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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19671/2023 del 10/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la conferma della condanna per truffa aggravata; il ricorrente contestava la sussistenza del dolo, sostenendo di essere stato a sua volta raggirato da un broker (Marcello Orsini) e di aver creduto di essere titolare di un conto presso la Bank of Cyprus, da cui avrebbe effettuato un bonifico; deduceva inoltre carenza di motivazione circa la contestata aggravante ex art. 61 n.7 cod. pen., censurava il trattamento sanzionatorio e la mancata concessione delle attenuanti generiche, sosteneva la prescrizione del reato e chiedeva l'acquisizione di una sentenza del Tribunale di Venezia (n. 898/2018).

La decisione

La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza impugnata esclusivamente agli effetti penali perché il reato risultava estinto per prescrizione alla data della decisione (calcolo basato sul tempus commissi delitti 8 maggio 2012, termini ordinari di prescrizione pari a sette anni e mezzo e periodi di sospensione). Sotto il profilo civilistico e delle statuizioni civili (risarcimento del danno e statuizioni civili confermate), il ricorso è stato respinto: la Corte ha ritenuto la motivazione dei giudici di merito adeguata e ha escluso la possibilità per la Cassazione di rivedere la valutazione di merito dei fatti. Inoltre non è stata disposta alcuna liquidazione delle spese della parte civile in cassazione per mancata richiesta di liquidazione.

Norme richiamate

  • art. 61 n. 7 cod. pen.

    Richiamata come aggravante contestata nella sentenza di merito; il ricorrente lamentava la mancata motivazione sull'applicazione della aggravante, ma la Cassazione non ha ritenuto di dover annullare le statuizioni civili per carenza motivazionale, limitandosi a osservare che le censure erano in gran parte una diversa lettura del materiale probatorio, competenza del giudice di merito.

  • art. 23 co. 8 D.L. n. 137/2020

    Richiamato come norma procedurale in forza della quale il Sostituto Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte; utilizzato quale riferimento formale per le conclusioni del PG in Cassazione.

  • Giurisprudenza: Sez. 6, Sentenza n. 19271 del 05/04/2022 (Palmeri Giacomo Rv. 283379)

    Sez. 6, Sentenza n. 19271 del 05/04/2022, Palmeri Giacomo Rv. 283379

    Richiamata per il principio secondo cui, in assenza di richiesta di liquidazione delle spese di costituzione della parte civile in cassazione, non si procede a statuire in merito alla loro liquidazione.

Massime di principio

  • La prescrizione estingue l'azione penale anche se la condanna è stata confermata in merito; la Cassazione può annullare senza rinvio per estinzione del reato quando la prescrizione è maturata anteriormente alla decisione.
  • La Cassazione non è competente a rivedere la valutazione del merito dei fatti e delle prove: le censure che in sostanza chiedono una diversa valutazione probatoria vengono normalmente respinte.
  • Se si contesta la sussistenza del dolo perché si afferma di essere stati a propria volta raggirati, è essenziale che la difesa produca elementi probatori concreti e incisi sul giudizio di merito (non bastano deduzioni generiche in cassazione).
  • Le aggravanti contestate devono essere adeguatamente motivate dai giudici di merito; tuttavia, la mancanza di motivazione può costituire motivo di censura solo se rilevante e specificamente valutabile in sede di legittimità.
  • In Cassazione non si procede alla liquidazione delle spese di parte civile se non viene presentata formale richiesta di liquidazione; in assenza di tale richiesta la Corte omette di statuire sulle spese.

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