Cassazione Penale, Sentenza n. 12019/2026 del 30/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'assoluzione ai sensi dell'art. 640 c.p. per violazione di legge e vizio di motivazione: il pubblico ministero sosteneva l'esistenza di prove dirette (la carta prepagata formalmente intestata all'imputata, documenti con conversazioni tra imputata e persona offesa) e di indizi gravi, precisi e concordanti (mancata denuncia di smarrimento della carta, utilizzo di utenza telefonica connessa alle comunicazioni con la vittima, utenza intestata a terzo cittadino extracomunitario secondo prassi diffusa nelle truffe), idonei a dimostrare la partecipazione o la consapevolezza della Riccardi nella truffa.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso del pubblico ministero e confermato l'assoluzione pronunciata dal Tribunale. Ha ritenuto che, pur sussistendo la materialità del fatto contestato, gli elementi probatori emersi (soprattutto l'intestazione della carta) non fossero idonei, da soli né integrati dagli altri elementi acquisiti, a superare il principio del 'ragionevole dubbio'. In particolare il Tribunale aveva valutato e scartato come insufficienti i riscontri telefonici e l'intestazione dell'utenza a terzo; la Corte ha condiviso la correttezza dell'esame unitario e della motivazione, richiamando il principio della necessaria robustezza logica degli indizi. L'assoluzione è stata dunque confermata ex art. 530, comma 2, c.p.p. (decisione depositata il 28/01/2026).
Norme richiamate
art. 640 c.p.
Norma incriminatrice del reato di truffa: la Corte ha valutato se gli elementi prodotti dimostrassero la sussistenza degli elementi costituitivi (artifici o raggiri, errore, profitto ingiusto). Ha ritenuto che, nel caso concreto, mancasse prova sufficiente a ricondurre l'elemento soggettivo e la partecipazione dell'imputata a quanto contestato.
art. 530, comma 2, c.p.p.
Regola che impone l'assoluzione se non è accertata la responsabilità per insufficienza di prove (ragionevole dubbio). La Corte ha confermato l'applicazione di tale disposizione in presenza di evidenze indiziarie ritenute non sufficientemente robuste e collegabili tra loro.
art. 173 disp. att. c.p.p.
Richiamato nei limiti della impugnazione (termine e motivi consentiti per il ricorso per cassazione), quale limite procedurale alla formulazione del motivo dal pubblico ministero; la Corte ha valutato il motivo nei limiti pattuiti.
Massime di principio
- L'intestazione formale di una carta prepagata è un elemento indiziario rilevante ma, da sola, può non essere sufficiente a provare la responsabilità penale: è necessario un nesso probatorio con altri riscontri solidi.
- Nella valutazione complessiva della prova il giudice deve esaminare unitariamente tutti gli elementi, ma non può abbassare la soglia di rigore richiesta agli indizi: essi devono essere gravi, precisi, concordanti e logicamente concatenati.
- I riscontri telefonici o la titolarità di utenze a soggetti terzi possono essere utili, ma perdono efficacia probatoria se non è dimostrato il collegamento diretto tra tali elementi e la condotta dell'imputato.
- In presenza di un quadro probatorio incerto o ambiguo il principio del 'ragionevole dubbio' impone l'assoluzione ex art. 530, comma 2, c.p.p.; pertanto l'accusa deve mirare a raccogliere elementi che escludano alternative plausibili.
- Per il pubblico ministero è fondamentale integrare gli indizi formali con elementi di riscontro (tracce di comunicazioni riconducibili all'imputato, flussi finanziari inequivocabili, dichiarazioni testimoniali o elementi tecnici) capaci di costruire un quadro logico e coeso.
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