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Sentenza

Sentenza n. 10345/2026 - Roma, Sezione 4Q

per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, - del Decreto n. 0633056/2023 di Pubblicazione graduatoria definitiva consolidata del V Bando dei Programmi e dei progetti presentati nell'ambito dell'Avviso n. 0182458 del 22 aprile 2022 datato 15 novembre 2023 pubblicato il 12 gennaio 2024; - del verbale della Commissione di valutazione del 19 ottobre 2023 prot. 584063 del 20 ottobre 2023 recante la graduatoria definitiva dei progetti presentati mai comunicato; - della Circolare del 27 settembre 2023 prot. n. 0525180 con la quale il M.A.S.A.F. ha ritenuto necessario fornire chiarimenti in merito alle modalità di presentazione della proposta definitiva di Contratto di Filiera di cui all'art. 10 dell'Avviso n. 182458 del 22 aprile 2022, modificato con Avviso n. 324752 del 21 luglio 2022; - delle schede di valutazione relative al programma presentato dalla ricorrente mai rese ostensibili dal Ministero anche all'esito dell''accesso agli atti formulato; - del Decreto Dirigenziale n. 342515 del 30 giugno 2023 con il quale è stata approvata la graduatoria, qualificata come provvisoria, dei relativi programmi allegata al predetto decreto, che ha collocato quello presentato dal ricorrente alla posizione n. 187 con attribuzione di un punteggio di 82,86; - del verbale unico di valutazione recante protocollo n. 340824 del 30 giugno 2023 contenente gli esiti di tutte le sedute di valutazione nonché la proposta di graduatoria provvisoria (doc. 4); - della nota interna sottoscritta in data 28 giugno 2023 dal Presidente della Commissione di Valutazione Dr. Pietro Gasparri con la quale è stato trasmesso il verbale unico comprensivo di tutte le sedute di valutazione della commissione; - della nota prot. 0211227 del 19 aprile 2023 adottata dal M.A.S.A.F. all'esito dell'invio della documentazione integrativa richiesta; - dell'Avviso n. 182458 del 22 aprile 2022 come modificato dall'Avviso n. 324752 del 21 luglio 2022 recante le caratteristiche, le modalità e le forme per la presentazione delle domande di accesso ai contratti di filiera e le modalità di erogazione delle agevolazioni di cui al D.M. n. 673777 del 22 dicembre 2021 e in particolare con espressa impugnativa dell'art. 9 recante i criteri di valutazione dei programmi e le modalità di pubblicazione della graduatoria e di presentazione delle istanze di riesame; - e per quanto possa occorrere del D.M. n. 673777 del 22 dicembre 2021; - nonché di ogni altro atto a qualsiasi titolo presupposto, connesso e conseguente anche se non conosciuto.

Giustizia amministrativa202402369

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria definitiva e consolidata del V Bando per i Contratti di Filiera, con collocazione del programma in posizione non immediatamente finanziabile, nonché gli atti presupposti e le valutazioni di punteggio

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

La società ricorrente aveva presentato un programma nell'ambito dell'Avviso pubblico del 22 aprile 2022, modificato il 21 luglio 2022, per l'accesso ai benefici previsti dal decreto ministeriale del 22 dicembre 2021. Il programma era stato collocato al 187° posto, con 82,86 punti, mentre risultavano inizialmente finanziabili soltanto i primi 39 beneficiari. La ricorrente ha dedotto: la violazione delle garanzie partecipative e dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990, per l'omessa esplicitazione dei criteri e del percorso logico seguiti nell'attribuzione dei punteggi e per la mancata risposta all'istanza di riesame; la violazione della lex specialis, sostenendo che il decreto di pubblicazione della graduatoria avrebbe introdotto termini procedimentali nuovi e diversi da quelli previsti dall'Avviso; la violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990, il difetto di motivazione, il difetto di istruttoria, lo sviamento, l'illogicità e l'irragionevolezza del sistema di valutazione, ritenuto fondato su parametri generici e tali da attribuire alla Commissione un'eccessiva discrezionalità; infine, l'erroneità concreta della valutazione del programma, cui sarebbe spettato un punteggio di 96 punti anziché quello attribuito. La domanda comprendeva anche l'accertamento del maggior punteggio e l'adozione delle conseguenti misure.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., senza esaminare nel merito le censure rivolte contro la graduatoria e gli atti presupposti. Nel corso del giudizio, a seguito dell'incremento delle risorse e dello scorrimento della graduatoria, la società è stata invitata a presentare la propria proposta e ha infine sottoscritto il Contratto di Filiera, ottenendo il correlato beneficio economico. Il giudice ha ritenuto che tale risultato avesse integralmente soddisfatto la pretesa sostanziale azionata e che la ricorrente non potesse conseguire ulteriore utilità concreta dall'eventuale annullamento degli atti impugnati. Le spese di lite sono state compensate in ragione della complessità delle questioni e del comportamento processuale delle parti.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    eventuale pronuncia di merito quando, nel corso del giudizio, la pretesa del ricorrente risulta pienamente soddisfatta

    La cessazione della materia del contendere richiede il pieno soddisfacimento extragiudiziale della pretesa originaria e il conseguimento del bene della vita, tale da rendere inutile la prosecuzione del processo.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La norma è stata invocata dalla ricorrente con riferimento alle garanzie partecipative, ma non è stata esaminata nel merito per la cessazione della materia del contendere.

  • art. 3 l. 241/1990

    La norma è stata invocata con riferimento all'obbligo di motivazione, ma il relativo motivo non è stato deciso nel merito.

  • art. 97 Cost.

    La norma è stata invocata in relazione ai principi di buon andamento e trasparenza, senza esame nel merito.

  • art. 9 dell'Avviso pubblico del 22 aprile 2022

    La disposizione, relativa ai criteri di valutazione, alla graduatoria e alle istanze di riesame, è stata impugnata ma non scrutinata nel merito.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a. presuppone il pieno soddisfacimento, per fatto dell'amministrazione e in via extragiudiziale, della pretesa sostanziale azionata in giudizio.
  • Il conseguimento del bene della vita cui aspira il ricorrente rende inutile la prosecuzione del processo quando dall'eventuale annullamento dell'atto impugnato non possa derivare alcuna ulteriore utilità concreta.
  • La sottoscrizione del contratto e il riconoscimento del beneficio economico richiesto nell'ambito di una procedura di finanziamento integrano, in presenza degli altri elementi del caso concreto, il pieno soddisfacimento della pretesa e giustificano la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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