Sentenza n. 5328/2026 - Roma, Sezione 1
per l’annullamento - del verbale del plenum del Consiglio superiore della magistratura nella seduta dell’11 dicembre 2024, comunicato, per estratto, con provvedimento a mezzo pec del 16 gennaio 2025 (prot.-OMISSIS-), recante la nomina del controinteressato a Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro in luogo del ricorrente; - della proposta. della quinta commissione del Csm del 2 ottobre 2024; - del relativo atto di concerto del Ministero della giustizia espresso con atto prot. n°-OMISSIS-, senza data con riguardo al controinteressato; - di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ivi compreso il decreto del Presidente della Repubblica pubblicato sul Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia con il quale è stato conferito al controinteressato l’ufficio direttivo requirente di primo grado di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nomina di un magistrato controinteressato a Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, con i relativi atti della Quinta commissione del CSM, di concerto ministeriale e presidenziale
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato gli atti di nomina deducendo: violazione dell’art. 37 del testo unico sulla dirigenza giudiziaria, per omessa o insufficiente considerazione della precedente sanzione disciplinare inflitta al controinteressato e della sua incidenza sui requisiti di indipendenza, imparzialità ed equilibrio; falsa applicazione degli artt. 15 e 23 del testo unico, per il mancato riconoscimento della specifica esperienza maturata dal ricorrente presso uffici distrettuali; illegittima considerazione della riabilitazione disciplinare del controinteressato, intervenuta dopo la pubblicazione del posto; maggiore attitudine ambientale del ricorrente ai sensi dell’art. 25 del testo unico, anche in relazione a un ulteriore illecito disciplinare asseritamente commesso nel territorio di competenza della Procura di Catanzaro; irrilevanza della precedente nomina del controinteressato a Procuratore della Repubblica di Lamezia Terme; mancato riconoscimento del periodo di svolgimento di funzioni direttive di fatto presso la Procura di Reggio Calabria; violazione dell’art. 46-quinquies del d.lgs. n. 160/2006 per la mancata audizione degli aspiranti.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto assorbente il motivo relativo all’art. 46-quinquies del d.lgs. n. 160/2006, escludendone l’applicazione perché la disposizione, introdotta dal d.lgs. n. 44/2024 ed entrata in vigore dopo la vacanza e la pubblicazione del posto, non era applicabile al procedimento già avviato in assenza di una previsione legislativa espressa. Quanto alla vicenda disciplinare, il Tribunale ha escluso il difetto di istruttoria: benché la sanzione non fosse menzionata nella proposta della Quinta commissione, essa era stata esaminata nella discussione collegiale del Plenum. La sanzione della censura non impediva automaticamente il conferimento dell’incarico, poiché l’art. 37, comma 2, del testo unico la considera di regola preclusiva soltanto se riferita a fatti commessi nell’ultimo decennio. La riabilitazione, pur successiva alla pubblicazione del posto e quindi non utilizzabile come elemento decisorio, è stata considerata un elemento esterno idoneo a confermare la non irragionevolezza della valutazione. Il TAR ha inoltre ritenuto infondata la censura sull’attitudine ambientale, rilevando che l’ulteriore vicenda disciplinare era collegata a procedimenti penale e disciplinare conclusi con assoluzione. Ha ritenuto corretta la valutazione del CSM sull’esperienza direttiva: gli uffici omologhi per funzioni comprendono uffici giudicanti e requirenti, senza che la distinzione tra uffici distrettuali e circondariali imponesse la diversa valutazione sostenuta dal ricorrente; non era irragionevole preferire l’esperienza del controinteressato quale titolare di un ufficio direttivo requirente rispetto a quella del ricorrente quale titolare di un ufficio semidirettivo requirente. Il periodo di reggenza di fatto presso la Procura di Reggio Calabria è stato ritenuto non provato. Il giudice ha ribadito che la valutazione comparativa del CSM è connotata da ampia discrezionalità e che il sindacato amministrativo resta limitato ai vizi formali o logici, senza estendersi all’opportunità della scelta. Il ricorrente è stato condannato alle spese, liquidate in complessivi € 2.000,00 oltre accessori per ciascuna delle altre parti.
