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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/1823

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1823 della Commissione del 2 dicembre 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 234/2011 che attua il regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32020R1823

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il regolamento (UE) n. 234/2011 per allinearlo alle modifiche introdotte dal regolamento (UE) 2019/1381 in materia di trasparenza, sostenibilità dell’analisi del rischio, notifica degli studi e trattamento delle informazioni riservate. Vengono precisati il contenuto delle domande, i documenti da allegare, il controllo di validità da parte della Commissione e il possibile coinvolgimento dell’EFSA in tale verifica. Sono inoltre aggiornati il contenuto del parere dell’Autorità e i modelli di lettera di accompagnamento per additivi, enzimi e aromi alimentari. L’applicazione decorre dal 27 marzo 2021 per le domande presentate da quella data.

Modifica le regole procedurali per la presentazione e la valutazione delle domande di autorizzazione di additivi, enzimi e aromi alimentari, adeguandole alle nuove norme UE su trasparenza, notifica degli studi e riservatezza.

Ambito di applicazione

Si applica alle domande di aggiornamento degli elenchi dell’Unione relativi ad additivi alimentari, enzimi alimentari e aromi alimentari, nonché agli ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti, presentate alla Commissione nell’ambito del regolamento (CE) n. 1331/2008 e della relativa disciplina settoriale (regolamenti (CE) n. 1332/2008, n. 1333/2008 e n. 1334/2008). Riguarda richiedenti, loro rappresentanti nell’Unione, Commissione e Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA). Si applica dal 27 marzo 2021 alle domande presentate da tale data; è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Restano rilevanti, per quanto richiamate, le regole sulla notifica degli studi e sulla riservatezza del regolamento (CE) n. 178/2002, come modificato dal regolamento (UE) 2019/1381.

Modifica delle procedure per l’autorizzazione di additivi, enzimi e aromi alimentari

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1823 adegua il regolamento (UE) n. 234/2011 al nuovo quadro di trasparenza e sostenibilità dell’analisi del rischio introdotto dal regolamento (UE) 2019/1381. L’intervento riguarda la struttura delle domande, il controllo di validità, la notifica degli studi, la gestione della riservatezza e il contenuto dei pareri dell’EFSA, in coerenza con il regolamento (CE) n. 1331/2008 e con le discipline settoriali sugli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari.

Ambito e finalità dell’intervento

La modifica si colloca nel sistema uniforme di autorizzazione previsto per gli aggiornamenti degli elenchi dell’Unione relativi a sostanze ammesse nel settore alimentare. I considerando evidenziano che il regolamento (UE) 2019/1381 ha introdotto nuovi obblighi di notifica degli studi, regole sulla divulgazione anticipata dei dati scientifici e procedure specifiche per le richieste di riservatezza, rendendo necessario un adeguamento del regolamento (UE) n. 234/2011.

Contenuto della domanda e documentazione richiesta

L’articolo 2, come sostituito, specifica che la domanda deve comprendere:

  • la lettera di accompagnamento;
  • il fascicolo tecnico;
  • una sintesi dettagliata;
  • una sintesi pubblica.

Il fascicolo tecnico deve contenere i dati amministrativi, le informazioni scientifiche per la valutazione e la gestione del rischio e le informazioni relative alla notifica degli studi ai sensi dell’articolo 32 ter del regolamento (CE) n. 178/2002. La sintesi del fascicolo deve includere una dichiarazione motivata che attesti la conformità dell’uso del prodotto alle condizioni previste, a seconda del caso, dall’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1332/2008, dagli articoli 6, 7 e 8 del regolamento (CE) n. 1333/2008, oppure dall’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1334/2008. La sintesi pubblica non può contenere informazioni coperte da richiesta di riservatezza.

Presentazione elettronica e formati standard di dati

L’articolo 3 prevede che, prima dell’adozione dei formati standard di dati di cui all’articolo 39 septies del regolamento (CE) n. 178/2002, la domanda sia presentata tramite il sistema elettronico della Commissione in un formato che consenta download, stampa e ricerca dei documenti. Dopo l’adozione di tali formati standard, la presentazione deve avvenire conformemente agli stessi. Il richiedente deve inoltre seguire la guida pratica messa a disposizione dalla Commissione.

