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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/2643

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2643 della Commissione, del 27 novembre 2023, che approva l’acido formico come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 2, 3, 4 e 5 conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

Normativa europea32023R2643

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento approva l’acido formico come principio attivo esistente per l’uso nei biocidi dei tipi di prodotto 2, 3, 4 e 5, sulla base della valutazione scientifica svolta a livello UE e dei pareri dell’ECHA. L’approvazione è subordinata a condizioni specifiche, riportate nell’allegato, che impongono particolare attenzione nella valutazione dei singoli prodotti, con focus su esposizioni, rischi, efficacia e, in taluni casi, residui in alimenti o mangimi. La misura si inserisce nel quadro del regolamento (UE) n. 528/2012 e diventa applicabile venti giorni dopo la pubblicazione.

Approvazione dell’acido formico come principio attivo esistente per l’uso nei biocidi dei tipi di prodotto 2, 3, 4 e 5, con condizioni specifiche di impiego.

Ambito di applicazione

Si applica ai biocidi contenenti acido formico impiegati nei tipi di prodotto 2, 3, 4 e 5 ai sensi del regolamento (UE) n. 528/2012, nell’ambito della procedura di approvazione dei principi attivi esistenti. Riguarda gli operatori che presentano domande di autorizzazione dei prodotti biocidi e le autorità chiamate a valutare tali prodotti; per i prodotti che possono lasciare residui in alimenti o mangimi, impone anche una verifica rispetto alla disciplina sui limiti massimi di residui. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Approvazione dell’acido formico come principio attivo nei biocidi

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2643 della Commissione approva l’acido formico come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 2, 3, 4 e 5. L’atto si colloca nel quadro del regolamento (UE) n. 528/2012 sui biocidi e attua l’esito della valutazione scientifica svolta a livello dell’Unione, sulla base dei lavori dell’autorità competente del Belgio e dei pareri del comitato sui biocidi dell’ECHA.

Contesto procedurale e base giuridica

L’acido formico figura nell’elenco dei principi attivi esistenti da valutare ai sensi del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014. Dopo la valutazione da parte del Belgio, designato Stato membro relatore, il 15 settembre 2021 le relazioni e le conclusioni sono state trasmesse all’Agenzia europea per le sostanze chimiche. Il comitato sui biocidi ha adottato i pareri l’8 giugno 2022, ai sensi dell’articolo 75 del regolamento (UE) n. 528/2012 e dell’articolo 7 del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014.

Esito della valutazione scientifica

Dai pareri dell’Agenzia emerge che i biocidi contenenti acido formico e appartenenti ai tipi di prodotto 2, 3, 4 e 5 possono essere considerati conformi ai criteri di cui all’articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 528/2012, a condizione che siano rispettate determinate condizioni d’uso. Su tale base, la Commissione procede all’approvazione del principio attivo.

Condizioni di approvazione per tipo di prodotto

L’approvazione non è incondizionata, ma è subordinata alle prescrizioni contenute nell’allegato.

Per il tipo di prodotto 2 (disinfettanti e alghicidi non destinati all’applicazione diretta sull’uomo o sugli animali), la valutazione del prodotto deve prestare particolare attenzione:

  • alle esposizioni, ai rischi e all’efficacia relativi a usi previsti nella domanda ma non considerati nella valutazione UE del principio attivo;
  • agli utilizzatori professionali;
  • agli utilizzatori non professionali;
  • all’esposizione secondaria del pubblico in generale e dei bambini.

Per i tipi di prodotto 3 e 4 la valutazione deve prestare particolare attenzione:

  • alle esposizioni, ai rischi e all’efficacia relativi a usi previsti nella domanda ma non considerati nella valutazione UE del principio attivo;
  • agli utilizzatori professionali;
  • ai prodotti che possono lasciare residui negli alimenti o nei mangimi, verificando se occorra fissare nuovi LMR o modificare quelli esistenti ai sensi del regolamento (CE) n. 470/2009 o del regolamento (CE) n. 396/2005, con l’adozione di adeguate misure di attenuazione del rischio.

