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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/1822

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1822 della Commissione del 2 dicembre 2020 che autorizza l’immissione sul mercato della biomassa di lievito (Yarrowia lipolytica) al cromo quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32020R1822

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento autorizza, a seguito della valutazione scientifica dell’EFSA, la biomassa di lievito Yarrowia lipolytica arricchita di cromo come nuovo alimento ai sensi del regolamento (UE) 2015/2283. L’autorizzazione è circoscritta agli integratori alimentari e prevede condizioni d’uso, requisiti di etichettatura e specifiche tecniche dettagliate. Il testo modifica inoltre il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470, aggiornando l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati.

Autorizza l’immissione sul mercato, come nuovo alimento, della biomassa di lievito (Yarrowia lipolytica) arricchita di cromo e modifica l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori alimentari che immettono sul mercato dell’Unione la biomassa di lievito (Yarrowia lipolytica) al cromo, limitatamente all’uso in integratori alimentari ai sensi della direttiva 2002/46/CE, esclusi gli integratori destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia. L’autorizzazione vale per la popolazione in generale di età superiore a 3 anni, con livelli di impiego differenziati per i bambini da 3 a 9 anni e per i soggetti dai 10 anni in su, inclusi adolescenti e adulti. Il regolamento si applica direttamente in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Biomassa di lievito (Yarrowia lipolytica) al cromo come nuovo alimento

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1822 della Commissione autorizza l’immissione sul mercato dell’Unione della biomassa di lievito Yarrowia lipolytica arricchita di cromo quale nuovo alimento, ai sensi del regolamento (UE) 2015/2283. Il provvedimento si fonda sul parere scientifico favorevole dell’EFSA, che ha ritenuto il prodotto sicuro negli usi e ai livelli proposti per la popolazione in generale di età superiore a 3 anni.

Contesto normativo e iter di autorizzazione

Il regolamento ricorda che, ai sensi del regolamento (UE) 2015/2283, soltanto i nuovi alimenti autorizzati e inseriti nell’elenco dell’Unione possono essere immessi sul mercato. L’elenco è stato istituito con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470. Prima dell’adozione del presente atto, la biomassa di lievito Yarrowia lipolytica era già stata autorizzata con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/760, ma senza l’arricchimento di cromo. La domanda per la versione arricchita di cromo è stata presentata da Skotan SA il 22 agosto 2018; la Commissione ha consultato l’EFSA il 18 febbraio 2019 e l’Autorità ha adottato il proprio parere il 23 gennaio 2020.

Ambito di applicazione e destinatari

L’autorizzazione riguarda esclusivamente l’uso del nuovo alimento negli integratori alimentari definiti dalla direttiva 2002/46/CE, con esclusione degli integratori destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia. L’allegato distingue due fasce di utilizzo: bambini tra 3 e 9 anni, per i quali è ammesso un massimo di 2 g al giorno, e soggetti dai 10 anni in su, inclusi adolescenti e adulti, per i quali il massimo sale a 4 g al giorno. I corrispondenti apporti di cromo indicati sono pari, rispettivamente, a 46 μg/giorno e 92 μg/giorno.

Condizioni d’uso e requisiti di etichettatura

La nuova voce inserita nella tabella 1 dell’allegato al regolamento (UE) 2017/2470 stabilisce che la denominazione da usare in etichetta è "biomassa di lievito (Yarrowia lipolytica) al cromo". Per gli integratori alimentari che la contengono deve essere riportata un’avvertenza di non idoneità per i lattanti e i bambini nella prima infanzia; il testo dell’avvertenza va adattato in funzione della fascia di età destinataria, con espresso richiamo anche ai bambini di età compresa tra 3 e 9 anni.

