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Sentenza

Sentenza del 26/04/2018 n. 1919 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Trust - Atto di devoluzione al beneficiario di beni vincolati in trust - Imposta di donazione - Non soggetto.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La tesi del contribuente è stata accolta: il trasferimento dal trust al beneficiario è stato qualificato come semplice devoluzione dei beni vincolati, non assoggettabile a una nuova imposta di donazione. È stata quindi esclusa l'applicazione dell'imposta al momento della devoluzione, in conformità agli orientamenti dell'Amministrazione finanziaria secondo cui il prelievo avviene al momento della costituzione del vincolo di destinazione.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente sosteneva che l'atto qualificato dal notaio come "atto di donazione" non costituisse una liberalità autonoma, bensì la mera devoluzione al beneficiario di beni già vincolati e segregati nel trust. Di conseguenza, l'imposizione non avrebbe dovuto colpire il trasferimento finale, poiché l'imposta sul vincolo di destinazione era già dovuta al momento della costituzione del trust e della segregazione dei beni.

Norme richiamate

  • Art. 11 della Tariffa, Parte I, d.P.R. 131/1986

    La disposizione è richiamata in relazione all'imposta applicata in misura fissa all'atto qualificato come donazione; tuttavia, tale qualificazione non è stata ritenuta corretta per la devoluzione finale dei beni dal trust al beneficiario.

  • Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 48/E del 2007

    Prevede che, nei trust, l'imposizione collegata al vincolo di destinazione si realizzi al momento della costituzione del vincolo e della segregazione dei beni, non necessariamente al momento del trasferimento finale al beneficiario.

  • Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 3/E del 2008

    Conferma l'assoggettamento impositivo al momento della costituzione del vincolo di destinazione, escludendo una nuova imposizione sulla successiva devoluzione dei beni al beneficiario quando questa costituisce mera attuazione del trust.

Massime di principio

  • Per stabilire il trattamento fiscale di un atto relativo a un trust conta la sua funzione effettiva, non soltanto la denominazione utilizzata nell'atto notarile.
  • La devoluzione finale dei beni dal trustee al beneficiario, quando attua semplicemente il programma del trust senza realizzare una nuova liberalità, non costituisce di regola un autonomo atto di donazione imponibile.
  • L'imposizione collegata al vincolo di destinazione deve essere valutata, secondo l'orientamento richiamato, al momento della costituzione del trust e della segregazione dei beni.
  • Non dovrebbe essere applicata una doppia imposizione, prima alla costituzione del vincolo e poi alla mera attribuzione finale, se il trasferimento al beneficiario non presenta un autonomo contenuto negoziale o liberale.
  • La qualificazione può dipendere dalla concreta struttura del trust: se l'atto finale introduce una nuova liberalità o un trasferimento ulteriore rispetto all'originario vincolo, il trattamento fiscale potrebbe essere diverso.

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