Regolamento (UE) 2023/2694
Regolamento (UE) 2023/2694 del Consiglio, del 27 novembre 2023, che modifica taluni regolamenti del Consiglio concernenti misure restrittive per inserirvi disposizioni sulle eccezioni umanitarie
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento adegua diversi regimi sanzionatori dell’UE alla risoluzione 2664 (2022) del Consiglio di sicurezza ONU, introducendo un’esenzione umanitaria uniforme per consentire, in determinati casi, la messa a disposizione di fondi e risorse economiche congelati. La logica è favorire la rapida consegna degli aiuti e delle attività di sostegno ai bisogni umani fondamentali, salvaguardando al contempo la coerenza tra i diversi regimi restrittivi dell’Unione. Per i casi non coperti automaticamente dall’esenzione, è prevista una deroga autorizzabile dalle autorità competenti degli Stati membri con un meccanismo accelerato di silenzio-assenso entro cinque giorni lavorativi.
Modifica di alcuni regolamenti del Consiglio sulle misure restrittive per introdurre eccezioni/esenzioni umanitarie relative al congelamento di fondi e risorse economiche.
Ambito di applicazione
Si applica, nell’Unione e in modo direttamente vincolante in tutti gli Stati membri, ai regimi sanzionatori contenuti nei regolamenti del Consiglio espressamente modificati dal regolamento: Zimbabwe, Guinea, Tunisia, Myanmar/Birmania, Burundi, Venezuela, attacchi informatici, Nicaragua e Libano. Riguarda la messa a disposizione, lo svincolo o il pagamento di fondi e risorse economiche congelati o altrimenti soggetti a restrizioni, quando ciò sia necessario per garantire l’inoltro tempestivo di assistenza umanitaria o per sostenere attività a favore dei bisogni umani fondamentali. Restano esclusi dall’esenzione i casi non riconducibili ai soggetti e alle attività umanitarie elencati; per alcune materie opera inoltre una deroga soggetta ad autorizzazione dell’autorità competente nazionale.
Eccezioni umanitarie nelle misure restrittive dell’Unione
Il regolamento (UE) 2023/2694 del Consiglio modifica diversi regolamenti sanzionatori settoriali dell’Unione per inserire una disciplina uniforme sulle eccezioni umanitarie. L’intervento recepisce e coordina, a livello UE, l’impostazione della risoluzione 2664 (2022) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, con l’obiettivo di evitare che il congelamento di fondi e risorse economiche ostacoli la consegna tempestiva di aiuti umanitari e di altre attività essenziali per i bisogni umani fondamentali.
Contesto e finalità
Nei considerando il Consiglio sottolinea che l’Unione può imporre misure restrittive, compreso il congelamento di fondi e risorse economiche, nei confronti di persone, entità e organismi designati. Dopo l’adozione della risoluzione ONU 2664 (2022), l’UE aveva già introdotto esenzioni umanitarie in alcuni regimi tramite i regolamenti 2023/331 e 2023/720; il regolamento in esame mira ora a rafforzare l’uniformità e la coerenza tra i diversi regimi dell’Unione e con quelli ONU, assicurando che le operazioni umanitarie non siano indebitamente ostacolate.
Regimi sanzionatori interessati
Le modifiche riguardano i seguenti regolamenti del Consiglio:
- regolamento (CE) n. 314/2004, relativo allo Zimbabwe;
- regolamento (UE) n. 1284/2009, relativo alla Guinea;
- regolamento (UE) n. 101/2011, relativo alla Tunisia;
- regolamento (UE) n. 401/2013, relativo al Myanmar/Birmania;
- regolamento (UE) 2015/1755, relativo al Burundi;
- regolamento (UE) 2017/2063, relativo al Venezuela;
- regolamento (UE) 2019/796, relativo agli attacchi informatici che minacciano l’Unione o i suoi Stati membri;
- regolamento (UE) 2019/1716, relativo al Nicaragua;
- regolamento (UE) 2021/1275, relativo al Libano.
Esenzione umanitaria automatica
In ciascun regime modificato, la regola di fondo è che le disposizioni sul congelamento e sul divieto di mettere a disposizione fondi o risorse economiche non si applicano quando tali fondi sono necessari per:
- garantire l’inoltro tempestivo di assistenza umanitaria; oppure
- sostenere altre attività a favore del soddisfacimento dei bisogni umani fondamentali.
L’esenzione opera solo se l’aiuto o l’attività sono svolti da soggetti qualificati, tra cui:
- l’Organizzazione delle Nazioni Unite, incluse le sue agenzie specializzate, organizzazioni collegate, programmi, fondi e altri organismi;
- organizzazioni internazionali;
- organizzazioni umanitarie con status di osservatore presso l’Assemblea generale ONU e i loro membri;
- ONG finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano ai piani di risposta umanitaria ONU, ai piani per i rifugiati, ad altri appelli ONU o a cluster umanitari coordinati da OCHA;
- organizzazioni e agenzie titolari del certificato di partenariato umanitario rilasciato dall’Unione, oppure certificate o riconosciute da uno Stato membro secondo le procedure nazionali;
- agenzie specializzate degli Stati membri;
- personale, beneficiari di sovvenzioni, affiliate o partner esecutivi dei soggetti sopra indicati, purché agiscano in tale veste.
