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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/2706

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2706 della Commissione, del 27 novembre 2023, recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Maraş Tarhanası (IGP)]

Normativa europea32023R2706

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2706 iscrive nel registro UE la denominazione "Maraş Tarhanası" come indicazione geografica protetta (IGP). La registrazione avviene nell’ambito del regime di qualità dei prodotti agricoli e alimentari disciplinato dal regolamento (UE) n. 1151/2012, dopo la pubblicazione della domanda e in assenza di opposizioni. Il testo stabilisce anche la classe merceologica del prodotto e la data di entrata in vigore del regolamento.

Registrazione nell’Unione europea dell’IGP "Maraş Tarhanası" nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

Ambito di applicazione

Si applica alla denominazione geografica protetta "Maraş Tarhanası", relativamente al prodotto classificato come prodotto della classe 2.3 (prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria) ai sensi dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014. Produce effetti in tutti gli Stati membri dell’Unione europea ed è direttamente applicabile; riguarda la registrazione della denominazione a seguito della procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012. Non emergono esclusioni specifiche nel testo.

Registrazione dell’IGP "Maraş Tarhanası"

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2706 della Commissione provvede alla registrazione della denominazione "Maraş Tarhanası" nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette. L’atto si inserisce nel quadro del regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari e conclude la procedura di registrazione senza opposizioni.

Quadro normativo e iter procedurale

La Commissione richiama, nei considerando, che la domanda di registrazione presentata dalla Turchia è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del medesimo regolamento, la denominazione deve essere iscritta nel registro ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 2.

Oggetto della registrazione

L’articolo 1 dispone la registrazione del nome "Maraş Tarhanası" come IGP. Il regolamento precisa che il prodotto rientra nella classe 2.3 dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, cioè tra i prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria. Per gli operatori economici, ciò significa che la denominazione beneficia della protezione propria delle indicazioni geografiche protette nell’ambito del sistema UE di qualità.

Ambito di applicazione ed effetti

Il regolamento produce effetti in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile. Non contiene deroghe, condizioni ulteriori o misure transitorie specifiche; la sua funzione è essenzialmente costitutiva della registrazione della denominazione protetta nel diritto dell’Unione.

Entrata in vigore

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Da tale momento, la registrazione della IGP è efficace nell’ordinamento dell’Unione secondo le regole del regolamento (UE) n. 1151/2012.

Disposizioni principali

Registrazione della IGP "Maraş Tarhanası"

L’articolo 1 dispone che il nome "Maraş Tarhanası" è registrato come indicazione geografica protetta (IGP).

Classificazione del prodotto

La denominazione registrata identifica un prodotto rientrante nella classe 2.3, ossia prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria, secondo l’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.

Base giuridica e assenza di opposizioni

La registrazione è adottata in applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012, in particolare dell’articolo 52, paragrafo 2. Il considerando richiama la pubblicazione della domanda ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), e precisa che non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51.

Entrata in vigore e efficacia

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo precisa inoltre che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaqualità dei prodotti alimentariindicazioni geografichedenominazioni protette

Testo integrale

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