Sentenza n. 944/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'annullamento del provvedimento Cat a -OMISSIS- del 17.06.2025, notificato al ricorrente in data 19.06.2025, con il quale il Questore della Provincia di Ascoli Piceno rigettava l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro presentata dal cittadino straniero -OMISSIS- a causa della mancata istaurazione del rapporto di lavoro con l’impresa beneficiaria della quota di ingresso, rapporto di lavoro che veniva invece istaurato con altro datore di lavoro;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del permesso di soggiorno per lavoro stagionale fondato sulla mancata instaurazione del rapporto con il datore indicato nel nulla osta
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, entrato regolarmente in Italia con visto per lavoro subordinato stagionale rilasciato sulla base di un nulla osta ex art. 24 d.lgs. 286/1998, non aveva potuto instaurare il rapporto con il datore di lavoro originariamente indicato, per circostanze non imputabili alla propria volontà e riconducibili a una vicenda oggetto di denuncia-querela. Aveva tuttavia richiesto il rilascio del permesso di soggiorno in relazione a una nuova occasione lavorativa con altro datore. Impugnava il diniego del Questore deducendo, con un unico articolato motivo, la violazione degli artt. 5 e 22 d.lgs. 286/1998 e l'eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti di fatto, sostenendo che l'Amministrazione avrebbe dovuto valutare concretamente la possibilità di rilasciare un titolo per attesa occupazione o comunque considerare il nuovo rapporto lavorativo e la non imputabilità della mancata instaurazione del rapporto originario.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego ai fini del riesame. Il provvedimento impugnato si fondava sull'automatica considerazione della mancata instaurazione del rapporto con il datore indicato nel nulla osta come ostativa al rilascio del titolo, senza valutare il nuovo rapporto lavorativo, la condotta complessiva dello straniero e la non imputabilità dell'evento. Il Collegio ha ritenuto che l'art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998 imponga una valutazione concreta e individualizzata, rispettosa dei principi di ragionevolezza e proporzionalità. La denuncia-querela e gli elementi acquisiti escludevano, sul piano della valutazione amministrativa, che l'insuccesso del rapporto originario fosse automaticamente riferibile al lavoratore. La Questura aveva inoltre omesso ogni istruttoria e motivazione in ordine al percorso lavorativo alternativo intrapreso nelle more. Il diniego è stato pertanto ritenuto viziato per violazione di legge, difetto di istruttoria e difetto di motivazione; l'Amministrazione dovrà riesaminare la posizione alla luce dei principi affermati. Le spese sono state compensate per la peculiarità e novità della controversia.
Norme richiamate
art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998
Impone all'Amministrazione una valutazione concreta, individualizzata e non automatica della posizione dello straniero, considerando la condotta complessiva, le circostanze sopravvenute e i principi di ragionevolezza e proporzionalità.
art. 22 d.lgs. 286/1998
Richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina del lavoro subordinato e del contratto di soggiorno; la decisione accoglie il ricorso principalmente per l'applicazione non automatica dell'art. 5, comma 5.
art. 24 d.lgs. 286/1998
Indicato quale base normativa del nulla osta al lavoro subordinato stagionale che aveva consentito l'ingresso regolare dello straniero.
Massime di principio
- La mancata instaurazione del rapporto di lavoro con il datore indicato nel nulla osta non costituisce, di per sé e automaticamente, causa ostativa al rilascio o al rinnovo del titolo di soggiorno, quando il lavoratore dimostri che l'evento non è imputabile alla propria condotta.
- Nel valutare la posizione dello straniero ai sensi dell'art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998, l'Amministrazione deve svolgere un esame concreto e individualizzato, considerando la condotta complessiva dell'interessato, la non imputabilità della mancata instaurazione del rapporto originario e le circostanze maturate durante il soggiorno.
- L'Amministrazione deve verificare, senza arrestarsi alla mera assenza del datore originario, se lo straniero abbia intrapreso un concreto percorso di regolarizzazione lavorativa o abbia conseguito una nuova occasione lavorativa durante la validità del nulla osta e del soggiorno.
- Il diniego fondato su un automatismo derivante dal venir meno del rapporto di lavoro originario è illegittimo per violazione dell'art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998, nonché per difetto di istruttoria e di motivazione, quando non valuti la situazione soggettiva del lavoratore e la proporzionalità della misura.
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