Norme richiamate
art. 25 circ. CSM 28 luglio 2015, P-14858
Il conferimento degli incarichi direttivi richiede la valutazione comparativa del merito e delle attitudini dei candidati.
art. 6 circ. CSM 28 luglio 2015, P-14858
Individua gli indicatori generali delle attitudini rilevanti nella valutazione comparativa.
art. 17 circ. CSM 28 luglio 2015, P-14858
Individua gli indicatori specifici per gli uffici direttivi di primo grado, ai quali deve essere attribuito speciale rilievo.
artt. 26 e 27 circ. CSM 28 luglio 2015, P-14858
Disciplinano la valutazione comparativa degli indicatori attitudinali nel conferimento degli incarichi direttivi.
art. 37 circ. CSM 28 luglio 2015, P-14858
La censura è «di regola preclusiva al conferimento dell’ufficio» ove si riferisca a «fatti commessi nell’ultimo decennio».
La sanzione disciplinare della censura non costituisce un impedimento assoluto al conferimento dell’incarico; la preclusione opera di regola per fatti commessi nell’ultimo decennio, ferma la valutazione dell’organo di autogoverno.
art. 24, comma 3, circ. CSM 28 luglio 2015, P-14858
Consente il ricorso al criterio residuale dell’anzianità nella valutazione comparativa.
art. 8 circ. CSM 28 luglio 2015, P-14858
Rileva tra gli indicatori generali l’esercizio anche di funzioni giudicanti.
art. 11 circ. CSM 28 luglio 2015, P-14858
Rileva, ai fini attitudinali, la partecipazione al consiglio giudiziario quale componente e distingue le funzioni giudicanti da quelle requirenti.
art. 46-quinquies d.lgs. 5 aprile 2006, n. 160
La disposizione sull’audizione degli aspiranti non si applica ai procedimenti di nomina già avviati prima della sua entrata in vigore, quando la vacanza e la pubblicazione del posto siano anteriori e manchi una previsione legislativa espressa per i procedimenti in corso.
art. 25-bis d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109
La riabilitazione disciplinare intervenuta dopo la pubblicazione del posto non può essere utilizzata come elemento decisorio nella procedura di nomina, ma può costituire elemento esterno di conferma della non irragionevolezza della valutazione.
d.lgs. 28 marzo 2024, n. 44
Ha introdotto l’art. 46-quinquies del d.lgs. n. 160/2006, entrato in vigore dopo la vacanza e la pubblicazione del posto oggetto della procedura.
Massime di principio
- Nelle procedure di conferimento degli incarichi direttivi giudiziari, il CSM dispone di ampia discrezionalità nella valutazione comparativa di merito e attitudini; il sindacato del giudice amministrativo è limitato alla verifica dei vizi formali o logici e non può estendersi alla maggiore opportunità o convenienza della scelta.
- La valutazione comparativa per gli uffici direttivi di primo grado deve attribuire speciale rilievo agli indicatori attitudinali specifici previsti per tali uffici, ferma la possibilità di utilizzare il criterio residuale dell’anzianità quando previsto dalla disciplina applicabile.
- La sanzione disciplinare della censura non preclude automaticamente il conferimento di un incarico direttivo: la preclusione opera di regola quando i fatti sanzionati siano stati commessi nell’ultimo decennio, mentre negli altri casi il CSM deve valutare concretamente la rilevanza del precedente.
- L’omessa menzione di un precedente disciplinare nella proposta della commissione non determina, di per sé, carenza istruttoria quando risulti che la questione sia stata effettivamente esaminata e valutata nella discussione collegiale dell’organo deliberante.
- Una disciplina sopravvenuta relativa alle modalità di una procedura di nomina non si applica a un procedimento già avviato prima della sua entrata in vigore, se la legge non prevede espressamente l’applicazione ai procedimenti in corso; la pubblicazione del posto cristallizza le regole di funzionamento dell’iter.
- Nella comparazione delle esperienze direttive requirenti, la nozione di uffici omologhi per funzioni distingue le funzioni giudicanti da quelle requirenti, ma non impone necessariamente una separazione tra uffici distrettuali e circondariali; è quindi possibile attribuire maggiore rilievo all’esperienza maturata come titolare di un ufficio direttivo rispetto a quella svolta in un ufficio semidirettivo, se la scelta è logicamente motivata.
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