Regolamento (UE) 2023/2659
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2659 della Commissione, del 27 novembre 2023, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di taluni tipi di polietilene tereftalato originari della Repubblica popolare cinese
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di PET originario della RPC, ritenendo provvisoriamente sussistenti dumping, minaccia di pregiudizio per l’industria dell’Unione e nesso causale. La Commissione applica la metodologia del valore normale costruito ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, sulla base di costi e parametri di riferimento esenti da distorsioni individuati in Malaysia. Sono previste aliquote differenziate per tre gruppi di produttori esportatori cooperanti, per le altre società cooperanti e per tutte le altre società, con specifiche formalità documentali per beneficiare delle aliquote individuali.
Istituzione di un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di taluni tipi di polietilene tereftalato (PET) originari della Repubblica popolare cinese.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alle importazioni nell’Unione di polietilene tereftalato con viscosità pari o superiore a 78 ml/g secondo la norma ISO 1628-5, attualmente classificato al codice NC 3907 61 00, originario della Repubblica popolare cinese. Incide su importatori, produttori esportatori cinesi, produttori dell’Unione e operatori doganali degli Stati membri; prevede aliquote individuali per talune società cooperanti e un’aliquota residuale per tutte le altre società. L’applicazione è provvisoria per sei mesi a decorrere dall’entrata in vigore, con obbligo di garanzia al momento dell’immissione in libera pratica.
Dazio antidumping provvisorio sul PET originario della Repubblica popolare cinese
Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2659 istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di polietilene tereftalato (PET) con viscosità pari o superiore a 78 ml/g, classificato al codice NC 3907 61 00, originario della Repubblica popolare cinese. La misura si fonda sul regolamento (UE) 2016/1036 e nasce da un’inchiesta avviata il 30 marzo 2023 su denuncia dell’industria dell’Unione.
La Commissione conclude in via provvisoria che le importazioni cinesi sono oggetto di dumping, che esiste una minaccia di pregiudizio notevole per l’industria dell’Unione e che il nesso causale tra importazioni e minaccia è provato. La disciplina è provvisoria, ha durata di sei mesi e prevede una garanzia doganale all’atto dell’immissione in libera pratica.
Ambito oggettivo e soggettivo
Il prodotto interessato è il PET vergine o comunque il PET rientrante nella definizione tecnica indicata nel regolamento, mentre il prodotto in esame è il PET originario della RPC. La Commissione considera prodotti simili il PET importato dalla Cina, il PET venduto sul mercato cinese e il PET prodotto nell’Unione, poiché presentano le stesse caratteristiche essenziali e gli stessi usi.
La misura incide su importatori, esportatori cinesi, produttori dell’Unione e autorità doganali degli Stati membri. Per alcune società esportatrici cooperanti sono previste aliquote individuali; per tutte le altre società si applica l’aliquota residuale.
Procedura, campionamento e cooperazione
L’inchiesta è stata aperta il 30 marzo 2023. La Commissione ha esaminato osservazioni di associazioni di produttori cinesi, utilizzatori e importatori, respingendo varie eccezioni sulla qualità delle informazioni contenute nella denuncia e sulla definizione del campione. Non ha proceduto alla registrazione delle importazioni, poiché non risultavano i presupposti giuridici per un aumento delle importazioni successivo all’apertura dell’inchiesta.
Il campionamento ha riguardato tre produttori dell’Unione, rappresentativi del 35 % della produzione stimata, e tre gruppi di produttori esportatori cinesi, poi sostituiti in un caso dopo il ritiro di un soggetto cooperante. Il campione finale dei produttori esportatori copre circa il 65 % delle esportazioni cinesi nell’Unione effettuate dai cooperanti. Nessun produttore esportatore ha ottenuto un esame individuale utile, poiché i richiedenti non hanno risposto al questionario.
Valore normale e distorsioni significative nella RPC
Il cuore della decisione è l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. La Commissione ritiene che in RPC esistano distorsioni significative che impediscono di utilizzare i prezzi e i costi interni cinesi per calcolare il valore normale. Tale conclusione si basa sulla relazione per paese relativa alla RPC, sulla mancata collaborazione del governo cinese e su elementi specifici del settore del PET.
La Commissione descrive un sistema economico caratterizzato da forte intervento pubblico, ruolo pervasivo del PCC, pianificazione industriale multilivello, controllo dei mercati finanziari, distorsioni nei costi del lavoro, nei terreni e nelle materie prime, e politiche che orientano gli investimenti verso settori strategici. Ritiene quindi che i prezzi e i costi di produzione del PET e dei suoi input non siano il risultato di forze di mercato libere.
Paese rappresentativo e fonti di costo
Per costruire il valore normale, la Commissione sceglie la Malaysia come paese rappresentativo. La scelta è motivata da tre criteri: livello di sviluppo economico comparabile, presenza di produzione di PET e disponibilità di dati pubblici affidabili. Sono state considerate anche altre economie a reddito medio-alto, ma la Malaysia è risultata la soluzione migliore per reperire prezzi e costi esenti da distorsioni.
