Cassazione Penale, Sentenza n. 51599/2023 del 29/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello che, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato l'intervenuta prescrizione per il reato associativo (art. 416 c.p.) e ha confermato la responsabilità penale per plurimi furti aggravati. Il ricorso articolava cinque motivi comuni: 1) nullità per trascrizione dell'originario capo di imputazione (art. 624 bis invece che 624); 2–3) inutilizzabilità delle dichiarazioni rese in incidente probatorio da Diego Massaro perché, secondo la difesa, questi non era assistito dal difensore (art. 210 c.p.p. e disciplina sulle dichiarazioni etero-accusatorie); 4) vizio di motivazione e carenza di indizi gravi, precisi e concordanti, critica della valutazione delle intercettazioni e della descrizione della provenienza illecita delle sonde; 5) violazione degli artt. 82 comma 2 e 523 c.p.p. per aver confermato le statuizioni civili nonostante le parti civili non avessero depositato conclusioni scritte in appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto: il primo motivo manifestamente infondato perché il giudice può cambiare la qualificazione giuridica del fatto (art. 521 c.p.p.) e la nuova qualificazione era più favorevole; i motivi relativi all'incidente probatorio infondati in quanto le eventuali formalità carenti riguardano la tutela del dichiarante e non ne impediscono l'utilizzabilità nei confronti di terzi (richiamate le norme sull'incidente probatorio, art. 403 c.p.p., art. 197‑bis e art. 64 comma 3 bis); le censure sulla valutazione probatoria sono inammissibili in Cassazione perché chiedono una rivalutazione del merito; la conferma dell'aggravante e delle statuizioni civili è giustificata dalle massime di esperienza e dal principio di immanenza della costituzione di parte civile (art. 76 c.p.p.). Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e a versare ciascuno 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 521 cod. proc. pen.
Il giudice può dare al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nel capo di imputazione; la diversa qualificazione non comporta nullità della sentenza, specie se più favorevole all'imputato.
art. 546, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Richiamata dalla difesa per lamentare difetto dei requisiti della sentenza; la Corte ha ritenuto però applicabile l'art. 521 che consente diversa qualificazione del fatto.
art. 210 cod. proc. pen.
Regola l'assistenza del difensore nelle fasi cautelari/interrogatorie; la Corte ha chiarito che la mancanza di assistenza può incidere sulla posizione del dichiarante, ma non determina automaticamente l'inutilizzabilità delle sue dichiarazioni nei confronti di terzi.
art. 403 cod. proc. pen.
Le prove acquisite con incidente probatorio sono utilizzabili nei confronti degli imputati i cui difensori hanno partecipato alla loro assunzione; la Corte ha ritenuto dalla fonoregistrazione la presenza dei difensori, rendendo utilizzabili le dichiarazioni.
art. 64, comma 3 bis cod. proc. pen.
Prevede l'avvertimento da dare all'interrogato le cui dichiarazioni concernono responsabilità di altri; l'assenza di contestazione specifica sul mancato avvertimento ha reso ininfluente la censura dei ricorrenti.
art. 197 bis, comma 5 cod. proc. pen.
Stabilisce l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da imputati nei procedimenti connessi nei confronti della persona che le ha rese; la Corte ha ricordato che tale inutilizzabilità opera nei confronti del dichiarante, non automaticamente nei confronti di terzi.
art. 191 cod. proc. pen.
Norma sulle nullità: l'inutilizzabilità di una prova si configura solo se la prova è stata assunta in violazione dei divieti stabiliti dalla legge; formalità omesse non sempre comportano inutilizzabilità erga alios.
art. 192 cod. proc. pen.
Regola la valutazione degli indizi e delle prove; la Corte di Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella rivalutazione degli elementi probatori salvo vizi di motivazione manifesti, illogicità o contraddittorietà.
art. 61 n. 7 cod. pen.
Aggravante per aver cagionato interruzione del servizio o maggior danno; la Corte ha ritenuto applicabile l'aggravante sulla base di massime di esperienza circa la necessità di riprogrammare prestazioni e acquistare apparecchiature in urgenza.
art. 82 comma 2 e art. 523 cod. proc. pen.
L'art. 82 comma 2 limita la revoca implicita della costituzione di parte civile ai casi espressamente previsti (omessa presentazione delle conclusioni nel dibattimento di primo grado ai sensi dell'art. 523); il principio di immanenza (art. 76 c.p.p.) rende la costituzione di parte civile efficace in ogni stato e grado del processo salvo revoca espressa.
art. 616 cod. proc. pen.
Consente l'applicazione di somme a favore della Cassa delle ammende per ricorsi infondati o presentati con colpa; la Corte ha imposto un versamento di 3.000,00 euro a carico di ciascun ricorrente.
Massime di principio
- Il giudice può riconoscere una diversa qualificazione giuridica del fatto rispetto al capo di imputazione (art. 521 c.p.p.); tale mutamento non determina di per sé nullità della sentenza, soprattutto se più favorevole all'imputato.
- Le dichiarazioni rese in incidente probatorio da persone imputate in procedimento connesso possono essere utilizzate nei confronti di terzi anche se vi sono carenze formali relative all'assistenza del difensore, poiché tali carenze tutelano primariamente la posizione del dichiarante e non impediscono automaticamente l'utilizzabilità erga alios (art. 197‑bis, art. 403, art. 64).
- La Corte di Cassazione esercita un sindacato di legittimità incentrato sulla presenza, completezza e logicità della motivazione; non può rivedere i fatti e la valutazione probatoria compiuta dal giudice di merito salvo vizi manifesti, illogicità o contraddittorietà.
- L'aggravante per danno al servizio (art. 61 n.7) può essere riconosciuta sulla base di massime di esperienza riguardo all'interruzione o all'inefficacia dell'attività sanitaria, purché la motivazione non sia apodittica.
- La costituzione di parte civile ha effetto in ogni stato e grado del processo (principio di immanenza, art. 76 c.p.p.); la revoca implicita opera solo nelle ipotesi tassative previste dalla legge, quindi l'assenza di conclusioni in appello non significa automaticamente perdita degli effetti della costituzione.
- La mancata osservanza di alcune formalità procedurali non sempre determina l'inutilizzabilità della prova nei confronti di terzi; occorre verificare se si è trattato di una violazione di divieti assoluti o di semplice inosservanza di formalità a tutela di interessi della sola persona.
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