Regolamento (UE) 2023/2653
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2653 della Commissione, del 27 novembre 2023, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1776 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di melamina originaria della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame relativo ai nuovi esportatori a norma dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento, adottato a seguito di un riesame relativo ai nuovi esportatori, accerta che Xinjiang Xinlianxin Energy Chemical Co., Ltd. soddisfa i criteri per essere considerata nuovo esportatore di melamina originaria della RPC. Sulla base del calcolo di un margine di dumping individuale del 12,0 %, la Commissione modifica il regime antidumping vigente introducendo per tale società un prezzo minimo all'importazione di 1 346 EUR/tonnellata e il relativo meccanismo di riscossione differenziale. Le altre aliquote e i prezzi minimi all'importazione previsti dal regolamento (UE) 2023/1776 restano sostanzialmente invariati.
Modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1776 introducendo per Xinjiang Xinlianxin Energy Chemical Co., Ltd. un dazio antidumping individuale e un prezzo minimo all'importazione specifici sulle importazioni di melamina originaria della Repubblica popolare cinese.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell'Unione di melamina, attualmente classificata al codice NC 2933 61 00, originaria della Repubblica popolare cinese, con riguardo in particolare alle importazioni prodotte per l'esportazione nell'Unione da Xinjiang Xinlianxin Energy Chemical Co., Ltd. Restano disciplinate dal regime generale le altre società cinesi già elencate nel regolamento (UE) 2023/1776 e, per le "altre società", il dazio fisso di 415 EUR/tonnellata. Il regolamento si applica dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e incide anche sulle importazioni registrate ai sensi del regolamento di apertura 2023/442; la registrazione viene cessata con l'entrata in vigore del nuovo atto. Non modifica la data di scadenza delle misure originarie ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036.
Modifica del dazio antidumping sulla melamina originaria della RPC
Il regolamento interviene sul regime antidumping già vigente sulla melamina originaria della Repubblica popolare cinese, modificando il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1776 a seguito di un riesame relativo ai nuovi esportatori ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036. La Commissione giunge alla conclusione che Xinjiang Xinlianxin Energy Chemical Co., Ltd. è un nuovo esportatore e che, per tale società, occorre determinare un margine di dumping individuale e adeguare la forma della misura.
Contesto procedurale e prodotto interessato
Il prodotto oggetto del riesame è la melamina, attualmente classificata al codice NC 2933 61 00, originaria della RPC. La melamina è descritta come una polvere cristallina bianca prodotta soprattutto a partire dall'urea e utilizzata per laminati, resine, adesivi per legno, masse da stampaggio e trattamenti per carta e tessuti. Le misure antecedenti comprendevano un dazio fisso di 415 EUR/tonnellata per tutte le importazioni dalla RPC, salvo tre produttori esportatori collaboranti soggetti a un prezzo minimo all'importazione di 1 153 EUR/tonnellata.
Status di nuovo esportatore
La Commissione verifica tre condizioni cumulative richieste dall'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base: assenza di esportazioni nel periodo dell'inchiesta iniziale, assenza di collegamenti con i produttori esportatori già soggetti a misure, e inizio delle esportazioni verso l'Unione solo successivamente a quel periodo. La società Xinjiang XLX, costituita nel 2011 e attiva nella produzione di melamina dopo l'acquisizione di tecnologia da Eurotecnica, non aveva esportato nel periodo 1 gennaio 2009-31 dicembre 2009; inoltre la Commissione accerta che, pur in presenza di un gruppo societario ampio, nessuna altra società del gruppo produce melamina. Viene quindi riconosciuto lo status di nuovo esportatore.
Determinazione del valore normale e distorsioni significative
Per il calcolo del valore normale la Commissione applica l'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, richiamando la precedente constatazione di distorsioni significative nella RPC in un riesame precedente sullo stesso prodotto. Di conseguenza, il valore normale non è basato sui prezzi interni cinesi, ma su costi di produzione e vendita esenti da distorsioni rilevati in un paese rappresentativo appropriato. La Turchia è confermata come paese rappresentativo, in quanto dotata di un livello di sviluppo analogo, di produzione nella stessa categoria generale di prodotti e di dati pubblici adeguati per fattori produttivi, SGAV e profitti.
Fonti e fattori produttivi utilizzati
La Commissione utilizza una pluralità di fonti pubbliche e di mercato per determinare valori esenti da distorsioni. Per alcune materie prime si basa sui dati GTA, con esclusione delle importazioni dalla RPC e da paesi non OMC; per altre materie prime ricorre a prezzi internazionali. Per energia elettrica e gas naturale si fa invece riferimento a un paniere di paesi comparabili, in particolare Brasile e Malaysia, per via dell'assenza di dati turchi completi per la seconda metà del 2022. L'acqua è valorizzata attraverso le tariffe della direzione generale per le risorse idriche e la rete fognaria di Kocaeli; il lavoro mediante i dati dell'istituto di statistica turco, aggiornati con gli indici del costo del lavoro del 2022.
Calcolo dei costi esenti da distorsioni
Per le materie prime, la Commissione parte dai prezzi medi ponderati all'importazione nel paese rappresentativo, aggiunge i dazi e i costi di trasporto e, per alcune voci con volumi importati limitati, utilizza prezzi o valori di riferimento internazionali. Per il carbone viene anche affrontato il tema della classificazione e della miscelazione dei diversi tipi di carbone, con ricalcolo del parametro di riferimento in base al potere calorifico individuale. L'ossigeno viene infine trattato come materia prima e non come semplice materiale di consumo, in quanto il suo consumo risulta verificato in loco e rilevante nel costo complessivo.