Le fonti usate sono il Global Trade Atlas per le materie prime, i dati del dipartimento di statistica del ministero dell’Economia malaysiano per il lavoro, Tenaga Nasional Berhad e la Commissione malese per l’energia per l’elettricità e il gas. Per gli SGAV e i profitti la Commissione usa i dati di MPI Polyester Industries Sdn. Bhd., società malaysiana produttrice di PET.
Calcolo del dumping
Il valore normale viene costruito su costi di produzione esenti da distorsioni, includendo un congruo importo per SGAV e profitti. La Commissione utilizza prezzi all’importazione malaysiani per le materie prime, aggiungendo dazi e costi di trasporto, e calcola anche un trattamento specifico per i materiali di consumo. Per il lavoro e l’energia applica parametri di riferimento pubblici malaysiani; per le SGAV rileva il 2,51 % e per i profitti il 14,84 % sui costi delle merci vendute.
Il prezzo all’esportazione corrisponde, per i gruppi cooperanti, al prezzo effettivamente pagato o pagabile per vendite dirette a clienti indipendenti nell’Unione. Gli aggiustamenti ex articolo 2, paragrafo 10, riguardano trasporto, assicurazione, movimentazione, carico, sconti, commissioni, costi del credito, spese bancarie e differenze nei canali di vendita.
I margini di dumping provvisori sono fissati al 16,0 % per il gruppo Sanfame, al 22,6 % per il gruppo Wankai e al 17,2 % per il gruppo China Resources Chemical Innovative Materials. Per gli altri cooperanti il margine è 19,7 %, mentre per tutte le altre società è 24,2 %.
Pregiudizio e minaccia di pregiudizio all’industria dell’Unione
La Commissione distingue tra pregiudizio già subito nel periodo in esame e minaccia di pregiudizio. In questa fase non afferma che l’industria dell’Unione abbia subito un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, ma ritiene che vi sia una minaccia di pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 9.
Nel periodo 2019-periodo dell’inchiesta il consumo dell’Unione aumenta leggermente, mentre le importazioni cinesi crescono in modo significativo sia in volume sia in quota di mercato. I prezzi cinesi sono inferiori a quelli dell’industria dell’Unione nel periodo dell’inchiesta, con undercutting stimato al 9,5 %. Verso la fine del 2022 e nel primo trimestre 2023 l’industria dell’Unione subisce un forte deterioramento: calo di produzione, vendite, quota di mercato e redditività, con perdite nell’ultimo trimestre del 2022 e nel primo trimestre 2023.
Nesso causale
La Commissione attribuisce la minaccia di pregiudizio alle importazioni oggetto di dumping dalla RPC. Osserva che l’incremento delle importazioni cinesi coincide con la perdita di quota di mercato e con la compressione dei prezzi dell’industria dell’Unione. I fattori alternativi invocati dalle parti, come l’uso crescente di rPET, le importazioni da altri paesi terzi, l’aumento dei costi energetici e delle materie prime, o gli investimenti dell’industria dell’Unione, non sono ritenuti idonei a spezzare il nesso causale.
Interesse dell’Unione
Pur riconoscendo l’impatto potenzialmente negativo sui trasformatori e sugli utilizzatori di PET, la Commissione conclude che l’istituzione del dazio è nell’interesse dell’Unione. Le misure dovrebbero ristabilire condizioni di concorrenza eque e consentire il recupero dell’industria dell’Unione, evitando la concretizzazione della minaccia di pregiudizio. Viene anche valorizzato il profilo ambientale: il PET è pienamente riciclabile e le importazioni di vPET a basso costo potrebbero ostacolare gli investimenti nell’rPET e gli obiettivi dell’economia circolare.
Dispositivo e adempimenti doganali
L’articolo 1 istituisce il dazio antidumping provvisorio per sei mesi. Le aliquote sono: 6,6 % per il gruppo Sanfame, 10,7 % per il gruppo Wankai New Materials, 17,2 % per il gruppo China Resources Chemical Innovative Materials, 11,1 % per le altre società che hanno collaborato e 24,2 % per tutte le altre società. Sono assegnati specifici codici addizionali TARIC alle società individuate.
Per beneficiare delle aliquote individuali, le importazioni devono essere accompagnate da una fattura commerciale valida contenente una dichiarazione standardizzata, datata e firmata da un responsabile dell’emittente. In mancanza della fattura richiesta, si applica l’aliquota residuale. Inoltre l’immissione in libera pratica è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all’importo del dazio provvisorio.
Fase successiva e termini per le osservazioni
Le parti interessate possono presentare osservazioni scritte entro 15 giorni di calendario dall’entrata in vigore del regolamento e chiedere un’audizione entro 5 giorni di calendario. Le stesse tempistiche valgono per le richieste di audizione dinanzi al consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale.
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le conclusioni hanno natura provvisoria e potranno essere modificate nella successiva fase definitiva dell’inchiesta.