Riservatezza e studi a sostegno della domanda

L’articolo 4 integra i dati amministrativi e documentali richiesti. In caso di richiesta di trattamento riservato, il richiedente deve presentare un elenco delle parti da trattare riservatamente, accompagnato da una giustificazione verificabile che dimostri in che modo la divulgazione potrebbe arrecare un danno significativo ai suoi interessi. In aggiunta, deve essere fornito un elenco degli studi a sostegno della domanda, con indicazioni atte a dimostrare il rispetto dell’obbligo di notifica previsto dall’articolo 32 ter del regolamento (CE) n. 178/2002.

Verifica di validità da parte della Commissione e ruolo dell’EFSA

Il nuovo articolo 12 disciplina in modo più dettagliato la fase preliminare di esame. La Commissione verifica senza indugio:

  • se il prodotto rientra nel campo di applicazione della pertinente legislazione alimentare settoriale;
  • se la domanda contiene tutti gli elementi richiesti dal capo II;
  • se sono rispettate le prescrizioni dell’articolo 32 ter del regolamento (CE) n. 178/2002.

La Commissione può consultare l’EFSA sull’adeguatezza dei dati ai fini della valutazione del rischio e sulla conformità all’obbligo di notifica degli studi. L’EFSA deve esprimere il proprio parere entro 30 giorni lavorativi. Se la Commissione considera la domanda valida, il periodo di valutazione decorre dalla data di ricevimento della risposta dell’EFSA; per l’istituzione dell’elenco UE degli enzimi alimentari, tuttavia, non si applica la regola generale di cui all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008, per effetto del rinvio contenuto nel regolamento (CE) n. 1332/2008.

La Commissione può inoltre chiedere al richiedente informazioni supplementari su questioni di validità, indicando il termine per trasmetterle; per alcune domande di autorizzazione degli enzimi alimentari, tale termine è stabilito con il richiedente. La domanda non è valida se:

  • non rientra nella disciplina settoriale pertinente;
  • non contiene tutti gli elementi del capo II;
  • non è conforme all’articolo 32 ter del regolamento (CE) n. 178/2002;
  • l’EFSA ritiene inadeguati i dati per la valutazione dei rischi.

In tal caso la Commissione informa richiedente, Stati membri ed EFSA indicando i motivi della mancata validità. È però prevista una deroga: la domanda può essere comunque ritenuta valida anche se mancano alcuni elementi del capo II, purché il richiedente fornisca una giustificazione adeguata per ciascun elemento mancante, nel rispetto dell’articolo 32 ter, paragrafi 4 e 5, del regolamento (CE) n. 178/2002.

Parere dell’EFSA e risultati delle consultazioni pubbliche

L’articolo 13 è integrato con l’obbligo di includere nel parere dell’EFSA anche i risultati delle consultazioni effettuate nel corso della valutazione del rischio, quando svolte ai sensi dell’articolo 32 quater, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 178/2002. Ciò rafforza la trasparenza del processo e l’informazione disponibile nella fase scientifica della procedura.

Modelli allegati e indicazioni operative

L’allegato è sostituito con nuovi modelli di lettera di accompagnamento distinti per:

  • additivi alimentari;
  • enzimi alimentari;
  • aromi alimentari.

I modelli richiedono l’indicazione del tipo di domanda, del nome della sostanza o del materiale di base, degli identificativi tecnici pertinenti e delle categorie alimentari e dei livelli d’uso richiesti. Tra gli allegati espressamente previsti figurano il fascicolo completo, la sintesi pubblica, la sintesi dettagliata, l’elenco delle parti per le quali si chiede la riservatezza con motivazione verificabile, l’elenco degli studi e delle informazioni relative alla notifica degli studi e la copia dei dati amministrativi del richiedente.

