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Sentenza

Sentenza del 26/04/2019 n. 4 - Comm. Trib. Reg. Valle d'Aosta

ATTO AMMINISTRATIVO - atti impugnabili - ingiunzione di pagamento - impugnazione facoltativa.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La contribuente ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale che aveva respinto le contestazioni relative a estratti di ruolo per IRPEF, IRAP e altre imposte riferite agli anni 1998-2000. Ha dedotto, in particolare, la mancata prova della rituale notificazione delle cartelle di pagamento e degli atti successivi, il disconoscimento della conformità agli originali delle copie delle relate di notifica prodotte dall'Amministrazione, l'errata applicazione delle regole sulla notificazione ex art. 140 c.p.c., l'insussistenza di un consolidamento della pretesa per la mancata impugnazione dell'intimazione di pagamento, l'eventuale efficacia di un giudicato esterno e la prescrizione dei crediti.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello e riformato la sentenza di primo grado. Ha stabilito che l'intimazione di pagamento è un atto a impugnazione facoltativa e che la sua mancata impugnazione non impedisce di contestare la cartella prodromica, quando se ne deduca l'omessa o irregolare notificazione. Poiché la contribuente aveva formalmente disconosciuto le copie delle relate di notifica e l'Ufficio non aveva prodotto gli originali, l'Amministrazione non ha dimostrato la validità delle notifiche delle cartelle. Tale vizio incide sull'intera pretesa e rende inefficace l'intimazione successiva; inoltre, il Collegio ha ritenuto maturata la prescrizione dei crediti relativi agli anni 1998-2000. Le spese di entrambi i gradi sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • Art. 19 D.Lgs. 546/1992

    L'intimazione di pagamento è atto ad impugnazione facoltativa.

    La mancata impugnazione dell'intimazione non determina automaticamente il consolidamento della pretesa quando il contribuente contesta la notificazione dell'atto prodromico, come la cartella di pagamento.

  • Art. 2712 c.c.

    Le copie fotostatiche formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità.

    Il disconoscimento formale della conformità della copia all'originale impone alla parte che produce il documento di esibire l'originale o fornire prova idonea della sua autenticità.

  • Art. 2719 c.c.

    La norma è richiamata in relazione all'efficacia probatoria delle copie fotografiche o fotostatiche, che può essere contestata mediante disconoscimento della conformità all'originale.

  • Art. 26 D.P.R. 602/1973

    L'agente della riscossione deve conservare la matrice o la copia della cartella con la relata di notificazione o l'avviso di ricevimento. Tale obbligo consente di ritenere esigibile la produzione documentale necessaria a provare la notificazione, anche quando il rapporto non sia ancora definito.

  • Art. 15, comma 1, D.Lgs. 546/1992

    Consente la compensazione delle spese in presenza di gravi ed eccezionali ragioni; nel caso concreto la complessità della controversia e le oscillazioni giurisprudenziali hanno giustificato la compensazione integrale.

  • Art. 2909 c.c.

    Disciplina l'efficacia del giudicato. Il Collegio ha ritenuto configurabile il giudicato esterno invocato dalla contribuente, o comunque ha valorizzato la precedente sentenza come elemento presuntivo della mancata prova di notifiche interruttive.

  • Art. 140 c.p.c.

    In caso di irreperibilità relativa del destinatario, la notificazione richiede il rispetto di tutte le formalità previste, inclusi deposito, affissione dell'avviso e invio della raccomandata informativa. La mancata prova di tali adempimenti può comportare l'invalidità della notifica.

Massime di principio

  • La mancata impugnazione di un'intimazione di pagamento non preclude necessariamente la contestazione della cartella sottostante, soprattutto quando il contribuente deduca di non averla mai ricevuta o di averla ricevuta con notificazione invalida.
  • Se il contribuente disconosce formalmente la conformità delle copie delle relate di notifica, l'ente di riscossione deve produrre gli originali o documentazione equivalente idonea a dimostrare autenticità e regolarità della notificazione.
  • L'onere di provare la regolare notificazione degli atti della riscossione grava sull'Amministrazione o sull'agente della riscossione che intende fondare su tali atti la propria pretesa.
  • La validità di un atto successivo della riscossione dipende dalla valida notificazione dell'atto prodromico su cui si fonda; la mancata prova della notifica del prodromico può compromettere l'intero procedimento.
  • Le formalità della notificazione per irreperibilità relativa devono essere documentate puntualmente: non basta una generica attestazione se sono specificamente contestati gli adempimenti richiesti dalla legge.
  • Quando non risultano validi atti interruttivi della prescrizione, crediti tributari risalenti possono essere dichiarati prescritti; la verifica deve comunque considerare il termine applicabile e gli eventuali atti ritualmente notificati.

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