Per il tipo di prodotto 5 (acqua potabile) la valutazione deve prestare particolare attenzione:

  • alle esposizioni, ai rischi e all’efficacia relativi a usi previsti non considerati nella valutazione UE del principio attivo;
  • agli utilizzatori professionali;
  • all’ambiente, con riferimento specifico al comparto suolo;
  • ai possibili residui in alimenti o mangimi, con verifica e, se necessario, adeguamento dei LMR e adozione di misure di mitigazione del rischio.

Dati identificativi e specifiche tecniche dell’approvazione

L’allegato riporta che il principio attivo è l’acido formico, denominazione IUPAC acido metanoico, con numero CE 200-579-1 e numero CAS 64-18-6. Il grado minimo di purezza del principio attivo valutato è pari al 99 % p/p. La nota chiarisce che il principio attivo presente nel prodotto immesso sul mercato può avere purezza pari o diversa, purché sia dimostrata l’equivalenza tecnica con quello valutato.

Durata dell’approvazione e decorrenza

L’allegato indica come data di approvazione il 1o novembre 2024 e come data di scadenza il 31 ottobre 2034. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Approvazione del principio attivo

L’acido formico è approvato come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 2, 3, 4 e 5, purché siano rispettate le condizioni indicate nell’allegato (articolo 1).

Base procedurale e valutazione scientifica

L’approvazione deriva dal programma di revisione dei principi attivi esistenti del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 e dalla procedura prevista dal regolamento (UE) n. 528/2012, con valutazione del Belgio come Stato membro relatore, pareri del comitato sui biocidi dell’ECHA e conclusione che i biocidi interessati possono soddisfare i criteri di cui all’articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 528/2012, se rispettate determinate condizioni.

Condizioni specifiche per i biocidi di tipo 2

Per i biocidi di tipo 2 l’autorizzazione richiede particolare attenzione, in sede di valutazione del prodotto, alle esposizioni, ai rischi e all’efficacia relativi a usi previsti non considerati nella valutazione UE del principio attivo, nonché agli utilizzatori professionali e non professionali e all’esposizione secondaria del pubblico in generale e dei bambini.

Condizioni specifiche per i biocidi di tipo 3

Per i biocidi di tipo 3 occorre prestare particolare attenzione, nella valutazione del prodotto, alle esposizioni, ai rischi e all’efficacia relativi a usi previsti non considerati nella valutazione UE del principio attivo, agli utilizzatori professionali e, se il prodotto può lasciare residui in alimenti o mangimi, alla necessità di fissare o modificare limiti massimi di residui (LMR) secondo il regolamento (CE) n. 470/2009 o il regolamento (CE) n. 396/2005, adottando misure di attenuazione del rischio adeguate.

Condizioni specifiche per i biocidi di tipo 4

Per i biocidi di tipo 4 valgono condizioni analoghe a quelle del tipo 3: attenzione alle esposizioni, ai rischi e all’efficacia di usi non valutati a livello UE, agli utilizzatori professionali e, per prodotti con possibili residui in alimenti o mangimi, verifica dei LMR e adozione di misure di attenuazione del rischio.

Condizioni specifiche per i biocidi di tipo 5

Per i biocidi di tipo 5 la valutazione del prodotto deve considerare in modo particolare le esposizioni, i rischi e l’efficacia di usi non compresi nella valutazione UE del principio attivo, gli utilizzatori professionali e l’ambiente, con specifico riferimento al comparto suolo; inoltre, per eventuali residui in alimenti o mangimi, va verificata la necessità di fissare o modificare LMR e adottare misure di attenuazione del rischio.

Purezza minima e identificazione del principio attivo

L’allegato indica per l’acido formico (denominazione IUPAC: acido metanoico) i numeri di identificazione CE 200-579-1 e CAS 64-18-6 e richiede un grado minimo di purezza del 99 % p/p. La nota precisa che la purezza del prodotto commercializzato può essere pari o diversa, purché sia dimostrata l’equivalenza tecnica con il principio attivo valutato.

Decorrenza dell’approvazione e scadenza

La data di approvazione indicata nell’allegato è il 1o novembre 2024 e la scadenza dell’approvazione è il 31 ottobre 2034.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea; è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri (articolo 2).

Come è indicizzato

Materiebiocidisostanze chimichesalute pubblicasicurezza alimentareprotezione dell'ambiente

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