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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/1992

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1992 della Commissione del 2 dicembre 2020 che modifica il regolamento (CE) n. 474/2006 per quanto riguarda l’elenco dei vettori aerei soggetti a divieto operativo o a restrizioni operative all’interno dell’Unione (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32020R1992

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna l’elenco UE dei vettori aerei sottoposti a divieto o restrizioni operative, sostituendo integralmente gli allegati A e B del regolamento (CE) n. 474/2006. La Commissione, sulla base delle informazioni fornite da Stati membri, EASA, paesi terzi e organizzazioni internazionali, conferma la permanenza di numerosi vettori nell’elenco e non introduce modifiche per alcuni paesi monitorati, tra cui Bielorussia, Repubblica dominicana, Kazakhstan, Moldova, Pakistan e Russia. Il provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è immediatamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Aggiornamento dell’elenco UE dei vettori aerei soggetti a divieto operativo o a restrizioni operative, mediante sostituzione degli allegati del regolamento (CE) n. 474/2006.

Ambito di applicazione

Si applica a tutti gli Stati membri dell’Unione europea ed è direttamente applicabile. Riguarda i vettori aerei certificati da autorità di paesi terzi inclusi nell’elenco di cui al regolamento (CE) n. 474/2006, distinguendo tra vettori soggetti a divieto operativo nell’Unione (allegato A) e vettori soggetti a restrizioni operative nell’Unione (allegato B). Incide anche sull’operatività dei vettori dell’Unione solo indirettamente, in quanto richiama attività di sorveglianza, ispezioni di rampa e misure di monitoraggio. Non modifica il quadro generale del regolamento (CE) n. 2111/2005, ma ne attua l’aggiornamento periodico dell’elenco sulla base delle informazioni tecniche e di sicurezza raccolte.

Aggiornamento dell’elenco UE dei vettori aerei soggetti a divieto operativo o a restrizioni operative

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1992 della Commissione modifica il regolamento (CE) n. 474/2006, che contiene l’elenco comunitario dei vettori aerei sottoposti a divieto operativo o a restrizioni operative nell’Unione. L’intervento è adottato nell’ambito del regolamento (CE) n. 2111/2005 e si fonda sulle informazioni raccolte da Stati membri, EASA, paesi terzi, organizzazioni internazionali ed Eurocontrol, oltre che sui risultati di valutazioni tecniche, ispezioni di rampa e consultazioni con le autorità aeronautiche interessate.

Contesto normativo e finalità

La Commissione richiama il sistema previsto dal regolamento (CE) n. 2111/2005, che consente di istituire e aggiornare l’elenco UE dei vettori aerei da sottoporre a misure restrittive per ragioni di sicurezza. Il regolamento 2020/1992 è un atto di esecuzione che aggiorna periodicamente tale elenco alla luce dell’evoluzione delle condizioni di sicurezza nei paesi terzi e delle verifiche effettuate dall’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea (EASA) e dagli Stati membri.

Ambito delle verifiche e metodo di valutazione

La Commissione descrive un processo basato su consultazioni, condivisione documentale e possibilità per i vettori interessati di presentare osservazioni scritte e orali dinanzi alla Commissione e al comitato per la sicurezza aerea dell’UE. Vengono inoltre valorizzati:

  • le valutazioni tecniche EASA sui vettori di paesi terzi (TCO) svolte ai sensi del regolamento (UE) n. 452/2014;
  • i risultati delle ispezioni di rampa SAFA nell’ambito del regolamento (UE) n. 965/2012;
  • i progetti di assistenza tecnica verso i paesi terzi interessati;
  • le informazioni fornite da Eurocontrol sulle funzioni di allarme SAFA e TCO.

Valutazioni per singoli paesi e conclusioni della Commissione

Bielorussia

Per i vettori certificati in Bielorussia la Commissione evidenzia un dialogo tecnico con il Dipartimento dell’Aviazione della Bielorussia (AD-BLR) e prende atto di un piano d’azione correttivo e di misure organizzative e di sorveglianza adottate. Pur esistendo alcune carenze da correggere, la Commissione ritiene che non siano sufficienti per includere tali vettori nell’allegato A. Gli Stati membri devono comunque mantenere alta priorità nelle ispezioni di rampa dei vettori certificati in Bielorussia.

Repubblica dominicana

La visita di valutazione in loco dell’Unione svolta nel gennaio 2020 ha evidenziato carenze nel sistema di sorveglianza dell’Istituto dominicano dell’aviazione civile (IDAC), ma non problemi immediati di sicurezza. La Commissione rileva progressi nell’attuazione del piano d’azione correttivo e conclude che non vi sono motivi per modificare l’elenco. Restano raccomandate ispezioni di rampa prioritarie.

Kazakhstan

A seguito di consultazioni avviate per il calo della sorveglianza della sicurezza, la Commissione valuta positivamente gli sforzi dell’Amministrazione per l’aviazione del Kazakhstan (AAK) e del Comitato per l’aviazione civile (CAC KZ), compresa la riorganizzazione funzionale e l’intenzione di effettuare una visita di valutazione in loco dell’Unione. Nonostante ciò, allo stato non vi sono motivi per modificare l’elenco; restano indicate ispezioni di rampa prioritarie.

