Regolamento (UE) 2023/2628
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2628 della Commissione, del 27 novembre 2023, relativo all’autorizzazione dell’acido guanidinoacetico e di un preparato di acido guanidinoacetico come additivi per mangimi destinati a polli allevati per la riproduzione e a pollastre allevate per la produzione di uova nei mangimi e nell’acqua di abbeveraggio e destinati a polli da ingrasso nell’acqua di abbeveraggio (titolare dell’autorizzazione: Alzchem Trostberg GmbH) e che rettifica e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1768
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza nuove utilizzazioni dell’acido guanidinoacetico e di un preparato di acido guanidinoacetico come additivi per mangimi, alla luce del parere EFSA e delle condizioni dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. Al tempo stesso corregge e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1768, precisando la categoria funzionale corretta, la composizione del preparato e le condizioni di impiego. Sono previsti tenori massimi, prescrizioni di etichettatura e una clausola che vieta l’uso simultaneo nei mangimi e nell’acqua di abbeveraggio. Per alcune utilizzazioni pregresse è riconosciuto un periodo transitorio fino al 25 ottobre 2026.
Autorizzazione dell’acido guanidinoacetico e di un suo preparato come additivi per mangimi per alcune categorie di pollame, con rettifica e modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1768.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori del settore dei mangimi e ai titolari dell’autorizzazione interessati dall’immissione sul mercato e dall’uso dell’acido guanidinoacetico e di un preparato di acido guanidinoacetico. Disciplina in particolare l’uso come additivi per mangimi destinati a pollastre allevate per la produzione di uova, polli allevati per la riproduzione e polli da ingrasso, sia nei mangimi completi sia nell’acqua di abbeveraggio, secondo le condizioni e i tenori massimi fissati negli allegati. Per i suinetti svezzati e i suini da ingrasso il regolamento interviene solo in via transitoria rispetto alla precedente autorizzazione del 2016, senza estendere nel presente atto una nuova autorizzazione per tali specie nei termini dell’allegato I. Esclude l’uso simultaneo negli alimenti e nell’acqua di abbeveraggio quando previsto dall’allegato, e si applica direttamente in tutti gli Stati membri; il regime transitorio per le vecchie condizioni vale fino al 25 ottobre 2026.
Autorizzazione dell’acido guanidinoacetico e di un preparato di acido guanidinoacetico come additivi per mangimi
Il regolamento interviene nel quadro del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi destinati all’alimentazione animale. La Commissione prende atto del parere EFSA del 28 settembre 2022, che considera sicuro l’uso alle condizioni proposte e ne riconosce l’efficacia per alcune specie, e conclude che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione per le nuove utilizzazioni richieste.
Contesto e motivazione dell’intervento
L’acido guanidinoacetico era già autorizzato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/1768 per polli da ingrasso, suinetti svezzati e suini da ingrasso. La nuova disciplina nasce dalla necessità di autorizzare ulteriori impieghi, di correggere la classificazione funzionale degli additivi e di precisare la composizione del preparato, poiché nel 2016 la descrizione del preparato risultava incompleta. La Commissione recepisce inoltre le osservazioni dell’EFSA secondo cui l’additivo non va ricondotto al gruppo degli "aminoacidi, loro sali e analoghi", ma agli "altri additivi zootecnici", in ragione della sua funzione di miglioramento dei parametri di rendimento.
Ambito delle autorizzazioni concesse
L’articolo 1 autorizza la sostanza e il preparato di cui all’allegato I come additivi per mangimi nella categoria degli additivi zootecnici e nel gruppo funzionale degli altri additivi zootecnici. Le autorizzazioni riguardano:
- pollastre allevate per la produzione di uova e polli allevati per la riproduzione, sia nei mangimi sia nell’acqua di abbeveraggio;
- polli da ingrasso, limitatamente all’acqua di abbeveraggio.
L’allegato II riproduce invece l’autorizzazione per i polli da ingrasso, i suinetti svezzati e i suini da ingrasso, ma solo ai fini della rettifica/modifica del regolamento del 2016 e delle relative misure transitorie.
Classificazione, identificazione e composizione
La Commissione corregge la collocazione degli additivi, che sono ora espressamente qualificati come "additivi zootecnici". Vengono distinti due codici di identificazione:
- 4d372 per l’acido guanidinoacetico come sostanza;
- 4d372i per il preparato di acido guanidinoacetico.
Per la sostanza è indicata una purezza del 98 % sulla base del prodotto sintetizzato chimicamente; per il preparato è richiesto un tenore minimo del 96 % di acido guanidinoacetico sulla sostanza secca. In entrambi i casi sono fissati limiti massimi di impurità, in particolare cianammide 0,03 % e diciandiammide 0,5 %.
Condizioni tecniche di impiego
L’allegato stabilisce i livelli massimi autorizzati, espressi in mg di acido guanidinoacetico per kg di mangime completo con umidità del 12 % oppure per litro di acqua di abbeveraggio. Per pollastre allevate per la produzione di uova e polli allevati per la riproduzione, i livelli sono:
- 600-1 200 mg/kg di mangime completo;
- 300-600 mg/l di acqua di abbeveraggio.
