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Cassazione Penale, Ordinanza n. 07139/2025 del 20/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e, per effetto dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza riguarda un imputato condannato dal Tribunale di Locri per il reato previsto dall'art. 1161 del R.D. 327/1942. Avverso tale decisione è stato proposto ricorso per cassazione, poi convertito ai sensi dell'art. 606 c.p.p. La Corte ha tuttavia rilevato che il ricorso era stato presentato da un difensore non abilitato al patrocinio in cassazione al momento del deposito, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione per difetto di valida assistenza tecnica.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p.

    convertito ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen.

    Il ricorso è stato considerato nella sua forma processuale di ricorso per cassazione, ma la conversione non ha sanato il vizio relativo alla difesa tecnica non abilitata.

  • art. 616 c.p.p.

    a norma dell'art. 616 cod. proc. pen.

    Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 1161 R.D. 327/1942

    Norma incriminatrice posta a base della condanna di merito, senza ulteriore specificazione del fatto materiale nel testo disponibile.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando è proposto da un difensore non abilitato al patrocinio in cassazione al momento della presentazione dell'impugnazione.
  • Il difetto originario di abilitazione del difensore non viene sanato dalla mera proposizione del ricorso né dalla sua conversione processuale.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo esclusioni non emergenti dal testo, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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