Entrata in vigore e decorrenza

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le nuove disposizioni si applicano dal 27 marzo 2021 alle domande presentate alla Commissione da tale data, in coincidenza con l’applicazione del regolamento (UE) 2019/1381. Il testo è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Aggiornamento del contenuto della domanda

L’articolo 2 del regolamento (UE) n. 234/2011 è modificato per chiarire che la domanda si compone di lettera, fascicolo tecnico, sintesi dettagliata e sintesi pubblica. Il fascicolo tecnico deve includere i dati amministrativi, i dati necessari per la valutazione e la gestione del rischio e le informazioni sulla notifica degli studi ai sensi dell’articolo 32 ter del regolamento (CE) n. 178/2002. La sintesi del fascicolo deve contenere una dichiarazione motivata di conformità alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1332/2008, n. 1333/2008 o n. 1334/2008, a seconda del caso, e la sintesi pubblica non può includere informazioni oggetto di richiesta di trattamento riservato.

Formato elettronico e formati standard di dati

L’articolo 3 è sostituito per prevedere che, prima dell’adozione dei formati standard di dati ai sensi dell’articolo 39 septies del regolamento (CE) n. 178/2002, la domanda sia presentata tramite il sistema elettronico della Commissione in formato elettronico scaricabile, stampabile e ricercabile; dopo tale adozione, la presentazione deve avvenire conformemente ai formati standard di dati. Il richiedente deve inoltre seguire la guida pratica pubblicata dalla Commissione.

Nuovi dati amministrativi e studi allegati

L’articolo 4 è modificato per richiedere, in caso di domanda di trattamento riservato, un elenco delle parti da trattare in modo riservato con giustificazione verificabile del rischio di danno significativo agli interessi del richiedente. È inoltre richiesto un elenco degli studi presentati a sostegno della domanda, con informazioni che dimostrino la conformità all’articolo 32 ter del regolamento (CE) n. 178/2002.

Verifica di validità della domanda

Il nuovo articolo 12 stabilisce che la Commissione, al ricevimento della domanda, verifica senza indugio se il prodotto rientra nell’ambito della legislazione settoriale, se la domanda contiene tutti gli elementi del capo II e se soddisfa le prescrizioni dell’articolo 32 ter del regolamento (CE) n. 178/2002. La Commissione può consultare l’EFSA sia sull’adeguatezza dei dati per la valutazione del rischio sia sulla conformità all’obbligo di notifica degli studi; l’EFSA deve rispondere entro 30 giorni lavorativi. Se la domanda è ritenuta valida, il periodo di valutazione decorre dalla risposta dell’EFSA; per gli enzimi alimentari oggetto dell’elenco UE non si applica la regola generale di cui all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008. La Commissione può chiedere informazioni aggiuntive sulla validità e fissare un termine, mentre per alcune domande sugli enzimi il termine è stabilito con il richiedente. La domanda non è valida se non rientra nella disciplina applicabile, se manca di elementi essenziali, se non rispetta l’articolo 32 ter del regolamento (CE) n. 178/2002 o se l’EFSA ritiene inadeguati i dati; è però possibile dichiararla valida anche con elementi mancanti, se il richiedente fornisce una giustificazione adeguata per ciascuna lacuna, nei limiti dell’articolo 32 ter, paragrafi 4 e 5.

Parere dell’EFSA e consultazioni pubbliche

All’articolo 13 è aggiunta la previsione che il parere dell’Autorità includa anche i risultati delle consultazioni effettuate durante il processo di valutazione del rischio conformemente all’articolo 32 quater, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 178/2002.

Modello aggiornato delle lettere di accompagnamento

L’allegato è sostituito con nuovi modelli di lettera di accompagnamento per domande di autorizzazione di additivi, enzimi e aromi alimentari. I modelli prevedono specifiche indicazioni sul tipo di domanda, sui dati identificativi del prodotto, sui livelli d’uso richiesti e sugli allegati obbligatori, inclusi fascicolo completo, sintesi pubblica, sintesi dettagliata, elenco delle parti riservate, elenco degli studi e informazioni sulla notifica degli studi, nonché i dati amministrativi del richiedente.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Si applica dal 27 marzo 2021 alle domande presentate alla Commissione a decorrere da tale data. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentareadditivi alimentarienzimi alimentariaromi alimentaritrasparenza e procedura amministrativa

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