativamente previste dal d.lgs. n. 168/2003 e non può essere estesa oltre i casi in cui la legge collega espressamente la regola speciale alla natura soggettiva della società coinvolta.
- Quando il credito trae origine da finanziamenti soci o da vicende societarie tipiche, la natura del rapporto può rientrare astrattamente nell’ambito della competenza specializzata; tuttavia, resta necessario verificare la persistenza del presupposto soggettivo richiesto dalla disciplina speciale al momento della domanda.
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