Deroga autorizzatoria delle autorità competenti
Per i casi che non rientrano nell’esenzione automatica, il regolamento introduce o conferma una deroga che consente alle autorità competenti degli Stati membri di autorizzare lo svincolo di fondi congelati o la messa a disposizione di fondi o risorse economiche. L’autorizzazione può essere rilasciata alle condizioni ritenute appropriate dall’autorità, purché venga accertato che la fornitura delle risorse è necessaria per l’inoltro tempestivo di assistenza umanitaria o per attività di sostegno ai bisogni umani fondamentali.
Procedura accelerata e silenzio-assenso
La disciplina prevede un meccanismo procedurale rapido: se l’autorità competente non adotta una decisione sfavorevole, non chiede informazioni integrative e non comunica un termine ulteriore entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della domanda, l’autorizzazione si considera concessa. Questa previsione è identica nei diversi articoli inseriti o sostituiti dal regolamento, salvo i riferimenti interni al singolo regime sanzionatorio.
Informazione agli altri Stati membri e alla Commissione
Ogni Stato membro interessato deve informare gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate in base alla deroga, entro quattro settimane dal rilascio. La previsione è funzionale al coordinamento amministrativo e alla tracciabilità delle autorizzazioni concesse in ambito umanitario.
Entrata in vigore e natura giuridica
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto regolamentare dell’Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro, senza necessità di recepimento interno.
Disposizioni principali
Finalità e coordinamento con la risoluzione ONU 2664 (2022)
Il regolamento nasce per rendere più uniforme e coerente l’applicazione delle misure restrittive dell’UE rispetto ai regimi ONU e per garantire che l’assistenza umanitaria e le attività a sostegno dei bisogni fondamentali possano essere fornite tempestivamente. Il considerando richiama l’adozione, a livello ONU, della risoluzione 2664 (2022) e i precedenti atti UE che avevano già introdotto esenzioni o deroghe umanitarie in alcuni regimi.
Regimi sanzionatori modificati
Sono modificati i regolamenti del Consiglio n. 314/2004, n. 1284/2009, n. 101/2011, n. 401/2013, 2015/1755, 2017/2063, 2019/796, 2019/1716 e 2021/1275, mediante l’inserimento o la sostituzione di disposizioni dedicate all’eccezione umanitaria.
Esenzione umanitaria automatica per specifici soggetti
In ciascun regolamento modificato, le disposizioni su congelamento e divieto di messa a disposizione di fondi non si applicano quando le risorse sono necessarie per assistenza umanitaria o per altre attività a sostegno dei bisogni umani fondamentali e l’attività è svolta da: ONU e sue entità/programmi/fondi/agenzie specializzate e collegate; organizzazioni internazionali; organizzazioni umanitarie con status di osservatore presso l’Assemblea generale ONU e loro membri; ONG finanziate bilateralmente o multilateralmente che partecipano ai piani di risposta umanitaria ONU, ai piani per i rifugiati, ad altri appelli ONU o a cluster umanitari coordinati da OCHA; organizzazioni e agenzie munite di certificato di partenariato umanitario dell’Unione o certificate/riconosciute da uno Stato membro secondo le procedure nazionali; agenzie specializzate degli Stati membri; nonché personale, beneficiari di sovvenzioni, affiliate o partner esecutivi dei soggetti indicati, nei limiti della loro attività in tale veste.
Deroga autorizzatoria nazionale
Fatto salvo il caso di esenzione automatica, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo di fondi o la loro messa a disposizione, alle condizioni ritenute appropriate, se accertano che l’operazione è necessaria per garantire assistenza umanitaria tempestiva o altre attività a sostegno dei bisogni fondamentali. Nei regolamenti 314/2004, 1284/2009, 101/2011 e 2019/796 l’autorità competente è individuata nell’allegato pertinente; nel regolamento 2015/1755 è richiamato l’allegato II; nel regolamento 2019/1716 e nel regolamento 2021/1275 la previsione è formulata in termini generali sulle autorità competenti.
Silenzio-assenso in cinque giorni lavorativi
Per le domande di autorizzazione presentate ai sensi della deroga, se entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione non intervengono una decisione negativa, una richiesta di informazioni o la fissazione di un termine ulteriore, l’autorizzazione si considera concessa.
Obbligo di informazione tra Stati membri e Commissione
Lo Stato membro che rilascia l’autorizzazione deve informare gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse ai sensi della deroga entro quattro settimane dal rilascio.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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