Disposizioni principali
Apertura dell’inchiesta e mancata registrazione delle importazioni
L’inchiesta antidumping è stata aperta il 30 marzo 2023 a seguito di denuncia presentata da PET Europe per conto dell’industria dell’Unione. La Commissione ha respinto la richiesta di registrazione delle importazioni ex articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, poiché non è risultato un aumento delle importazioni tale da soddisfare i requisiti dell’articolo 10, paragrafo 4, lettera d).
Prodotto interessato e prodotto simile
Il prodotto oggetto dell’inchiesta è il PET con viscosità pari o superiore a 78 ml/g, codice NC 3907 61 00. Il prodotto in esame è il PET originario della RPC. La Commissione considera simili il PET esportato dalla RPC, il PET venduto sul mercato interno cinese e il PET prodotto e venduto nell’Unione, poiché presentano le stesse caratteristiche fondamentali e gli stessi impieghi.
Campionamento e cooperazione delle parti
La Commissione ha effettuato campionamenti dei produttori dell’Unione e dei produttori esportatori cinesi ai sensi dell’articolo 17 del regolamento di base. Il campione dei produttori dell’Unione comprende tre imprese pari al 35 % della produzione stimata dell’Unione; il campione finale dei produttori esportatori rappresenta circa il 65 % delle esportazioni cinesi nell’Unione comunicate dai cooperanti. Non è stato necessario il campionamento degli importatori, in quanto ha risposto una sola società.
Determinazione del valore normale con metodologia delle distorsioni significative
La Commissione ha ritenuto applicabile l’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, a causa di distorsioni significative nell’economia e nel settore PET della RPC e della mancata collaborazione del governo cinese. Ha quindi calcolato il valore normale su costi e prezzi esenti da distorsioni, scegliendo la Malaysia come paese rappresentativo e utilizzando dati pubblici malaysiani per lavoro ed energia e il Global Trade Atlas per le materie prime.
Accertamento delle distorsioni significative in RPC
La Commissione richiama la relazione per paese sulla RPC e conclude che il sistema economico cinese è caratterizzato da intervento pubblico sostanziale, controllo del PCC, pianificazione industriale, distorsioni nei finanziamenti, nei costi del lavoro, nei terreni e nell’energia, nonché da un contesto normativo che favorisce settori strategici. Tali distorsioni incidono sui prezzi e sui costi del PET e dei suoi fattori produttivi.
Margini di dumping provvisori
I margini di dumping provvisori sono pari al 16,0 % per il gruppo Sanfame, al 22,6 % per il gruppo Wankai New Materials, al 17,2 % per il gruppo China Resources Chemical Innovative Materials, al 19,7 % per le altre società che hanno collaborato e al 24,2 % per tutte le altre società. Il prezzo all’esportazione è stato determinato in base ai prezzi effettivamente pagati o pagabili per vendite dirette a clienti indipendenti nell’Unione.
Pregiudizio e minaccia di pregiudizio
La Commissione non conclude, in questa fase, per un pregiudizio notevole già consumato nel periodo in esame, ma ritiene sussistente una minaccia di pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 9. La minaccia deriva dall’aumento delle importazioni cinesi, dalla rilevante capacità inutilizzata in RPC, dall’attrattività del mercato dell’Unione e dal ribasso dei prezzi delle importazioni cinesi rispetto ai prezzi dell’industria dell’Unione.
Nesso di causalità e altri fattori
La Commissione attribuisce la minaccia di pregiudizio principalmente alle importazioni oggetto di dumping dalla RPC e considera non idonei a interrompere il nesso causale gli altri fattori esaminati: importazioni dei denuncianti, aumento dell’uso di rPET, importazioni da altri paesi terzi, aumento dei costi delle materie prime e dell’energia, aumento dei costi di investimento e mutamenti nelle preferenze dei clienti.
Interesse dell’Unione
La Commissione ritiene che i benefici delle misure superino i potenziali effetti negativi per importatori e utilizzatori. Valuta favorevolmente la protezione dell’industria dell’Unione e richiama anche gli obiettivi ambientali e di riciclo dell’Unione, osservando che il PET è pienamente riciclabile e che il vPET a basso costo potrebbe ostacolare gli investimenti nell’rPET.
Misure antidumping provvisorie e formalità doganali
È istituito un dazio antidumping provvisorio per sei mesi. Le aliquote sono: 6,6 % per il gruppo Sanfame, 10,7 % per il gruppo Wankai, 17,2 % per il gruppo China Resources Chemical Innovative Materials, 11,1 % per le altre società che hanno collaborato e 24,2 % per tutte le altre società. Le aliquote individuali richiedono una fattura commerciale valida con dichiarazione specifica; in mancanza si applica l’aliquota residuale. L’immissione in libera pratica è subordinata alla costituzione di una garanzia pari al dazio provvisorio.
Termini procedurali e applicazione temporale
Le parti interessate possono presentare osservazioni entro 15 giorni di calendario dall’entrata in vigore; le richieste di audizione vanno presentate entro 5 giorni. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e l’articolo 1 si applica per sei mesi.
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