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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/2632

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2632 della Commissione, del 27 novembre 2023, relativo all’autorizzazione del disodio 5’-inosinato prodotto mediante fermentazione con Corynebacterium stationis KCCM 80235 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali

Normativa europea32023R2632

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento autorizza l’immissione in commercio e l’uso, come additivo per mangimi, del disodio 5’-inosinato prodotto mediante fermentazione con Corynebacterium stationis KCCM 80235 per tutte le specie animali. La Commissione ha ritenuto soddisfatte le condizioni di autorizzazione sulla base dei pareri EFSA, che hanno confermato sicurezza per animali, consumatori e ambiente e assenza di necessità di dimostrare ulteriormente l’efficacia. L’uso è limitato ai mangimi e sono previste specifiche condizioni di impiego, etichettatura e metodo di analisi; l’utilizzo nell’acqua di abbeveraggio non è consentito.

Autorizzazione del disodio 5’-inosinato prodotto mediante fermentazione con Corynebacterium stationis KCCM 80235 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, nella categoria degli additivi organolettici e nel gruppo degli aromatizzanti.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica agli operatori del settore mangimi nell’Unione europea che immettono sul mercato o utilizzano il disodio 5’-inosinato (IMP) ottenuto mediante fermentazione con Corynebacterium stationis KCCM 80235 come additivo per l’alimentazione animale destinato a tutte le specie animali. L’autorizzazione riguarda l’uso nell’alimentazione animale, non nell’acqua di abbeveraggio, espressamente esclusa in quanto il regolamento (CE) n. 1831/2003 non consente l’impiego degli aromatizzanti in tale matrice. Si applica direttamente in tutti gli Stati membri a decorrere dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea; la validità dell’autorizzazione termina il 18 dicembre 2033.

Autorizzazione del disodio 5’-inosinato come additivo per mangimi

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2632 della Commissione autorizza il disodio 5’-inosinato prodotto mediante fermentazione con Corynebacterium stationis KCCM 80235 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali. L’intervento si colloca nell’ambito del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi destinati all’alimentazione animale e recepisce l’esito favorevole della valutazione scientifica dell’EFSA.

Presupposti dell’autorizzazione

Dai considerando risulta che è stata presentata una domanda ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003, corredata della documentazione richiesta. La Commissione richiama i pareri EFSA del 26 gennaio 2022 e del 21 marzo 2023, secondo cui il prodotto è sicuro per animali, consumatori e ambiente alle condizioni d’uso proposte; inoltre non è considerato tossico per inalazione, irritante per pelle e occhi né sensibilizzante cutaneo. Poiché la sostanza è già riconosciuta come aroma per gli alimenti e la funzione nei mangimi è sostanzialmente identica, l’EFSA ha ritenuto non necessaria un’ulteriore prova di efficacia.

Ambito materiale e limiti dell’uso

L’additivo è classificato nella categoria degli "additivi organolettici" e nel gruppo funzionale degli "aromatizzanti". La richiesta del titolare mirava anche all’uso nell’acqua di abbeveraggio, ma tale estensione è stata esclusa perché il regolamento (CE) n. 1831/2003 non consente l’impiego degli aromatizzanti in acqua di abbeveraggio. Ne consegue che l’autorizzazione riguarda esclusivamente l’impiego nei mangimi.

Contenuto autorizzatorio dell’articolo 1

L’articolo 1 autorizza la sostanza indicata nell’allegato alle condizioni ivi previste. L’allegato costituisce quindi la fonte principale degli obblighi tecnici e di etichettatura che accompagnano l’immissione sul mercato e l’uso dell’additivo.

Specifiche tecniche dell’additivo

L’allegato identifica il prodotto con numero 2b631i e lo descrive come disodio 5’-inosinato in forma solida, ottenuto mediante fermentazione con Corynebacterium stationis KCCM 80235. La purezza minima è pari al 97 % sulla sostanza secca; sono indicati formula chimica C10H11O8N4Na2P·7.5H2O e numero CAS 4691-65-0. Per l’identificazione dell’IMP nell’additivo è richiamata la monografia FAO JECFA "disodium 5’-inosinate"; per la determinazione nell’additivo, nelle premiscele di aromi per mangimi e nell’acqua è previsto il metodo HPLC-UV.

