Sentenza del 26/04/2019 n. 3 - Comm. Trib. Reg. Valle d'Aosta
Imposte sulla produzione e sui consumi - Accise - Agevolazioni - Art. 7 della Direttiva 2003/96/CE e art. 24-ter del d.lgs. 504/1995 - Nozione di gasolio commerciale e non commerciale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato il diniego di rimborso dell'accisa sul gasolio per autotrazione, pari a 7.710,70 euro, relativa al periodo 1 luglio - 30 settembre 2015. Ha sostenuto che l'art. 7 della Direttiva 2003/96/CE imponesse una nozione più ampia di gasolio commerciale e che l'art. 24-ter del d.lgs. n. 504/1995, escludendo il noleggio con conducente dall'elenco dei beneficiari, costituisse una trasposizione nazionale illegittimamente restrittiva.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale della Valle d'Aosta ha respinto l'appello, confermando il diniego dell'Agenzia. Ha stabilito che l'art. 7 della Direttiva 2003/96/CE attribuisce agli Stati membri una facoltà, e non impone un diritto direttamente invocabile dai privati, di introdurre un regime agevolato per il gasolio commerciale. La direttiva richiede il rispetto dei livelli minimi comunitari di tassazione e del limite dell'aliquota nazionale vigente al 1 gennaio 2003, ma lascia al legislatore nazionale la definizione dei beneficiari. L'elenco dell'art. 24-ter è tassativo e non comprende il trasporto occasionale di passeggeri mediante noleggio con conducente. Le spese del grado sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 7 della Direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003
"autorizza gli Stati membri a distinguere tra gasolio non commerciale e commerciale"
La disposizione attribuisce agli Stati membri una facoltà di introdurre un trattamento agevolato per il gasolio commerciale, ma non produce direttamente nell'ordinamento tributario nazionale un diritto al rimborso in favore dei privati. Se lo Stato esercita tale facoltà, deve rispettare i livelli minimi comunitari di tassazione e non può fissare un'aliquota per il gasolio commerciale inferiore a quella nazionale vigente al 1 gennaio 2003.
Art. 24-ter del d.lgs. n. 504/1995
"Per gasolio commerciale usato come carburante si intende il gasolio impiegato da veicoli [...] utilizzati [...] per i seguenti scopi"
La norma nazionale individua tassativamente le categorie e gli impieghi ammessi al beneficio dell'accisa agevolata. Poiché il noleggio con conducente e il trasporto occasionale di passeggeri non sono inclusi nell'elenco previsto dalla norma, tali attività non possono ottenere il rimborso sulla base di un'applicazione diretta della direttiva.
Art. 6 del D.L. n. 26/2007
È indicato come disposizione nazionale di attuazione della disciplina europea relativa alla tassazione del gasolio commerciale.
Art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
La Commissione ha escluso il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia applicando la teoria dell'atto chiaro, ritenendo non necessario chiarire ulteriormente che la direttiva richiede una trasposizione normativa nazionale e non impone il beneficio alla categoria interessata.
Massime di principio
- Una direttiva europea che attribuisce agli Stati membri una facoltà di agevolazione, anziché imporre un beneficio obbligatorio, non consente normalmente al privato di pretendere direttamente l'agevolazione in assenza di una specifica norma nazionale.
- Quando la legge nazionale individua in modo tassativo i beneficiari di un rimborso o di un'aliquota ridotta, le categorie non espressamente elencate non possono essere incluse per analogia sulla sola base della finalità della direttiva europea.
- Il controllo di compatibilità con la direttiva riguarda principalmente il rispetto dei limiti minimi di tassazione e degli altri vincoli espressi; entro tali limiti lo Stato conserva discrezionalità nel selezionare i settori economici da agevolare.
- Pareri informali di funzionari europei o risposte interlocutorie della Commissione non equivalgono a interpretazioni ufficiali vincolanti e, da sole, non fondano un diritto al rimborso.
- In casi analoghi occorre verificare anzitutto se l'attività del contribuente rientri letteralmente nella definizione nazionale di gasolio commerciale e nell'elenco dei beneficiari previsto dalla legge vigente nel periodo interessato.
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