SGAV, profitti e costruzione del valore normale
Poiché in Turchia non esistono produttori di melamina, la Commissione prende in esame tre produttori turchi di fertilizzanti azotati appartenenti alla stessa catena del valore dell'ammoniaca: Ege Gübre, Tekfen e Bagfaş. Escludendo Ege Gübre per la perdita registrata nel segmento più vicino alla melamina, la Commissione calcola una media ponderata di SGAV e profitti sulle informazioni di Tekfen e Bagfaş, fissandole rispettivamente all'11,2 % e al 12,7 % del costo delle vendite. Il valore normale è quindi costruito a livello franco fabbrica applicando tali parametri ai costi di produzione esenti da distorsioni.
Prezzo all'esportazione, confronti e adeguamenti
Xinjiang XLX esporta direttamente ad acquirenti indipendenti nell'Unione oppure tramite un operatore commerciale collegato nella RPC. La Commissione effettua il confronto tra valore normale costruito e prezzo all'esportazione franco fabbrica, applicando gli adeguamenti necessari per garantire un confronto equo: trasporto, movimentazione, carico, costi accessori, imballaggio, spese bancarie e, per le vendite tramite intermediario collegato, SGAV e profitto dell'importatore indipendente. Per quest'ultimo profitto la Commissione utilizza un valore del 4 %, ricavato da precedenti inchieste antidumping.
Margine di dumping e forma della misura
Il margine di dumping individuale accertato per il richiedente è pari al 12,0 % del prezzo cif franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto. La Commissione respinge le doglianze della società circa il trattamento non discriminatorio, la pretesa applicazione del prezzo minimo già vigente per altri esportatori e l'irrilevanza della regola del dazio inferiore, chiarendo che il procedimento ex articolo 11, paragrafo 4, richiede un margine individuale e che l'interesse dell'Unione non è riesaminato singolarmente in tale sede. Viene inoltre respinta la richiesta di ricalcolare il nolo marittimo sulla base di dati di mercato diversi, poiché l'adeguamento al livello cif si fonda sui costi effettivi dichiarati e verificati.
Effetti sulla disciplina antidumping vigente
L'articolo 1 del regolamento modifica il paragrafo 2 dell'articolo 1 del regolamento (UE) 2023/1776, inserendo una nuova riga per Xinjiang Xinlianxin Energy Chemical Co., Ltd. con prezzo minimo all'importazione di 1 346 EUR/tonnellata e codice TARIC 8 99B. Rimangono invariati i prezzi minimi di 1 153 EUR/tonnellata per i tre produttori già collaboranti e il dazio di 415 EUR/tonnellata per tutte le altre società. L'articolo 2 disciplina la riscossione sulle importazioni registrate ai sensi del regolamento di apertura 2023/442: il dazio è pari alla differenza tra il prezzo minimo all'importazione e il prezzo netto franco frontiera dell'Unione quando quest'ultimo è inferiore al minimo; nessun dazio è riscosso quando il prezzo è uguale o superiore al minimo.
Entrata in vigore e durata delle misure
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. La Commissione precisa espressamente che il riesame non modifica la data di scadenza delle misure istituite dal regolamento (UE) 2023/1776 ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.
Disposizioni principali
Riesame per nuovo esportatore
La Commissione apre e conduce, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036, un riesame relativo ai nuovi esportatori su istanza di Xinjiang Xinlianxin Energy Chemical Co., Ltd. La società dimostra di non aver esportato il prodotto nel periodo dell'inchiesta iniziale (1 gennaio 2009 - 31 dicembre 2009), di non essere collegata ai produttori esportatori soggetti a dazio e di aver iniziato a esportare nell'Unione solo successivamente.
Determinazione del margine di dumping individuale
Per la valutazione del dumping la Commissione applica l'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, ritenendo sussistenti distorsioni significative nella RPC. Il valore normale è costruito utilizzando la Turchia come paese rappresentativo e dati su fattori produttivi, SGAV e profitti esenti da distorsioni. Il margine di dumping individuale del richiedente è fissato al 12,0 %.
Adeguamenti e prezzo minimo all'importazione
Nel confronto tra valore normale e prezzo all'esportazione la Commissione effettua adeguamenti per trasporto, movimentazione, carico, costi accessori, imballaggio, spese bancarie e, per le vendite tramite operatore commerciale collegato, SGAV e profitto dell'importatore indipendente. Il prezzo minimo all'importazione applicabile a Xinjiang Xinlianxin Energy Chemical Co., Ltd. è stabilito in 1 346 EUR/tonnellata di peso netto.
Modifica del regolamento (UE) 2023/1776
L'articolo 1 sostituisce il paragrafo 2 dell'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1776. Per Xinjiang Xinlianxin Energy Chemical Co., Ltd. è previsto il codice addizionale TARIC 8 99B; per Sichuan Golden-Elephant Sincerity Chemical Co., Ltd., Shandong Holitech Chemical Industry Co., Ltd. e Henan Junhua Development Company Ltd restano il prezzo minimo di 1 153 EUR/tonnellata e i rispettivi codici TARIC A 986, A 987 e A 988; per tutte le altre società resta il dazio di 415 EUR/tonnellata con codice TARIC A 999.
Riscossione sulle importazioni registrate e cessazione della registrazione
Il dazio si applica alle importazioni registrate ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/442. Se il prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, è inferiore al prezzo minimo all'importazione, il dazio è pari alla differenza; se è pari o superiore, non è riscosso alcun dazio. Le autorità doganali sono invitate a cessare la registrazione, che viene abrogata.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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