Condizioni di impiego e prescrizioni operative

L’additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. Le istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. L’allegato non fissa un’età massima né un tenore minimo, mentre il tenore massimo raccomandato viene individuato nell’etichetta.

Obblighi di etichettatura

L’etichetta dell’additivo deve riportare la seguente indicazione: "Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva, da sola o in combinazione con altri disodio 5’-ribonucleotidi autorizzati: 50 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %". Se il livello d’uso della premiscela indicato in etichetta comporta il superamento di tale soglia, sull’etichetta della premiscela devono essere riportati il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva.

Durata dell’autorizzazione e applicazione temporale

Il periodo di autorizzazione è espressamente fissato fino al 18 dicembre 2033. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento.

Rilevanza pratica per gli operatori

Per i produttori, importatori e utilizzatori di mangimi, il regolamento consente l’impiego del disodio 5’-inosinato come aromatizzante in mangimistica, ma solo nel rispetto delle specifiche tecniche e di etichettatura previste. In particolare, restano centrali la corretta qualificazione dell’additivo, l’uso tramite premiscela, il rispetto del limite di 50 mg/kg di mangime completo al 12 % di umidità e il divieto di utilizzo nell’acqua di abbeveraggio.

Disposizioni principali

Autorizzazione dell’additivo

L’articolo 1 autorizza la sostanza indicata nell’allegato, appartenente alla categoria degli additivi organolettici e al gruppo funzionale degli aromatizzanti, come additivo per l’alimentazione animale alle condizioni fissate nell’allegato stesso.

Esclusione dell’uso nell’acqua di abbeveraggio

Nel preambolo la Commissione chiarisce che, poiché il regolamento (CE) n. 1831/2003 non autorizza l’uso degli aromatizzanti nell’acqua di abbeveraggio, la richiesta di estensione a tale impiego non è accolta.

Valutazione scientifica e condizioni di sicurezza

I pareri EFSA del 26 gennaio 2022 e del 21 marzo 2023 hanno concluso che, alle condizioni proposte, il prodotto è sicuro per tutte le specie animali, per i consumatori e per l’ambiente; non è considerato tossico per inalazione, irritante per cute e occhi né sensibilizzante cutaneo. È inoltre ritenuto non necessaria un’ulteriore dimostrazione di efficacia, in ragione della sua funzione analoga agli aromi alimentari.

Specifiche dell’additivo e metodo di analisi

L’allegato identifica l’additivo con il numero 2b631i, ne descrive la forma solida, la purezza minima del 97 % sulla sostanza secca, la formula chimica C10H11O8N4Na2P·7.5H2O e il numero CAS 4691-65-0. Per l’identificazione e la determinazione sono richiamati la monografia FAO JECFA e il metodo HPLC-UV per additivo, premiscele e acqua.

Condizioni di impiego e istruzioni per l’uso

L’allegato prevede che l’additivo sia incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. Le istruzioni per l’uso devono indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

Obblighi di etichettatura

L’etichetta dell’additivo deve riportare il tenore massimo raccomandato della sostanza attiva, da sola o in combinazione con altri disodio 5’-ribonucleotidi autorizzati, pari a 50 mg/kg di mangime completo con umidità al 12 %. Se il livello d’uso della premiscela comporta il superamento di tale soglia, sull’etichetta della premiscela devono essere indicati il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva.

Specie destinatarie e durata dell’autorizzazione

L’autorizzazione vale per tutte le specie animali, senza indicazione di età massima o tenori minimo/massimo diversi da quelli espressamente previsti in etichetta. Il periodo di autorizzazione termina il 18 dicembre 2033.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiealimentazione animaleadditivi per mangimisicurezza alimentareetichettatura

Testo integrale

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