Sentenza n. 1179/2026 - Milano, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento di rigetto Prot. Uscita n. 0002951 Area 1/P.A. emesso dal Prefetto di Como in data 16.01.2025 avente ad oggetto il rigetto dell''istanza di rilascio di licenza ex art. 134 TULPS per attività investigativa privata e informazione commerciale; nonchè di tutti gli atti connessi e conseguenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego prefettizio di rilascio della licenza ex art. 134 TULPS per attività investigativa privata e informazione commerciale
Esito
Favorevole al ricorrente (gestore di istituto investigativo)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego con cui il Prefetto di Como ha respinto l’istanza di rilascio della licenza, ritenendo che la doppia titolarità di licenze e la rilevante distanza tra le sedi delle attività, ubicate in Puglia e Lombardia, potessero ostacolare o rallentare i controlli dell’Autorità di pubblica sicurezza, con conseguente svilimento del principio di personalità della licenza previsto dall’art. 8 TULPS. Il ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 8 e 134 TULPS e del d.m. 269/2010, nonché eccesso di potere per carenza, genericità e illogicità della motivazione, sostenendo che il titolare può avvalersi di dipendenti e collaboratori e che la gestione da remoto non dimostra l’impossibilità di mantenere il pieno controllo dell’attività. Ha inoltre dedotto la violazione dell’art. 41 Cost., assumendo che la libertà di iniziativa economica non possa essere compressa senza concreti motivi attinenti alla sicurezza e all’ordine pubblico, e la violazione dell’art. 97 Cost. e del principio di proporzionalità, per l’assenza di elementi concreti comprovanti un pregiudizio per i controlli prefettizi.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego. Ha chiarito che la licenza ex art. 134 TULPS è un’autorizzazione di polizia personale: quando l’attività è svolta da una persona giuridica, il titolo può essere rilasciato al legale rappresentante, che deve mantenere un controllo pieno e non condizionato sull’attività e costituire l’interlocutore unico dell’Autorità di pubblica sicurezza. Tuttavia, la personalità della licenza non impedisce alla stessa persona fisica di essere titolare di più licenze. La distanza geografica tra le sedi e la dichiarata intenzione di gestire l’attività anche da remoto non provano, di per sé, né l’inaffidabilità del titolare né la sua incapacità di mantenere il controllo dell’attività. Le modalità dell’interlocuzione e dei controlli sono stabilite dalla Prefettura, che può richiedere la presenza personale del titolare o imporre altre forme di interlocuzione diretta. Pertanto, la disponibilità preventiva del richiedente a utilizzare collegamenti telefonici o videoconferenze non consente di predeterminare l’intensità del futuro rapporto di controllo. L’inaffidabilità può essere desunta soltanto da comportamenti precisi, dai quali emerga che il titolare si sia sottratto ai controlli concretamente richiesti dall’ufficio oppure non abbia mantenuto il pieno controllo dell’attività. Il diniego, fondato su mere valutazioni ipotetiche, è stato quindi ritenuto illegittimo. L’Amministrazione è stata condannata alle spese processuali, liquidate in euro 2.000, oltre accessori e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 134 r.d. n. 773/1931 (TULPS)
Il testo della sentenza richiama il divieto per enti o privati di prestare servizi di vigilanza, custodia di proprietà, investigazioni o raccolta di informazioni per conto terzi senza la licenza del prefetto.
La licenza prefettizia è necessaria per l’esercizio di attività investigative e di raccolta di informazioni per conto terzi.
art. 8, comma 1, r.d. n. 773/1931 (TULPS)
Le autorizzazioni di polizia sono personali: non possono in alcun modo essere trasmesse né dar luogo a rapporti di rappresentanza, salvi i casi espressamente preveduti dalla legge.
La licenza deve fare capo personalmente al legale rappresentante della persona giuridica, che deve mantenere il pieno controllo dell’attività e fungere da interlocutore dell’Autorità di pubblica sicurezza; la personalità della licenza non impedisce, però, la titolarità di più licenze da parte della stessa persona fisica.
art. 41 Cost.
Nessuna citazione testuale ulteriore oltre al richiamo alla libertà di iniziativa economica.
Il diniego di una licenza che incide sull’esercizio dell’attività economica deve essere sorretto da ragioni concrete e valide, riferite alle esigenze di sicurezza e ordine pubblico.
art. 97 Cost.
Nessuna citazione testuale ulteriore.
L’esercizio del potere amministrativo deve rispettare buon andamento, adeguatezza della motivazione e proporzionalità della misura adottata.
d.m. 269/2010
È richiamato dal ricorrente in combinato disposto con l’art. 8 TULPS, ma la sentenza non esplicita ulteriori disposizioni o una specifica interpretazione del decreto.
Massime di principio
- La personalità della licenza di polizia ex art. 8 TULPS impone che il titolare eserciti un controllo pieno e non condizionato sull’attività autorizzata e costituisca un interlocutore unico per l’Autorità di pubblica sicurezza; quando l’attività è svolta da una persona giuridica, la licenza può essere rilasciata al suo legale rappresentante.
- La personalità della licenza di polizia non impedisce, di per sé, che la stessa persona fisica sia titolare di più licenze, purché restino assicurati il pieno controllo delle attività autorizzate e l’effettività dei controlli dell’Autorità di pubblica sicurezza.
- La distanza geografica tra le sedi di attività e la dichiarata intenzione del richiedente di gestire l’impresa anche da remoto non dimostrano, da sole, l’inaffidabilità del titolare o l’impossibilità di garantire il controllo richiesto dall’art. 8 TULPS.
- Le modalità dell’interlocuzione e dei controlli tra titolare della licenza e Autorità di pubblica sicurezza sono stabilite dall’ufficio competente; la disponibilità preventiva del richiedente a utilizzare telefono o videoconferenze non consente di predeterminare l’intensità del futuro rapporto di controllo.
- L’inaffidabilità del titolare di una licenza di polizia può essere desunta soltanto da comportamenti concreti e specifici dai quali emerga che egli si è sottratto ai controlli richiesti dall’ufficio o non ha mantenuto il pieno controllo dell’attività autorizzata; un diniego fondato su mere ipotesi o valutazioni astratte è illegittimo.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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