Specifiche tecniche del nuovo alimento

La tabella 2 dell’allegato contiene le specifiche di composizione e qualità del nuovo alimento. Esso è descritto come biomassa di lievito Yarrowia lipolytica al cromo essiccata e uccisa col calore, ottenuta mediante fermentazione in presenza di cloruro di cromo, seguita da purificazione e trattamento termico finalizzati a garantire l’assenza di cellule vitali. Sono previsti limiti analitici e microbiologici, tra cui: cromo totale 18–23 μg/g, cromo VI inferiore a 10 μg/kg (limite di rilevazione), proteine 40–50 g/100 g, fibre 24–32 g/100 g, zuccheri inferiori a 2 g/100 g, grassi 6–12 g/100 g, ceneri totali ≤ 15%, acqua ≤ 5% e sostanza secca ≥ 95%.

Contaminanti, criteri microbiologici e controlli

Il regolamento fissa inoltre limiti per i metalli pesanti: piombo ≤ 3,0 mg/kg, cadmio ≤ 1,0 mg/kg, mercurio ≤ 0,1 mg/kg. Sul piano microbiologico, la conta dei microrganismi aerobi totali deve essere ≤ 5x10^3 CFU/g, il conteggio totale dei lieviti e delle muffe ≤ 10^2 CFU/g, i coliformi ≤ 10 CFU/g e Salmonella spp. deve essere assente in 25 g. Per le cellule vitali di Yarrowia lipolytica, il limite è fissato a < 10 CFU/g, con applicazione ai processi successivi al trattamento termico; la prima prova deve essere eseguita subito dopo tale fase e devono essere predisposte misure contro la contaminazione crociata durante imballaggio e/o conservazione.

Entrata in vigore ed efficacia

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È espressamente dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con conseguente efficacia uniforme nell’ordinamento degli Stati membri senza necessità di atti di recepimento.

Disposizioni principali

Inserimento nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati

L’articolo 1 inserisce la biomassa di lievito (Yarrowia lipolytica) al cromo nell’elenco dell’Unione istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470. L’autorizzazione è subordinata alle condizioni d’uso e ai requisiti di etichettatura riportati nell’allegato.

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470

L’articolo 2 dispone l’aggiornamento dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 per includere la nuova voce relativa alla biomassa di lievito Yarrowia lipolytica al cromo, sia nella tabella 1 (nuovi alimenti autorizzati) sia nella tabella 2 (specifiche).

Condizioni d’uso e livelli massimi

Il nuovo alimento può essere utilizzato negli integratori alimentari, ad eccezione di quelli destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia. I livelli massimi autorizzati sono: 2 g/giorno per i bambini di età compresa tra 3 e 9 anni, corrispondenti a 46 μg di cromo al giorno; 4 g/giorno per i bambini a partire dai 10 anni, gli adolescenti e gli adulti, corrispondenti a 92 μg di cromo al giorno.

Requisiti specifici di etichettatura

La denominazione da riportare in ეტichetta sui prodotti alimentari che contengono il nuovo alimento è "biomassa di lievito (Yarrowia lipolytica) al cromo". Gli integratori alimentari contenenti tale ingrediente devono riportare l’indicazione che non sono indicati per i lattanti e i bambini nella prima infanzia; l’avvertenza va adattata, in funzione della fascia di età destinataria, anche ai bambini di età compresa tra 3 e 9 anni.

Specifiche del nuovo alimento

L’allegato descrive il prodotto come biomassa di lievito Yarrowia lipolytica al cromo essiccata e uccisa col calore, ottenuta mediante fermentazione in presenza di cloruro di cromo, successiva purificazione e trattamento termico per garantire l’assenza di cellule vitali. Sono fissati parametri di composizione, contaminanti e criteri microbiologici, tra cui cromo totale 18–23 μg/g, cromo VI < 10 μg/kg, limiti per piombo, cadmio e mercurio, e assenza di Salmonella in 25 g.

Controllo della vitalità e prevenzione della contaminazione

Per i processi successivi al trattamento termico è richiesto che le cellule vitali di Yarrowia lipolytica siano inferiori a 10 CFU/g (limite di rilevazione). Il test va effettuato per la prima volta subito dopo il trattamento termico e devono essere predisposte misure per prevenire la contaminazione crociata durante imballaggio e/o conservazione.

Entrata in vigore e applicazione diretta

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentarenuovi alimentietichettatura alimentareintegratori alimentari

Testo integrale

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