Moldova

Nel 2019 i vettori moldavi, salvo Air Moldova, Fly One e Aerotranscargo, sono stati inseriti nell’allegato A. Nel 2020 la Commissione constata progressi della CAAM nel piano correttivo, ma ritiene che non vi siano ancora prove sufficienti per revocare le restrizioni operative. Le informazioni dovranno essere verificate, preferibilmente tramite una visita di valutazione in loco dell’Unione.

Pakistan

Dopo la rivelazione, nel giugno 2020, di numerose licenze di pilota ottenute fraudolentemente, l’EASA ha sospeso le autorizzazioni TCO di Pakistan International Airlines e Vision Air. Le consultazioni con la PCAA e le riunioni tecniche mostrano l’avvio di misure correttive, tra cui revoca o sospensione delle licenze fraudolente e nuove norme aeronautiche, ma la sorveglianza SMS è ancora in una fase iniziale. Anche per il Pakistan non vengono modificati gli allegati, ferma restando la necessità di monitoraggio e ispezioni di rampa.

Russia

Per i vettori certificati in Russia la Commissione, insieme a EASA e alle autorità nazionali, continua il monitoraggio della sicurezza e riscontra, dalle ispezioni SAFA, l’assenza di carenze significative o ricorrenti. Non vi sono quindi motivi per includere tali vettori nell’elenco; tuttavia gli Stati membri devono mantenere priorità nelle ispezioni di rampa di alcuni vettori russi.

Contenuto degli allegati

Allegato A: divieto operativo

L’allegato A elenca i vettori soggetti a divieto operativo nell’Unione. Vi figurano, tra gli altri, vettori di Venezuela, Suriname, Iran, Iraq, Nigeria, Zimbabwe, Afghanistan, Angola, Armenia, Repubblica del Congo, Repubblica democratica del Congo, Gibuti, Guinea equatoriale, Eritrea, Kirghizistan, Liberia, Libia, Moldova, Nepal, São Tomé e Príncipe, Sierra Leone e Sudan. Per alcuni Stati l’elenco copre tutti i vettori certificati dall’autorità competente, con eccezioni specifiche indicate nel testo.

Allegato B: restrizioni operative

L’allegato B elenca i vettori soggetti a restrizioni operative nell’Unione. In particolare:

  • Air Service Comores è soggetta a restrizioni sulla flotta, con eccezione del LET 410 UVP e del velivolo D6-CAM;
  • Iran Air è soggetta a restrizioni per gli aeromobili Fokker F100 e Boeing B747;
  • Air Koryo è soggetta a restrizioni per l’intera flotta, salvo due aeromobili TU-204 e specifiche marche di immatricolazione.

Regola sul wet lease

Una nota comune agli allegati prevede che i vettori inseriti negli allegati A o B possano esercitare diritti di traffico se utilizzano aeromobili presi a noleggio con equipaggio da un vettore non soggetto a divieto operativo, purché siano rispettate tutte le norme di sicurezza applicabili. Si tratta di una deroga operativa rilevante in concreto per la pianificazione commerciale delle compagnie interessate.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 dispone che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro, con effetto immediato in ragione delle esigenze di sicurezza richiamate dalla Commissione.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell’elenco dei vettori aerei a rischio

L’articolo 1 sostituisce integralmente l’allegato A e l’allegato B del regolamento (CE) n. 474/2006 con i testi contenuti negli allegati I e II del regolamento di esecuzione. L’effetto è l’aggiornamento dell’elenco UE dei vettori soggetti rispettivamente a divieto operativo e a restrizioni operative.

Mantenimento e revisione delle valutazioni per singoli paesi

I considerando motivano il mantenimento o l’aggiornamento dell’elenco sulla base delle consultazioni e delle valutazioni svolte con le autorità di Bielorussia, Repubblica dominicana, Kazakhstan, Moldova, Pakistan e Russia. Per tali paesi la Commissione conclude, allo stato, che non vi sono motivi per modificare l’elenco, pur richiedendo il proseguimento delle ispezioni di rampa e del monitoraggio.

Divieti operativi e restrizioni operative negli allegati

L’allegato A elenca i vettori aerei soggetti a divieto operativo nell’Unione, con eccezioni puntuali per alcuni vettori o, in taluni casi, per tutti i vettori certificati da specifiche autorità nazionali. L’allegato B elenca i vettori soggetti a restrizioni operative, limitando l’operatività a determinati tipi di aeromobile o a specifici aeromobili identificati.

Possibilità di wet lease

La nota comune agli allegati prevede che i vettori inclusi negli allegati A e B possano esercitare i diritti di traffico se utilizzano aeromobili presi a noleggio con equipaggio (wet-leased) da un vettore non soggetto a divieto operativo, a condizione che siano rispettate tutte le pertinenti norme di sicurezza.

Entrata in vigore immediata

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il considerando 60 sottolinea che, per ragioni di sicurezza e tutela dei passeggeri, le decisioni di aggiornamento dell’elenco devono essere pubblicate ed entrare in vigore immediatamente dopo l’adozione.

Come è indicizzato

Materietrasporto aereosicurezza aerearelazioni esternemercato interno

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