Per i polli da ingrasso, l’autorizzazione riguarda esclusivamente l’acqua di abbeveraggio, con tenore di 300-600 mg/l.
Prescrizioni operative ed etichettatura
Le istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono indicare:
- le condizioni di conservazione;
- la stabilità al trattamento termico;
- per gli impieghi in acqua, la stabilità nell’acqua di abbeveraggio.
L’allegato richiama inoltre la necessità di assicurare un’adeguata integrazione di vitamina B12 e di agenti metilanti diversi dalla metionina nella razione animale. È espressamente vietato l’uso simultaneo dello stesso additivo nei mangimi e nell’acqua di abbeveraggio, per evitare il superamento dei limiti massimi di sicurezza per gli animali bersaglio.
Durata dell’autorizzazione e periodo transitorio
Per le nuove autorizzazioni dell’allegato I il termine finale è fissato al 18 dicembre 2033. Per le utilizzazioni già autorizzate dal regolamento (UE) 2016/1768, l’articolo 3 consente la commercializzazione e l’uso fino al 25 ottobre 2026 secondo le norme previgenti al 18 dicembre 2023. Il periodo transitorio è giustificato dall’assenza di motivi di sicurezza che richiedano l’applicazione immediata e dalla necessità di consentire agli operatori di adeguarsi alle nuove condizioni e, se del caso, di presentare nuove domande di autorizzazione.
Entrata in vigore e effetti giuridici
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro. Per i professionisti del settore mangimistico, il testo comporta quindi una duplice operazione: da un lato l’adeguamento alle nuove condizioni autorizzative e di etichettatura; dall’altro la gestione del regime transitorio relativo alle autorizzazioni precedenti, in particolare fino al 25 ottobre 2026.
Disposizioni principali
Autorizzazione dei nuovi impieghi
L’articolo 1 autorizza la sostanza e il preparato indicati nell’allegato I, classificati nella categoria "additivi zootecnici" e nel gruppo funzionale "altri additivi zootecnici", secondo le condizioni tecniche stabilite nell’allegato. L’autorizzazione riguarda l’uso nei mangimi e nell’acqua di abbeveraggio per pollastre allevate per la produzione di uova e polli allevati per la riproduzione, nonché l’uso nell’acqua di abbeveraggio per polli da ingrasso.
Rettifica del regolamento (UE) 2016/1768
L’articolo 2 sostituisce il titolo e l’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1768, confermando l’autorizzazione dell’acido guanidinoacetico e del suo preparato come additivi per mangimi, ma precisando che appartengono alla categoria "additivi zootecnici". È inoltre sostituito l’allegato del regolamento del 2016 con quello del presente regolamento, al fine di correggere la disciplina originaria.
Precisazione della composizione e distinzione tra le forme autorizzate
La Commissione chiarisce che il preparato di acido guanidinoacetico contiene almeno il 96 % di acido guanidinoacetico sulla sostanza secca, mentre la sostanza è autorizzata in forma solida con purezza del 98 %. Sono previsti numeri di identificazione distinti per la sostanza e per il preparato (4d372 e 4d372i), così da differenziarne le due forme autorizzate.
Condizioni d’impiego e tenori massimi
Gli allegati fissano i tenori minimi e massimi: per pollastre allevate per la produzione di uova e polli allevati per la riproduzione, 600-1 200 mg/kg di mangime completo o 300-600 mg/l di acqua di abbeveraggio; per polli da ingrasso, 300-600 mg/l di acqua di abbeveraggio. Nelle istruzioni per l’uso devono essere indicate le condizioni di conservazione, la stabilità al trattamento termico e, per gli impieghi in acqua, la stabilità nell’acqua di abbeveraggio.
Prescrizioni di sicurezza e di etichettatura
L’allegato impone di prestare attenzione all’integrazione di vitamina B12 e di agenti metilanti diversi dalla metionina nell’alimentazione degli animali. Per l’uso in acqua di abbeveraggio, l’allegato richiede inoltre che sia chiaramente indicato in etichetta che l’additivo può essere impiegato in tale forma. Non è consentito l’uso simultaneo dell’additivo nei mangimi e nell’acqua di abbeveraggio.
Periodo di validità dell’autorizzazione
Per le nuove autorizzazioni di cui all’allegato I il termine finale è fissato al 18 dicembre 2033.
Misure transitorie
L’articolo 3 consente che la sostanza e il preparato già disciplinati dall’allegato II, per l’uso nei mangimi destinati a polli da ingrasso, suinetti svezzati e suini da ingrasso, nonché i mangimi che li contengono, continuino a essere immessi sul mercato e utilizzati fino al 25 ottobre 2026 secondo le regole precedenti al 18 dicembre 2023.
Entrata in vigore
L’articolo 4 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 27 nov 2023Regolamento (UE) 2023/2632
- Regolamento · 27 nov 2023Regolamento (UE) 2023/2643
- Regolamento · 27 nov 2023Regolamento (UE) 2023/2653
- Regolamento · 27 nov 2023Regolamento (UE) 2023/2659
- Regolamento · 27 nov 2023Regolamento (UE) 2023/2694
- Regolamento · 27 nov 2023Regolamento (UE) 2023/2706
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →