Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 34685/2022 del 24/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cessionaria credito)

La controversia

La controversia nasce da alcuni finanziamenti concessi da una banca a una società, assistiti da cambiali agrarie emesse dalla società e da fideiussioni omnibus prestate da soggetti terzi e da altra società. Il tribunale aveva condannato i debitori e i garanti al pagamento delle somme residue dovute. In appello gli stessi avevano contestato, tra l'altro, la validità del finanziamento garantito da cambiale agraria assumendo che parte delle somme fosse stata utilizzata per finalità diverse da quelle pattuite, con asserita complicità della banca, e avevano invocato la nullità del mutuo di scopo per violazione della causa e/o per patto di distrazione. Inoltre i fideiussori avevano chiesto di essere liberati dalla garanzia ai sensi dell'art. 1956 c.c., sostenendo che la banca avesse continuato a concedere credito nonostante il peggioramento della situazione economica del debitore. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione degli artt. 43 T.U.B., 1418 e 1344 c.c. per non avere i giudici di merito considerato la distrazione delle somme e la conseguente nullità del finanziamento; 2) violazione dell'art. 2697 c.c. per errata ripartizione dell'onere della prova in relazione alla documentazione dei finanziamenti; 3) violazione dell'art. 1956 c.c. per avere la corte territoriale richiesto ai fideiussori una prova ulteriore rispetto alla concessione di nuovo credito in presenza di saldo negativo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché non decisivo: la corte di merito aveva accertato che non era stata provata la conoscenza, da parte della banca, della diversa destinazione delle somme o un accordo in tal senso con la società finanziata, e tale profilo non era stato specificamente censurato. Ha precisato che, ai fini della nullità del mutuo di scopo, rileva la condotta e l'assetto causale al momento della stipula, mentre il successivo utilizzo delle somme per finalità diverse può rilevare al più sul piano dell'esecuzione del contratto. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo, osservando che la violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando sia errata l'attribuzione dell'onere probatorio, non quando si contesti la valutazione delle prove. Ha infine respinto il terzo motivo: per ottenere la liberazione ex art. 1956 c.c. il fideiussore deve provare che, dopo la fideiussione, il creditore abbia concesso ulteriore credito senza autorizzazione, pur conoscendo un peggioramento delle condizioni economiche del debitore tale da rendere notevolmente più difficile la soddisfazione del credito; non occorre invece dimostrare un intento di nuocere ai garanti. La mera presenza di saldi negativi non è sufficiente a integrare tale prova. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna alle spese.

Norme richiamate

  • art. 43 T.U.B.

    Richiamato dai ricorrenti per sostenere la nullità del finanziamento di scopo; la Corte non ne accoglie l'uso, ritenendo decisiva la verifica della causa del contratto al momento genetico e non il solo successivo impiego delle somme.

  • art. 1418 c.c.

    Invocato per sostenere la nullità del mutuo di scopo; la Corte esclude la nullità in mancanza di prova dell'accordo originario o della consapevolezza della banca sulla diversa destinazione delle somme.

  • art. 1344 c.c.

    Richiamato in relazione al preteso patto di distrazione; la Corte ritiene che l'eventuale diversa destinazione successiva delle somme non incida di per sé sulla causa del contratto.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte ribadisce che la violazione della norma è configurabile solo se il giudice ripartisce erroneamente l'onere della prova; non ricorre quando ci si limiti a censurare la valutazione del materiale probatorio.

  • art. 1956 c.c.

    Per la liberazione del fideiussore occorre provare che il creditore, dopo la fideiussione e senza autorizzazione, abbia concesso nuovo credito conoscendo un peggioramento delle condizioni economiche del debitore tale da rendere più difficile il soddisfacimento del credito.

  • art. 384, comma 4, c.p.c.

    Richiamato per correggere la motivazione della sentenza impugnata sul profilo dell'ulteriore elemento soggettivo non necessario ai fini dell'art. 1956 c.c.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Usato come base del sindacato denunciato in cassazione per violazione di legge, ma la Corte osserva che non può essere impiegato per rimettere in discussione la mera valutazione delle prove.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Richiamato quale limite del controllo di legittimità sulla valutazione delle prove, che non può essere surrettiziamente trasformato in censura di violazione dell'art. 2697 c.c.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    È dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel mutuo di scopo, la nullità per difetto di causa richiede che l'assetto causale illecito o difforme sia presente al momento della stipulazione, oppure che vi sia un accordo contestuale sulla diversa destinazione delle somme; il mero successivo impiego del denaro per fini diversi non basta, da solo, a determinare la nullità del contratto.
  • La censura per violazione dell'art. 2697 c.c. è ammissibile solo se il giudice ha invertito l'onere della prova; se si contesta invece come il giudice abbia valutato le prove prodotte, il motivo attiene al merito e non integra di per sé violazione di legge.
  • Ai fini della liberazione del fideiussore ex art. 1956 c.c., il garante deve provare sia la concessione di nuovo credito senza sua autorizzazione sia la conoscenza, da parte del creditore, di un concreto peggioramento delle condizioni economiche del debitore idoneo a rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito.
  • La mera esistenza di un saldo negativo o di una situazione debitoria del soggetto garantito non equivale, di per sé, alla prova della conoscenza da parte del creditore di un imminente o fondato rischio di insolvenza, richiesto per l'applicazione dell'art. 1956 c.c.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneInadempimentoImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.